| 1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge 10 maggio
1983, n. 212, è sostituito dai seguenti:
"L'avanzamento degli ufficiali previsti dall'articolo 53
avviene:
a) ad anzianità, previa valutazione di idoneità da
parte della competente commissione ordinaria di avanzamento,
per le promozioni da tenente a capitano e da capitano a
maggiore e gradi corrispondenti al conseguimento
rispettivamente del quarto e del sesto anno di permanenza nel
grado;
b) a scelta, per la promozione da maggiore a
tenente colonnello e gradi corrispodenti; per tale promozione
è ammesso a valutazione un quinto dei maggiori non valutati in
ruolo che, alla data del 31 dicembre dell'anno di formazione
delle aliquote di valutazione, abbiano conseguito un'anzianità
di grado di almeno due anni.
Il numero di ufficiali da promuovere è quello indicato
nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4 allegate alla presente
legge".
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