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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


444
DDL0029-0008
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.. Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZDL ZZPR
          (Registro d'impresa nel settore agricolo).
      1.  I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro
  di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato
  nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 240 del
  13 ottobre 1995.  Il registro è rilasciato dall'INPS
  subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale
  di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
  n. 375.  I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
  dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono
  per un numero di giornate non superiore a 150, hanno facoltà
  di optare per il modello semplificato di detto registro.
 
                              Pag. 16
 
      2.  In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31
  ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole
  registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della
  denuncia aziendale.  A far tempo da tale data rilascia, dietro
  presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di
  impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo.  In
  sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della
  presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il
  modello semplificato del registro di impresa ai datori di
  lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un
  numero di giornate non superiore a 150.
      3.  Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa
  debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine
  cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati
  anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della
  prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e
  livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera
  convenuta, data di assunzione.  Per i lavoratori a tempo
  determinato vanno inoltre indicate la tipologia della
  lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo
  periodo di svolgimento.  Per i lavoratori assunti con contratto
  di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di
  contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di
  inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa
  ove prescritta.
      4.  La sezione matricola e paga è composta di fogli a
  lettura ottica.  Ciascun foglio è riprodotto in cinque
  esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i
  primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi
  due contenenti anche la parte paga.  Il primo esemplare va
  inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione,
  il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per
  il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
  di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto
  dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione
  matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
  Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non
  superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del
  documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui
  all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
  375.
      5.  In caso di assunzione a tempo determinato la
  registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi
  obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con
  riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo.  E'
  consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione
  riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli
  stessi siano preventivamente indicati e che l'effettiva
  prestazione non sia interrotta, tra una fase e l'altra o tra
  un periodo e l'altro, da un intervallo superiore a sette
  giorni di calendario.
      6.  Qualora l'assunzione avvenga sulla base di
  convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge
  28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di
  assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro,
  in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica
  registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate
  nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla
  convenzione medesima.
      7.  Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni
  relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti
  i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno
  in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in
 
                              Pag. 17
 
  ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi,
  nel trimestre, allo stesso lavoratore.
      8.  Nel registro d'impresa semplificato devono essere
  iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro
  assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice
  fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni,
  tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e
  relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo
  applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda
  giornaliera convenuta, data di assunzione.
      9.  Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli
  a lettura ottica.  Ciascun foglio è riprodotto in cinque
  esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i
  primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi
  due contenenti anche la parte paga.  Il primo esemplare va
  inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione,
  il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per
  il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
  di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto
  dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione
  matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
  Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non
  superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del
  documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui
  all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
  In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese,
  fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la
  retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di
  lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di
  paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
      10.  La sezione matricola e paga e la sezione presenze del
  registro d'impresa, nonché il registro d'impresa semplificato
  devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere
  nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li
  compongono, nonché del primo e dell'ultimo numero progressivo.
  Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da
  un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza
  sociale.
      11.  La sezione matricola e paga va compilata all'atto
  dell'assunzione del lavoratore.  Il datore di lavoro che si
  avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti
  di esso presso i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11
  gennaio 1979, n. 12, ovvero presso l'associazione sindacale
  dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca
  mandato è tenuto a darne preventiva comunicazione
  all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
  competenti per territorio.  Nel caso in cui il datore di lavoro
  non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione
  matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale
  e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari
  preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in
  materia di legislazione sociale e del lavoro, nonché in
  materia di imposte.
      12.  La sezione presenze va tenuta sul luogo di lavoro
  indicato nella sezione matricola e paga.  Essa va compilata
  entro il termine della giornata di lavoro.  Entro il mese di
  novembre 1996 il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, sulla base delle rilevazioni effettuate in almeno
  otto regioni e sentite le competenti commissioni parlamentari,
 
                              Pag. 18
 
  può disporre con proprio decreto che la sezione presenze venga
  compilata prima dell'inizio della prestazione lavorativa.
      13.  Il registro d'impresa semplificato va compilato
  all'atto dell'assunzione del lavoratore.  Il datore di lavoro
  che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento
  presso i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
  1979, n. 12, ovvero presso l'associazione sindacale dei datori
  di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato, è
  tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato
  provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per
  territorio.  Il datore di lavoro che esercita la predetta
  facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e
  deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla
  vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
  legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di
  imposte.
      14.  I sistemi di registrazione devono comunque garantire
  la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove
  siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo
  che le registrazioni corrette siano leggibili.
      15.  Il datore di lavoro può sostituire il registro
  d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri
  sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i
  datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite
  dal predetto Istituto.
      16.  All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme
  in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il
  datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di
  disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione
  di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per
  l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il
  lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in
  possesso indicandone i motivi.  Il datore di lavoro, che è
  tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello
  semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde
  della loro veridicità.
      17.  In sede di prima applicazione della presente
  normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo
  determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono
  essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8.  Il
  predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla
  pubblicazione del presente decreto.  Limitatamente agli operai
  a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del
  rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere
  riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in
  vigore del presente decreto ed il termine del rapporto,
  indicato nella comunicazione di assunzione.
      18.  L'omessa o infedele compilazione del registro di
  impresa e del modello semplificato previsti dal presente
  articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
  500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.
  La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro
  che ometta di tenere o di esibire i documenti che egli è
  obbligato a tenere sul luogo di lavoro.  Il presente comma
  trova applicazione con riferimento alle violazioni che
  intervengano successivamente al sessantesimo giorno a
  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto.
      19.  L'omessa, incompleta o infedele presentazione
  all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della
 
                              Pag. 19
 
  manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del
  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la
  sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni
  lavoratore dipendente.
      20.  Gli importi delle sanzioni amministrative previste
  dal presente articolo e dall'articolo 1 sono versati su
  apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello
  Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di
  previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui
  all'articolo 1, comma 12.
      21.  Per quanto non previsto dal presente articolo trovano
  applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta,
  compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
 
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