| (Istituzione e compiti della Gestaeroporti).
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per le gestioni
aeroportuali (Gestaeroporti), organo indipendente costituito
presso il Ministero dei trasporti e della navigazione,alla
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quale sono affidati i compiti di esercitare la vigilanza sulla
costruzione e nella gestione delle strutture aeroportuali
civili e delle attività delle società costituite di cui al
primo e secondo periodo del comma 13 dell'articolo 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Alla Gestaeroporti sono trasferiti i compiti e le
competenze attribuite, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, all'Azienda autonoma
di assistenza al volo per il traffico aereo generale
(AAAVTAG).
3. La Gestaeroporti svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla programmazione della dislocazione
sul territorio nazionale degli aeroporti, disponendo, quando
ragioni geografiche di vicinanza lo rendano opportuno, la
costituzione di sistemi aeroportuali integrati;
b) provvede alla costruzione o al potenziamento ed
ammodernamento di impianti ed apparati aeroportuali di
assistenza al volo radioassistito o a vista, alla
realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture degli
impianti nonché all'acquisto di beni e macchinari, alla loro
installazione, ivi comprese le azioni necessarie per le
acquisizioni di terreno e per gli espropri;
c) elabora i piani regolatori aeroportuali ed i
progetti di massima ed esecutivi delle relative strutture;
d) predispone i capitolati tecnici e gli schemi di
contratto e di appalto, espleta le gare ed i conseguenti
contratti, esercita la direzione, la vigilanza ed il collaudo
sui lavori di propria competenza;
e) vigila, nell'interesse dell'utenza, sulla
regolarità dei servizi erogati dalle società aeroportuali e
sulle loro tariffe, svolgendo, in caso di contrasto fra
società di gestione degli aeroporti e le compagnie aeree,
funzioni di arbitraggio;
f) provvede all'accertamento, alla registrazione,
all'imputazione ed alla riscossione dei diritti aeroportuali,
con esclusione di quelli spettanti alle società di gestione,
di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni.
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