| 1. L'articolo 59 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è
sostituito dal seguente:
"Art. 59. - 1. I limiti di età per la cessazione
dal servizio sono stabiliti come segue:
a) tenente colonnello e gradi corrispondenti: 61
anni.
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b) ufficiali inferiori e subalterni: 60 anni.
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1 la permanenza
massima nella posizione di ausiliaria è fissata nella durata
di sei anni e cessa in ogni caso al compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
3. Il limite di età per il collocamento in congedo
assoluto è stabilito, per gli ufficiali dei predetti ruoli, al
compimento del sessantacinquesimo anno".
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