| Onorevoli Colleghi! - In materia di stato giuridico e
di avanzamento dei dipendenti militari dello Stato la nostra
legislazione si è sviluppata per sovrapposizioni successive e
con provvedimenti volti più a sanare difficoltà create da
situazioni contingenti che a dare risposte chiare ed eque alle
esigenze delle categorie non elitarie di personale. Tale
tendenza, probabilmente non voluta ma oggettivamente
discriminatoria, ha sempre prevalso anche per l'orientamento
degli Stati maggiori di forza armata, sostenuti dall'appoggio
determinante dello Stato maggiore della difesa, volti a
privilegiare le ragioni dei "corpi" e delle armi cosidette
"operative" a scapito di tutte le altre.
Un esempio di questo tipo di comportamento discriminatorio
ci viene offerto dalle norme relative alla carriera ed ai
sistemi di avanzamento di quei corpi di ufficiali composti in
prevalenza, quando non totalmente, da personale proveniente
dalla categoria dei sottufficiali, norme che ancor oggi non
premiano a sufficienza la professionalità del personale ma
tendono ad appiattire gli sviluppi di carriera, per non
"turbare" in tal modo la concezione elitaria delle gerarchie
militari.
Negli ultimi 20 anni sono stati compiuti notevoli passi in
avanti; esistono peraltro obiettive discriminazioni. La
presente proposta di legge mira a cancellare e, nel medesimo
tempo, a sanare incongruenze previste dalle norme in vigore
dando al personale militare appartenente a quelle benemerite
categorie di ufficiali che sono state fino ad oggi trascurate
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la possibilità di emergere, quando meritevole, ottenendo così
di poter aspirare a conseguire gli onori, le soddisfazioni
personali ed i benefici propri dei gradi di livello più
elevato.
La legge 10 maggio 1983, n. 212, ha istituito, nel titolo
V, i seguenti ruoli degli ufficiali in SPE e delle categorie
in congedo:
Esercito:
Arma dei carabinieri: ruolo tecnico operativo
(R.T.O.);
altre armi e corpi: ruolo tecnico amministrativo
(R.T.A.).
Marina:
ruolo del Corpo unico specialisti della Marina
militare (in questo ruolo sono confluiti gli ufficiali
provenienti dal soppresso Corpo equipaggi militari marittimi,
dei ruoli servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e
portuali).
Aeronautica:
ruolo unico degli specialisti dell'Arma
aeronautica.
Guardia di finanza:
ruolo tecnico operativo (R.T.G.).
Ai concorsi, per titoli ed esami, per l'immissione nei
ruoli sopraindicati, possono partecipare i marescialli
maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate e della
Guardia di finanza che abbiano almeno un anno di anzianità nel
grado.
Volumi, organici e modalità di avanzamento di carriera
(limitati al grado di maggiore e corrispondenti) sono
stabiliti nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla
medesima legge n. 212 del 1983. Dopo quasi dodici anni
dell'approvazione di tale legge sono emerse anomalie e
sperequazioni a danno degli ufficiali di queste categorie sia
per quanto attiene ai criteri di avanzamento (che è previsto
sempre a scelta e mai ad anzianità) che per quanto concerne il
trattamento economico.
Grave discriminazione è la collocazione del grado apicale,
che per il ruolo in esame è quella di maggiore mentre, per gli
ufficiali ex RE (ruolo ad esaurimento) è quello di tenente
colonnello. Giova ricordare che il passaggio ad ufficiale con
le modalità concorsuali di cui si è detto presuppongono
un'adeguata preparazione culturale ed il possesso di
professionalità e di indubbie capacità.
Ricordo che gli ufficiali specialisti, oltre al concorso
per titoli ed esami, hanno frequentato il corso normale di
specialisti, il corso complementare, e quello di
perfezionamento nel ruolo di provenienza.
Le sperequazioni economiche si evidenziano all'atto
dell'inquadramento stipendiale, nel mancato riconoscimento del
servizio militare comunque prestato antecedentemente alla
nomina ad ufficiale (anzianità pregressa), ciò in contrasto al
dettato di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, ed alle sentenze
della Corte costituzionale n. 248 del 1989 e n. 105 del
1992.
La pseudosistemazione amministrativa, che si concretizza
con la sola concessione di due scatti ai tenenti e tre ai
capitani di cui all'articolo 53 della legge n. 212 del 1983,
avvenuto in seguito all'inquadramento dei marescialli di prima
classe al settimo livello retributivo, non ha giovato agli
ufficiali in titolo. Infatti l'aumento delle responsabilità e
di impiego è premiato con sole 50.000 mensili rispetto ai
marescialli e livelli corrispondenti.
Questa proposta di legge, composta di quattro articoli,
vuol rendere giustizia a questa categoria di ufficiali.
Con gli articoli 1 e 2 si modificano tabelle D/1, D/2, D/3
e D/4 allegate alla legge n. 212 del 1983, introducendo per
taluni gradi il metodo di avanzamento ad anzianità e
prevedendo l'avanzamento a scelta per il grado vertice del
ruolo (tenente colonnello); ciò nella considerazione che
l'immissione dei sottufficiali nel ruolo degli ufficiali
avviene dopo una rigorosa azione selettiva per titoli ed
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esami. Giova ricordare che gli ufficiali del RE avanzano ad
anzianità fino al grado apicale.
Con l'articolo 3 si prolunga a sei anni (uniformandola
agli ufficiali di altri corpi e ruoli) la durata
dell'ausiliaria degli uffi ciali di cui all'articolo 53 della
legge n. 212 del 1983. Viene così ripristinato un diritto di
cui gli interessati erano già in possesso nel ruolo precedente
e che, per distrazione del legislatore, perdono dopo aver
vinto il concorso.
Infine, con l'articolo 4 si sanano le ingiustizie di
carattere economico che gli ufficiali di cui trattasi hanno
subito sino ad oggi. In particolare per quanto riguarda gli
ufficiali del ruolo specialisti dell'aeronautica si prevede la
corresponsione delle indennità di volo. E' una indennità di
cui godono tutti gli altri ufficiali dell'arma azzurra, ivi
compresi gli ufficiali di prima nomina, i medici, i GARAT,
perfino i cappellani; ma ne beneficia soltanto il 50 per cento
circa degli ufficiali di cui all'articolo 53 della legge n.
212 del 1983 con l'effimera motivazione che tale indennità non
era da essi percepita nella categoria di provenienza.
L'indennità di volo non è di nessun aggravio per le spese
dello Stato: essa attribuisce solo il diritto al riscatto, a
carico dell'interessato, di un terzo del servizio.
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