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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


443
DDL0029-0007
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.. Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.
Pag. 14 Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZDL ZZPR
        (Disposizioni in materia di lavoro agricolo).
      1.  Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore
  flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel
  contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro
  effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel
  settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli
  obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, mediante
  documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo
  3.  L'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, è adempiuto anche
  nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di
  quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
  telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto
  Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale.  Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di
  cui all'articolo 1, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti
  con le modalità previste per gli altri settori.  A decorrere
  dal 1^ gennaio 1996 l'onere della riserva nelle assunzioni
  previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
  trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo
  determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno
  precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate
  superiore a 1350.  Il potere di delibera previsto dai commi 5,
  lettera  c),  e 6 del citato articolo 25 è esercitato,
  anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle
  commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali
  possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione
  del predetto onere di riserva.
      2.  Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed
  assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione
  della commissione circoscrizionale per il collocamento in
  agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3
  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del
  ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11
  agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
  dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di
  giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo,
  nonché la sentenza definitiva del giudice ordinario.
      3.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1,
  commi 1, 3, lettera  a),  6 e 7, all'articolo 2, commi 1,
  3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto
  legislativo 11 agosto 1993, n. 375.  E' altresì abrogato, a
  decorrere dal 1^ gennaio 1996, l'articolo 15 del
  decretolegge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
  modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.  L'articolo
  14, comma 1, della citata legge n. 83 del 1970, non trova
  applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato.
  La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto
  legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso
  di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno
  lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il
  passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di
  cui all'articolo 3, comma 1.  Il comma 3 dell'articolo 8 del
  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal
  seguente: " 3. Qualora dal raffronto risulti che il
  fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima
  tecnica è significativamente superiore alle giornate
 
                              Pag. 15
 
  risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il
  datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di
  quaranta giorni.  Nel caso in cui non venga fornita adeguata
  motivazione e non siano stati individuati i lavoratori
  utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS
  procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base
  delle retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto
  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
  successive modificazioni ed integrazioni".  I commi 1 e 2
  dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
  375, sono sostituiti dai seguenti:
      " 1.  Chiunque produca dichiarazioni di manodopera
  occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate
  lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle
  vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge,
  ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive
  di cui al presente decreto legislativo.
       2.  Le agevolazioni contributive previste dalla
  legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che
  applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero
  i contratti collettivi territoriali ivi previsti.  L'articolo
  14, comma 1, lettera  b),  della legge 30 dicembre 1991,
  n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei
  contributi nel settore agricolo".
      4.  Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
  comma 12, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo
  preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di
  trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle
  commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17
  della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti
  flussi stagionali di manodopera agricola che interessino
  ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle
  aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale previo parere della Commissione centrale
  per l'impiego.
 
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