| (Delega al Governo).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad
adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri interessati, secondo i princìpi e
criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, uno o più
decreti legislativi intesi a definire:
a) la struttura, l'organico e lo statuto
dell'Agensvolo e le cause di incompatibilità con le cariche di
presidente e membro dell'Agenzia stessa;
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b) i limiti ed i poteri di indagine
dell'Agensvolo, anche in relazione ai rapporti con l'autorità
giudiziaria, nonché delle procedure per le istruttorie,
tenendo conto delle direttive comunitarie in materia;
c) l'entità del fondo di dotazione iniziale di cui
all'articolo 6, da assegnare all'Agensvolo per fare fronte
alle proprie spese di funzionamento, nonché le percentuali
degli importi lordi delle tasse di sorvolo da devolvere alla
stessa Agenzia e l'individuazione di altre forme di
entrata;
d) le procedure che l'Agensvolo è tenuta a seguire
per la relazione sui sinistri ed i mancati sinistri aerei e
per la redazione delle relazioni annuali che l'Agenzia è
tenuta a presentare al Parlamento ai fini dell'esame da parte
delle competenti Commissioni permanenti;
e) le norme relative all'organizzazione ed al
funzionamento delle Agenzie di cui all'articolo 1;
f) le norme per la riorganizzazione ed il
funzionamento di Civilavia;
g) i rapporti fra Civilavia, l'Agenaereo, la
Gestaeroporti, l'Agensvolo e il Registro aeronautico italiano
(RAI);
h) la normativa e il percorso formativo necessario
per l'attribuzione della qualifica di investigatore di
sinistri.
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