| (Disposizioni in materia di lavoro agricolo).
1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore
flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel
contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro
effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel
settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli
obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, mediante
documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo
3. L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, è adempiuto anche
nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di
quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto
Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti
con le modalità previste per gli altri settori. A decorrere
dal 1^ gennaio 1996 l'onere della riserva nelle assunzioni
previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo
determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno
precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate
superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5,
lettera c), e 6 del citato articolo 25 è esercitato,
anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle
commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali
possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione
del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione
della commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del
ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo,
nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1,
3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E' altresì abrogato, a
decorrere dal 1^ gennaio 1996, l'articolo 15 del
decretolegge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo
14, comma 1, della citata legge n. 83 del 1970, non trova
applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato.
La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso
di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno
lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il
passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di
cui all'articolo 3, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal
seguente: " 3. Qualora dal raffronto risulti che il
fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima
tecnica è significativamente superiore alle giornate
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risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il
datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di
quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata
motivazione e non siano stati individuati i lavoratori
utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS
procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base
delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
successive modificazioni ed integrazioni". I commi 1 e 2
dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera
occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate
lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle
vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge,
ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive
di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla
legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che
applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero
i contratti collettivi territoriali ivi previsti. L'articolo
14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei
contributi nel settore agricolo".
4. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 12, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo
preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di
trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle
commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti
flussi stagionali di manodopera agricola che interessino
ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle
aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previo parere della Commissione centrale
per l'impiego.
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