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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4417
DDL0242-0002
Progetto di legge Camera n. 242 - testo presentato - (DDL13-242)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C242. TESTIPDL
...C242.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC242 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nel corso delle precedenti
  legislature il Parlamento si è a lungo occupato del problema
  della sicurezza dei voli e della riorganizzazione del servizio
  di trasporto aereo.  Dopo un'ampia serie di audizioni era
  emersa la generale convinzione della generale inadeguatezza
  delle strutture burocratiche ministeriali della Direzione
  generale dell'aviazione civile (Civilavia), dell'Azienda
  autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
  (AAAVTAG) e del Registro aeronautico italiano (RAI)
  nell'affrontare i problemi legati alla crescente mole dei
  traffici aerei.  Inoltre, l'affrettata smilitarizzazione del
  controllo del traffico aereo aveva suscitato problemi nella
  organizzazione del sistema globale della sicurezza aerea che
  non potevano essere superati se non attraverso una riforma che
  prevedesse organi snelli e strutture operative flessibili.
     Queste considerazioni avevano spinto fin dalla X
  legislatura quasi tutte le forze politiche ad elaborare
  progetti di riforma di Civilavia e dell'AAAVTAG; ma le
  numerose proposte di legge (alcune delle quali dirette anche a
  riformare il Registro aeronautico italiano) non erano state né
  esaminate né discusse dalla Camera dei deputati e dal Senato
  della Repubblica.  Una disattenzione grave, considerato che i
  parlamentari che avevano predisposto le iniziative legislative
  lo avevano fatto per motivi legati alla sicurezza della
  navigazione aerea.
     Non soltanto il Parlamento ha tralasciato la riforma del
  trasporto aereo, ma ha subìto passivamente i rinvii dei
  termini disposti dal Governo con decreti-legge per
  l'attuazione di quella riforma delle gestioni aeroportuali di
  cui i commi 10, 12 e 13 dell'articolo 10 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537; si è rinviata, perciò, l'autentica ed
  auspicata razionalizzazione del sistema aeroportuale
  italiano.
     In materia di tutela della sicurezza della navigazione
  aerea l'Italia è in notevole ritardo rispetto alle altre
 
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  nazioni europee; basterà ricordare, al riguardo, che soltanto
  da pochi mesi il Governo ha presentato un disegno di legge che
  autorizza il Governo ad aderire alla Convenzione
  internazionale di cooperazione per la sicurezza della
  navigazione aerea (EUROCONTROL) che è stata firmata a
  Bruxelles il 13 dicembre 1960, ed alla quale aderiscono la
  Repubblica federale tedesca, la Francia, il Belgio, la Gran
  Bretagna ed Irlanda, i Paesi bassi e il Lussemburgo.
     Le carenze legislative in materia di sicurezza e di
  organizzazione del servizio aereo civile di cui si è detto, la
  normativa non ben definita in materia di indagini sui sinistri
  aerei hanno, inoltre, creato notevoli inconvenienti ogni volta
  in cui si è verificato un sinistro aereo nel nostro Paese: le
  inchieste giudiziarie si sono sovrapposte, rallentandone in
  modo abnorme lo svolgimento, sulle inchieste
  tecnico-amministrative che, giova ricordarlo, sono
  indispensabili per evitare che si ripetano nuovamente i
  sinistri.  Sulle indagini tecniche che determinano gli
  incidenti aerei, o i mancati incidenti, il Consiglio delle
  Comunità europee ha elaborato una direttiva, non ancora
  esaminata dal Parlamento italiano.
     Il recepimento delle più recenti direttive europee e
  l'adesione ad EUROCONTROL non possono che essere accompagnati
  da un riesame globale di tutta la normativa concernente
  l'organizzazione del servizio di trasporto aereo in Italia.
     Fra le ragioni che impongono l'adozione di una normativa
  più moderna c'è la necessità di dirimere il perenne conflitto
  di attribuzioni fra la magistratura ordinaria e le commissioni
  di inchieste sui sinistri (e sui mancati sinistri) aerei,
  conflitto di attribuzioni messo in luce in maniera clamorosa
  dalla sentenza, passata in giudicato, emessa del pretore
  civile di Roma l'8 marzo 1989, nella quale si applicava la
  sospensiva alla diffusione dei risultati del lavoro della
  commissione di inchiesta nominata dal Ministero dei trasporti
  e della navigazione, per la ricerca delle cause della sciagura
  aerea di Conca di Trezzo del 15 ottobre 1987.  In pratica, la
  sentenza pretorile ribadiva l'insussistenza di presupposti di
  legge per la costituzione di commissioni di inchiesta sui
  disastri aerei.  Esiste, dunque, una obiettiva differenza fra
  la legislazione italiana in materia e le direttive dell'ICAO
  in materia di accertamento delle cause dei sinistri e perfino
  con la direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre
  1994.
     Con la presente proposta di legge, proprio al fine di
  uniformare la legislazione nazionale alle direttive
  internazionali e comunitarie ed alle moderne esigenze, si
  prevede l'istituzione di una Agenzia per la sicurezza del
  volo.  Tale organismo deve essere investito dei poteri, delle
  competenze tecniche e della organizzazione necessari a
  condurre le inchieste sui disastri aeronautici e sugli eventi
  di pericolo, non tanto per individuare le responsabilità
  (questo è un compito della magistratura) ma per trovare le
  cause e, quindi, evitare che si possano ripetere sinistri o
  situazioni di pericolo, con gravi ripercussioni sulla
  regolarità dei trasporti aerei.  Inoltre, è opportuno definire
  in maniera chiara dal punto di vista legislativo la competenza
  di quest'organo proprio al fine di evitare che i tecnici
  possano lavorare sui reperti soltanto al termine delle lunghe
  indagini giudiziarie; ad essi deve essere data la facoltà di
  intervenire per tempo se dai sinistri accaduti si vogliono
  trarre indicazioni per evitarne nuovi in futuro.
     Questa proposta di legge, composta di diciannove articoli
  suddivisi in quattro capi, oltre ad introdurre alcune
  modifiche al codice di navigazione aerea per rendere
  compatibili le norme con l'istituenda Agenzia per la sicurezza
  del volo, si ripromette di trasformare in maniera completa
  l'organizzazione del trasporto aereo civile italiano e di
  creare nuove strutture in grado di garantire la regolarità e
  la sicurezza del servizio attraverso la istituzione di nuovi
  organi quali:
         a)  l'Agenzia italiana per il trasporto aereo;
         b)  l'Agenzia nazionale per le gestioni
  aeroportuali;
         c)  l'Agenzia per la sicurezza del volo.
 
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