| (Modifica dell'articolo 832).
1. L'articolo 832 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 832. - (Sinistro ad aeromobile straniero nel
territorio dello Stato). - L'Agensvolo, ovvero l'autorità
aeroportuale competente, informa nel più breve tempo possibile
il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della
difesa, dei sinistri ad aeromobili stranieri verificatisi nel
territorio dello Stato italiano. In tali casi l'inchiesta
tecnico-formale avviata dall'Agensvolo ai sensi dell'articolo
827, procede in conformità a quanto previsto dall'annesso 13
della Convenzione internazionale per l'aviazione civile,
approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561, per le parti
sottoscritte ed approvate dallo Stato italiano, nonché dalla
direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994".
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