| (Modifica dell'articolo 829).
1. L'articolo 829 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 829 - (Relazione finale sull'inchiesta). -
L'Agensvolo, al termine della inchiesta tecnica informale
di cui all'articolo 827, redige una relazione finale
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comprensiva delle raccomandazioni e la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro dei
trasporti e della navigazione ed alle autorità aeroportuali
competenti".
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