Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


442
DDL0029-0006
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.. Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZDL ZZPR
        (Disposizioni in materia di collocamento). 
      1.  Nell'ambito di applicazione della disciplina del
  collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori
  di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono
  direttamente a tutte le assunzioni.  Restano ferme le norme in
  materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di
  collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8
  della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2 del
  decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
      2.  Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai
  sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla
  sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione
 
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  contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data
  dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il
  trattamento economico e normativo.
      3.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996, il datore di lavoro
  è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione,
  una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della
  registrazione effettuata nel libro matricola in uso.  Nel caso
  in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di
  lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la
  periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di
  licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di
  lavoro.  L'omessa o infedele compilazione del libro matricola,
  la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui
  al presente comma ed il mancato invio alla sezione
  circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al
  comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
  500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore
  interessato.
      4.  Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di
  cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
  all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
  prevista dalle vigenti disposizioni.  Il predetto Istituto
  provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione
  circoscrizionale per l'impiego.
      5.  Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle
  agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la
  comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con
  l'indicazione degli elementi all'uopo necessari.  La sezione
  circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti
  comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni.
  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
  in vigore del presente decreto, viene determinato un modello
  semplificato per tutte le predette comunicazioni e
  dichiarazioni.
      6.  Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le
  dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
  per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge
  11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dell'associazione sindacale dei
  datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca
  mandato.  Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare,
  con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni,
  la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.
  Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
  sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
  l'ultimo comma del citato articolo 5.
      7.  Ai fini del computo della riserva prevista
  dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene
  conto delle assunzioni previste dal comma 1 del citato
  articolo 25 ad eccezione di quelle effettuate con contratto di
  apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto
  dall'articolo 16, comma 2, lettera  a),  del decreto-legge
  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché ad eccezione delle
  assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra
  impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo,
  ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di
  accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale.
  Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata
  in vigore del presente decreto con contratto di
 
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  apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero
  per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della
  predetta riserva.
      8.  Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra
  iscritti alla prima classe della lista di collocamento e
  popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media
  nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma
  1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6 per
  cento.  Alla determinazione delle predette circoscrizioni,
  valida anche ai fini dell'applicazione di altre norme che
  facciano riferimento al medesimo criterio, si provvede
  annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale.
      9.  Il datore di lavoro che assume senza osservare
  l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione
  amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni
  lavoratore riservatario non assunto.  Inoltre, fino a che
  rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di
  benefici previsti dalla legislazione statale e da quella
  regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal
  momento della violazione.
      10.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della
  legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione
  stipulata ai sensi del medesimo articolo, possono essere
  stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25,
  comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché di quelli
  di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di
  durata maggiore rispetto a quella prevista dalla
  contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in
  deroga alla vigente normativa.
      11.  Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego
  possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
  particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
  disposizioni contenute nei commi precedenti.  Ai predetti
  nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
  provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito
  anche personale di profilo professionale non ispettivo in
  possesso di adeguata professionalità.  A quest'ultimo personale
  sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di
  cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
  1983, n. 638.
      12.  Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
  ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
  decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  organizza corsi di riqualificazione professionale per il
  proprio personale, finalizzati allo svolgimento di mansioni di
  addetti alla vigilanza o di ispettori, a parità di livello di
  inquadramento.  Per tali finalità è autorizzata la spesa di
  lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per
  ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.  Al relativo onere,
  comprensivo delle spese di missione per il personale
  interessato, si provvede a carico del Fondo di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236.
      13.  In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli
  uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli
  uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
  nonché le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante
  convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione
 
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  pubblica, enti bilaterali e con gli organismi di cui
  all'articolo 6, comma 2, lettera  d),  nuovi servizi per
  il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento
  scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra
  domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei
  tirocini di cui all'articolo 6.
      14.  Salvo diversa determinazione della commissione
  regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
  singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
  presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
  individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni
  circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per
  l'avviamento.  A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di
  informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle
  richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni.
  All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene
  secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che
  risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo
  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
      15.  Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al
  comma 14 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle
  liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa
  deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le
  quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10,
  comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza,
  sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro
  formazione.
      16.  Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto
  dall'articolo 10, comma 1, lettera  a),  della legge 28
  febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei.
      17.  Con riferimento all'articolo 23 della legge 28
  febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
  l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale
  tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di
  tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi
  professionali per attività da svolgere sia sul territorio
  nazionale che all'estero.
      18.  Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
  comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
  realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia
  di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle
  norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
  1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i
  procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali,
  le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di
  lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
  1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente
  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346.  Il relativo decreto
  del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
  e, per la materia disciplinata dal citato decreto del
  Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il
  concerto del Ministro degli affari esteri.  Fino alla data di
  entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non
  superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
  recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e
  l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle
 
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  graduatorie.  Dalla tabella  C  annessa al decreto del
  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata
  la commissione regionale per l'impiego.  All'articolo 23, comma
  4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in
  fine, le seguenti parole: "nonché per quelle del personale
  delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge
  28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto
  privato a termine.".
      19.  In attesa della piena attuazione del riordino degli
  uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in
  servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende,
  funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del
  lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto
  appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con
  proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri
  ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza
  per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.  La
  dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri
  di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
  Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centodue
  unità di cui due ufficiali, settanta unità ripartite tra i
  vari gradi di maresciallo, dieci unità ripartite tra i gradi
  di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, venti unità
  appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.  All'onere
  derivante dall'incremento valutato in lire 1.800 milioni per
  l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno
  1996, si provvede: quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1995
  mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo
  1113 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
  della previdenza sociale per il medesimo anno e quanto a lire
  5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996 a carico dello
  stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di
  previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli
  anni successivi.
      20.  Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
  provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia
  di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore
  dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti
  adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia
  di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima
  categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine
  di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
  impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio
  regionale del lavoro e della massima occupazione e al
  direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti
  per territorio, che decidono con provvedimento definitivo.  I
  ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data
  del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale.
      21.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del
  presente articolo si applicano anche alle assunzioni degli
  apprendisti.  Sono abrogati il comma 1, lettera  a),
  dell'articolo 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché il
  corrispondente precetto contenuto nel comma 1, lettera
  a),  dell'articolo 29 della medesima legge.
 
DATA=960403 FASCID=DDL13-29 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0029 TOTPAG=0029 TOTDOC=0018 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=025 PAGFIN=0013 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=002900 00 FASCIDC=13DDL0029 SORTNAV=0002900 000 00000 ZZDDLC29 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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