| (Accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo).
1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e
contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli
assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle
dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere
dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresì,
alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle
giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro,
sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza
del termine di presentazione delle dichiarazioni della
manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici
all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale è compilato entro il 31
maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle
giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base
alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata,
tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni,
intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a
dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze
dell'attività ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo
pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione
effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS
attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento
di giornate lavorative intervenuto dopo la compilazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta
notifica al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale
devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni
circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre
venti giorni dall'avvenuta compilazione.
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6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le
giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo
trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento
prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una
informazione circostanziata relativa alla prestazione
lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del
datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni
lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni
svolte e della retribuzione percepita.
8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta
modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse
del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del
lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad
inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento
in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla
pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce,
una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli
accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento
in agricoltura può disporre l'integrazione dell'elenco
nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro
indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6.
L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli
accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre
le giornate indicate dal lavoratore nella predetta
informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali,
le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli
coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione
dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle
dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4,
del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui
al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di
manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame
stabiliti ai sensi del comma 14.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e
4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere
corredata da copia autenticata del contratto registrato ovvero
stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati
catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia
del concedente e del concessionario, nonché dall'indicazione
della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del
nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti
dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola
coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
conforme parere della commissione centrale per la riscossione
unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle
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commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata
tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei
modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e
governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali,
determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i
valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun capo di bestiame.
15. I valori medi, determinati ai sensi del comma 14,
valgono, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, oltre che per
l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle
giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11, anche ai
fini dei controlli previsti dall'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
16. In fase di prima attuazione i valori medi saranno
determinati entro il 30 aprile 1996, sulla base di proposte
delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1996.
In caso di mancato invio delle proposte nei termini
sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione
centrale.
17. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere
sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.
18. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 cessa la
compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali, di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83 e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375.
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