| (Modifica dell'articolo 833).
1. L'articolo 833 del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:
"Art. 833. - (Sinistro ad aeromobile italiano fuori
dal territorio nazionale). - Nel caso di incidente occorso
fuori dal territorio nazionale ad aeromobile civile italiano
in spazi aerei o navali internazionali, l'autorità
aeroportuale ovvero l'autorità consolare italiana che ne
vengono a conoscenza, ne danno immediata comunicazione al
Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero al Ministro
degli affari esteri.
Nel caso di incidente occorso all'estero ad aeromobili
civili italiani l'autorità consolare ne dà immediata
comunicazione al Ministro degli affari esteri.
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Non appena ricevuta la comunicazione di cui ai commi primo
e secondo, i Ministri competenti trasmettono gli atti
all'Agensvolo per l'apertura della inchiesta tecnico-formale e
per l'eventuale applicazione degli accordi internazionali in
materia di incidenti aeronautici".
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