| (Modifica dell'articolo 826).
1. L'articolo 826 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 826 - (Inchiesta sommaria). - Il direttore
di aeroporto ovvero l'autorità preposta ai servizi aerei
civili, quando abbiano notizie di un sinistro, di un mancato
sinistro aereonautico ovvero del verificarsi di una situazione
di serio pericolo per la sicurezza della navigazione aerea
civile accaduti nell'ambito dello spazio aereo, terrestre o
marittimo di propria competenza, devono darne comunicazione
immediata all'autorità giudiziaria ed all'Agenzia per la
sicurezza del volo (Agensvolo)".
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