| (Registro d'impresa nel settore agricolo).
1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro
di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del
13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS
subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono
per un numero di giornate non superiore a 150, hanno facoltà
di optare per il modello semplificato di detto registro.
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2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31
ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole
registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della
denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro
presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di
impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In
sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della
presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il
modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un
numero di giornate non superiore a 150.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa
debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine
cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati
anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della
prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e
livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera
convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo
determinato vanno inoltre indicate la tipologia della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo
periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di
contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di
inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa
ove prescritta.
4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a
lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque
esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i
primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi
due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va
inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione,
il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per
il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto
dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione
matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non
superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del
documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.
5. In caso di assunzione a tempo determinato la
registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi
obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con
riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. E'
consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione
riguardi più fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli
stessi siano preventivamente indicati e che l'effettiva
prestazione non sia interrotta, tra una fase e l'altra o tra
un periodo e l'altro, da un intervallo superiore a sette
giorni di calendario.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di
convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di
assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro,
in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica
registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate
nell'anno, ovvero nel più breve periodo previsto dalla
convenzione medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni
relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti
i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno
in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in
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ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi,
nel trimestre, allo stesso lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere
iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro
assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice
fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni,
tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e
relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo
applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda
giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli
a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque
esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i
primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi
due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va
inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione,
il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per
il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto
dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione
matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non
superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del
documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese,
fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la
retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di
lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di
paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del
registro d'impresa, nonché il registro d'impresa semplificato
devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere
nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li
compongono, nonché del primo e dell'ultimo numero progressivo.
Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da
un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si
avvale della facoltà di tenere il predetto documento o parti
di esso presso i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, ovvero presso l'associazione sindacale
dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca
mandato è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro
non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione
matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale
e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari
preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in
materia di legislazione sociale e del lavoro, nonché in
materia di imposte.
12. La sezione presenze va tenuta sul luogo di lavoro
indicato nella sezione matricola e paga. Essa va compilata
entro il termine della giornata di lavoro. Entro il mese di
novembre 1996 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base delle rilevazioni effettuate in almeno
otto regioni e sentite le competenti commissioni parlamentari,
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può disporre con proprio decreto che la sezione presenze venga
compilata prima dell'inizio della prestazione lavorativa.
13. Il registro d'impresa semplificato va compilato
all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro
che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento
presso i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, ovvero presso l'associazione sindacale dei datori
di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato, è
tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato
provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per
territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta
facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e
deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di
imposte.
14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire
la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove
siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo
che le registrazioni corrette siano leggibili.
15. Il datore di lavoro può sostituire il registro
d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri
sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i
datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite
dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme
in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il
datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di
disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione
di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il
lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in
possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che è
tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello
semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde
della loro veridicità.
17. In sede di prima applicazione della presente
normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono
essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il
predetto obbligo può essere assolto entro un mese dalla
pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai
a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del
rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere
riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il termine del rapporto,
indicato nella comunicazione di assunzione.
18. L'omessa o infedele compilazione del registro di
impresa e del modello semplificato previsti dal presente
articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.
La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro
che ometta di tenere o di esibire i documenti che egli è
obbligato a tenere sul luogo di lavoro. Il presente comma
trova applicazione con riferimento alle violazioni che
intervengano successivamente al sessantesimo giorno a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione
all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della
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manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la
sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni
lavoratore dipendente.
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste
dal presente articolo e dall'articolo 1 sono versati su
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello
Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 12.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
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