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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4442
DDL0243-0002
Progetto di legge Camera n. 243 - testo presentato - (DDL13-243)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C243. TESTIPDL
...C243.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC243 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - In materia di stato giuridico e
  di avanzamento dei dipendenti militari dello Stato la nostra
  legislazione si è sviluppata per sovrapposizioni successive e
  con provvedimenti volti più a sanare difficoltà create da
  situazioni contingenti che a dare risposte chiare ed eque alle
  esigenze delle categorie non elitarie di personale.  Tale
  tendenza, probabilmente non voluta ma oggettivamente
  discriminatoria, ha sempre prevalso anche per l'orientamento
  degli Stati maggiori di forza armata, sostenuti dall'appoggio
  determinante dello Stato maggiore della difesa, volti a
  privilegiare le ragioni dei "corpi" e delle armi cosidette
  "operative" a scapito di tutte le altre.
     Un esempio di questo tipo di comportamento discriminatorio
  ci viene offerto dalle norme relative alla carriera ed ai
  sistemi di avanzamento di quei corpi di ufficiali composti in
  prevalenza, quando non totalmente, da personale proveniente
  dalla categoria dei sottufficiali, norme che ancor oggi non
  premiano a sufficienza la professionalità del personale ma
  tendono ad appiattire gli sviluppi di carriera, per non
  "turbare" in tal modo la concezione elitaria delle gerarchie
  militari.
     Negli ultimi 20 anni sono stati compiuti notevoli passi in
  avanti; esistono peraltro obiettive discriminazioni.  La
  presente proposta di legge mira a cancellare e, nel medesimo
  tempo, a sanare incongruenze previste dalle norme in vigore
  dando al personale militare appartenente a quelle benemerite
  categorie di ufficiali che sono state fino ad oggi trascurate
 
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  la possibilità di emergere, quando meritevole, ottenendo così
  di poter aspirare a conseguire gli onori, le soddisfazioni
  personali ed i benefici propri dei gradi di livello più
  elevato.
     La legge 10 maggio 1983, n.  212, ha istituito, nel titolo
  V, i seguenti ruoli degli ufficiali in SPE e delle categorie
  in congedo:
       Esercito:
         Arma dei carabinieri: ruolo tecnico operativo
  (R.T.O.);
         altre armi e corpi: ruolo tecnico amministrativo
  (R.T.A.).
       Marina:
         ruolo del Corpo unico specialisti della Marina
  militare (in questo ruolo sono confluiti gli ufficiali
  provenienti dal soppresso Corpo equipaggi militari marittimi,
  dei ruoli servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e
  portuali).
       Aeronautica:
         ruolo unico degli specialisti dell'Arma
  aeronautica.
       Guardia di finanza:
         ruolo tecnico operativo (R.T.G.).
     Ai concorsi, per titoli ed esami, per l'immissione nei
  ruoli sopraindicati, possono partecipare i marescialli
  maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate e della
  Guardia di finanza che abbiano almeno un anno di anzianità nel
  grado.
     Volumi, organici e modalità di avanzamento di carriera
  (limitati al grado di maggiore e corrispondenti) sono
  stabiliti nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla
  medesima legge n.  212 del 1983.  Dopo quasi dodici anni
  dell'approvazione di tale legge sono emerse anomalie e
  sperequazioni a danno degli ufficiali di queste categorie sia
  per quanto attiene ai criteri di avanzamento (che è previsto
  sempre a scelta e mai ad anzianità) che per quanto concerne il
  trattamento economico.
     Grave discriminazione è la collocazione del grado apicale,
  che per il ruolo in esame è quella di maggiore mentre, per gli
  ufficiali ex RE (ruolo ad esaurimento) è quello di tenente
  colonnello.  Giova ricordare che il passaggio ad ufficiale con
  le modalità concorsuali di cui si è detto presuppongono
  un'adeguata preparazione culturale ed il possesso di
  professionalità e di indubbie capacità.
     Ricordo che gli ufficiali specialisti, oltre al concorso
  per titoli ed esami, hanno frequentato il corso normale di
  specialisti, il corso complementare, e quello di
  perfezionamento nel ruolo di provenienza.
     Le sperequazioni economiche si evidenziano all'atto
  dell'inquadramento stipendiale, nel mancato riconoscimento del
  servizio militare comunque prestato antecedentemente alla
  nomina ad ufficiale (anzianità pregressa), ciò in contrasto al
  dettato di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente
  della Repubblica 28 dicembre 1970, n.  1079, ed alle sentenze
  della Corte costituzionale n.  248 del 1989 e n.  105 del
  1992.
     La pseudosistemazione amministrativa, che si concretizza
  con la sola concessione di due scatti ai tenenti e tre ai
  capitani di cui all'articolo 53 della legge n.  212 del 1983,
  avvenuto in seguito all'inquadramento dei marescialli di prima
  classe al settimo livello retributivo, non ha giovato agli
  ufficiali in titolo.  Infatti l'aumento delle responsabilità e
  di impiego è premiato con sole 50.000 mensili rispetto ai
  marescialli e livelli corrispondenti.
     Questa proposta di legge, composta di quattro articoli,
  vuol rendere giustizia a questa categoria di ufficiali.
     Con gli articoli 1 e 2 si modificano tabelle D/1, D/2, D/3
  e D/4 allegate alla legge n.  212 del 1983, introducendo per
  taluni gradi il metodo di avanzamento ad anzianità e
  prevedendo l'avanzamento a scelta per il grado vertice del
  ruolo (tenente colonnello); ciò nella considerazione che
  l'immissione dei sottufficiali nel ruolo degli ufficiali
  avviene dopo una rigorosa azione selettiva per titoli ed
 
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  esami.  Giova ricordare che gli ufficiali del RE avanzano ad
  anzianità fino al grado apicale.
     Con l'articolo 3 si prolunga a sei anni (uniformandola
  agli ufficiali di altri corpi e ruoli) la durata
  dell'ausiliaria degli uffi ciali di cui all'articolo 53 della
  legge n. 212 del 1983.  Viene così ripristinato un diritto di
  cui gli interessati erano già in possesso nel ruolo precedente
  e che, per distrazione del legislatore, perdono dopo aver
  vinto il concorso.
     Infine, con l'articolo 4 si sanano le ingiustizie di
  carattere economico che gli ufficiali di cui trattasi hanno
  subito sino ad oggi.  In particolare per quanto riguarda gli
  ufficiali del ruolo specialisti dell'aeronautica si prevede la
  corresponsione delle indennità di volo.  E' una indennità di
  cui godono tutti gli altri ufficiali dell'arma azzurra, ivi
  compresi gli ufficiali di prima nomina, i medici, i GARAT,
  perfino i cappellani; ma ne beneficia soltanto il 50 per cento
  circa degli ufficiali di cui all'articolo 53 della legge n.
  212 del 1983 con l'effimera motivazione che tale indennità non
  era da essi percepita nella categoria di provenienza.
     L'indennità di volo non è di nessun aggravio per le spese
  dello Stato: essa attribuisce solo il diritto al riscatto, a
  carico dell'interessato, di un terzo del servizio.
 
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