| (Disposizioni in materia di collocamento).
1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del
collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori
di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono
direttamente a tutte le assunzioni. Restano ferme le norme in
materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di
collocamento nonché le disposizioni di cui all'articolo 8
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai
sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla
sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione
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contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data
dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il
trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1^ gennaio 1996, il datore di lavoro
è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione,
una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della
registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso
in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di
lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la
periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di
licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di
lavoro. L'omessa o infedele compilazione del libro matricola,
la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui
al presente comma ed il mancato invio alla sezione
circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al
comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore
interessato.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di
cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione
circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle
agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la
comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con
l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti
comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, viene determinato un modello
semplificato per tutte le predette comunicazioni e
dichiarazioni.
6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, ovvero dell'associazione sindacale dei
datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca
mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare,
con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni,
la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l'ultimo comma del citato articolo 5.
7. Ai fini del computo della riserva prevista
dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si tiene
conto delle assunzioni previste dal comma 1 del citato
articolo 25 ad eccezione di quelle effettuate con contratto di
apprendistato e con contratto di formazione e lavoro previsto
dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché ad eccezione delle
assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da altra
impresa, quando quest'ultima appartenga al medesimo gruppo,
ovvero quando il passaggio venga effettuato in applicazione di
accordi collettivi di gestione delle eccedenze di personale.
Le assunzioni effettuate precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto con contratto di
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apprendistato, con contratto di formazione e lavoro, ovvero
per passaggio diretto, non entrano nella base di computo della
predetta riserva.
8. Nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra
iscritti alla prima classe della lista di collocamento e
popolazione residente in età da lavoro inferiore alla media
nazionale, la misura percentuale di cui all'articolo 25, comma
1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotta al 6 per
cento. Alla determinazione delle predette circoscrizioni,
valida anche ai fini dell'applicazione di altre norme che
facciano riferimento al medesimo criterio, si provvede
annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
9. Il datore di lavoro che assume senza osservare
l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione
amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni
lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che
rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di
benefici previsti dalla legislazione statale e da quella
regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal
momento della violazione.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, nell'ambito della convenzione
stipulata ai sensi del medesimo articolo, possono essere
stabiliti nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 25,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché di quelli
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, periodi di prova di
durata maggiore rispetto a quella prevista dalla
contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in
deroga alla vigente normativa.
11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego
possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle
disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti
nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito
anche personale di profilo professionale non ispettivo in
possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale
sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638.
12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
proprio personale, finalizzati allo svolgimento di mansioni di
addetti alla vigilanza o di ispettori, a parità di livello di
inquadramento. Per tali finalità è autorizzata la spesa di
lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere,
comprensivo delle spese di missione per il personale
interessato, si provvede a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli
uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
nonché le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante
convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione
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pubblica, enti bilaterali e con gli organismi di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera d), nuovi servizi per
il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento
scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra
domanda ed offerta di lavoro, nonché lo svolgimento dei
tirocini di cui all'articolo 6.
14. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni
circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per
l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di
informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle
richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni.
All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene
secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che
risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
15. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al
comma 14 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle
liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa
deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le
quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10,
comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza,
sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro
formazione.
16. Il periodo di quattro mesi nell'anno solare previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28
febbraio 1987, n. 56, è elevato a sei.
17. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale
tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di
tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi
professionali per attività da svolgere sia sul territorio
nazionale che all'estero.
18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia
di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i
procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali,
le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di
lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto
del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e, per la materia disciplinata dal citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il
concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non
superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e
l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle
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graduatorie. Dalla tabella C annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, è eliminata
la commissione regionale per l'impiego. All'articolo 23, comma
4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonché per quelle del personale
delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto
privato a termine.".
19. In attesa della piena attuazione del riordino degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in
servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende,
funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del
lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto
appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con
proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri
ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza
per l'applicazione delle normative in materia di lavoro. La
dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri
di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centodue
unità di cui due ufficiali, settanta unità ripartite tra i
vari gradi di maresciallo, dieci unità ripartite tra i gradi
di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, venti unità
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere
derivante dall'incremento valutato in lire 1.800 milioni per
l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno
1996, si provvede: quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1995
mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo
1113 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per il medesimo anno e quanto a lire
5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996 a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di
previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi.
20. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia
di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore
dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti
adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia
di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima
categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine
di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione e al
direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti
per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I
ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data
del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
21. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del
presente articolo si applicano anche alle assunzioni degli
apprendisti. Sono abrogati il comma 1, lettera a),
dell'articolo 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché il
corrispondente precetto contenuto nel comma 1, lettera
a), dell'articolo 29 della medesima legge.
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