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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


445
DDL0029-0009
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.. Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Accertamento delle giornate di lavoro nel settore
                          agricolo).
      1.  Per l'accertamento ai fini previdenziali e
  contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli
  assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle
  dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6
  del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere
  dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
  annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre
  1940, n. 1949, e successive modificazioni.  Provvede, altresì,
  alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
      2.  Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle
  giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro,
  sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza
  del termine di presentazione delle dichiarazioni della
  manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici
  all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
      3.  L'elenco nominativo annuale è compilato entro il 31
  maggio dell'anno successivo.  Esso contiene l'indicazione delle
  giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base
  alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata,
  tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni,
  intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a
  dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze
  dell'attività ispettiva e di controllo.
      4.  L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori
  interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo
  pretorio del comune di residenza.  Della pubblicazione
  effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS
  attraverso i mezzi di informazione.  In caso di riconoscimento
  di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione
  dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta
  notifica al lavoratore interessato.
      5.  Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale
  devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni
  circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre
  venti giorni dall'avvenuta compilazione.
 
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      6.  Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le
  giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo
  trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento
  prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
  n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del
  lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta
  giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una
  informazione circostanziata relativa alla prestazione
  lavorativa non riconosciuta.
      7.  La comunicazione deve contenere l'indicazione del
  datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni
  lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni
  svolte e della retribuzione percepita.
      8.  Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta
  modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse
  del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del
  lavoro.
      9.  L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad
  inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento
  in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla
  pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce,
  una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli
  accertamenti svolti.
      10.  La commissione circoscrizionale per il collocamento
  in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco
  nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
  3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro
  indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6.
  L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli
  accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre
  le giornate indicate dal lavoratore nella predetta
  informazione.
      11.  L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali,
  le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli
  coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8
  della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione
  dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle
  dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4,
  del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
      12.  Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui
  al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di
  manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame
  stabiliti ai sensi del comma 14.
      13.  La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e
  4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere
  corredata da copia autenticata del contratto registrato ovvero
  stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei
  lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati
  catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia
  del concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione
  della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del
  nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti
  dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola
  coltura e per ciascun capo di bestiame.
      14.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
  conforme parere della commissione centrale per la riscossione
  unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle
 
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  commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata
  tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei
  modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e
  governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali,
  determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i
  valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per
  ciascun capo di bestiame.
      15.  I valori medi, determinati ai sensi del comma 14,
  valgono, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, oltre che per
  l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle
  giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11, anche ai
  fini dei controlli previsti dall'articolo 8, comma 1, del
  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
      16.  In fase di prima attuazione i valori medi saranno
  determinati entro il 30 aprile 1996, sulla base di proposte
  delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1996.
  In caso di mancato invio delle proposte nei termini
  sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione
  centrale.
      17.  I valori medi d'impiego di manodopera devono essere
  sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.
      18.  A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 cessa la
  compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali, di cui
  all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
  83 e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11
  agosto 1993, n. 375.
 
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