| 1. Al momento dell'immissione in ruolo gli ufficiali di
cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
conservano il livello di stipendio di appartenenza usufruendo
altresì di sei scatti biennali.
2. L'indennità di volo compete a tutti gli ufficiali del
ruolo unico specialisti dell'Arma aeronautica di cui alla
legge 10 maggio 1983, n. 212.
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