| (Istituzione dell'Agensvolo).
1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza del volo
(Agensvolo), quale organo indipendente con finalità di studio,
ricerca, analisi, consulenza e conduzione di inchieste in
materia di sicurezza del volo e della navigazione aerea
civile.
2. L'Agensvolo ha sede in Roma, ha personalità giuridica
ed autonomia patrimoniale, amministrativa, contabile e
finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge ed è
posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
3. Il bilancio dell'Agensvolo è sottoposto al controllo
amministrativo e contabile della Corte dei conti.
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4. Le entrate ordinarie dell'Agensvolo sono costituite
da:
a) una quota percentuale pari, al massimo, all'1
per cento degli importi lordi delle tasse di sorvolo, decollo
ed atterraggio;
b) l'importo delle ammende versate dai
contravventori alle norme sulla sicurezza dei voli;
c) l'importo dei compensi dovuti per consulenza
tecnica di ufficio resa in favore di terzi sui problemi della
sicurezza del volo;
d) una percentuale del 50 per cento sugli onorari
per perizie tecniche di ufficio effettuate dal personale
dipendente e rese all'autorità giudiziaria.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, assegna all'Agensvolo un fondo di
dotazione iniziale per fare fronte alle spese di impianto e di
funzionamento durante il primo anno di attività.
6. L'Agensvolo è retta da un consiglio direttivo composto
dal presidente e da quattro membri, nominati dal Consiglio dei
ministri su prosposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione e scelti fra persone che abbiano specifiche
competenze in materia di aviazione civile, con particolare
riguardo ai settori di assistenza al volo od a quelli
investigativi relativi alla sicurezza del volo. Le nomine
devono essere ratificate entro sessanta giorni dalle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
7. Il presidente ed i membri del consiglio direttivo
dell'Agensvolo restano in carica per sei anni ed il loro
mandato non può essere rinnovato; la nomina può essere
revocata per gravi motivi con deliberazione del Consiglio dei
ministri.
8. Gli emolumenti dei membri del consiglio direttivo
dell'Agensvolo sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro;
tali emolumenti non possono essere di importo superiore a
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quelli previsti per i dirigenti generali dello Stato di
livello B.
9. Sono trasferite all'Agensvolo tutte le attribuzioni in
materia di sicurezza dei voli civili e le competenze in
materia di incidenti, sinistri, mancati incidenti.
10. L'organico del personale dipendente dall'Agensvolo ed
il trattamento economico sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei trasporti e della
navigazione. L'assunzione del personale avviene mediante
pubblici concorsi per titoli e per esami ovvero in attuazione
dei procedimenti di mobilità del personale pubblico.
11. Per l'espletamento dei compiti investigativi
l'Agensvolo può avvalersi, nei limiti della disponibilità del
proprio bilancio annuale, di consulenti esterni con contratti
di collaborazione a termine. La durata delle consulenze e
l'entità dei compensi sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri; ove ricorrano motivi di
necessità ed urgenza per l'espletamento di indagini ed
investigazioni su un grave sinistro aeronautico il consiglio
direttivo di Agensvolo può procedere alla nomina dei
consulenti esterni occorrenti anche prima della
regolarizzazione formale del decreto di nomina, richiedendo,
comunque, l'immediata convalida del provvedimento.
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