| (Soppressione dell'Azienda autonoma
di assistenza al volo per il traffico
aereo generale).
1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
traffico aereo generale (AAAVTAG) è soppressa e cessa
qualsiasi attività entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il personale della soppressa AAAVTAG, escluso quello di
cui al comma 3, ha la facoltà di transitare, a domanda, nei
ruoli del Ministero dei trasporti e della navigazione ovvero
presso altre amministrazioni dello Stato, conservando il
trattamento economico e giuridico acquisiti.
3. Il personale della soppressa AAAVTAG appartenente ai
ruoli di controllore del traffico aereo, di pilota e di
specialista di radiomisure, transita, di diritto, nei ruoli
del Ministero dei trasporti e della navigazione, conservando
il trattamento economico già acquisito.
4. Le modalità di trasferimento del personale di cui ai
commi 2 e 3, ovvero della loro cessazione dal servizio, sono
determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione. Nel decreto sono, altresì, indicate le modalità
con cui le condizioni economiche e giuridiche di miglior
favore del personale trasferito rispetto a quelle di cui
beneficia il personale di ruolo del Ministero dei trasporti e
della navigazione sono progressivamente riassorbite.
| |