| 1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) ai membri del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
Ministri, ai sottosegretari di Stato;
c) ai membri delle giunte regionali e
provinciali;
d) ai consiglieri regionali;
e) ai consiglieri provinciali;
f) ai sindaci ed ai membri della giunta, nonché ai
consiglieri dei comuni capoluogo di provincia o con
popolazione superiore ai venticinquemila abitanti;
g) ai direttori generali ed ai capi degli uffici
centrali dei Ministeri, ai prefetti e commissari straordinari
dello Stato, ai dirigenti, civili e militari, degli uffici
periferici dell'amministrazione dello Stato e delle
amministrazioni locali aventi poteri di gestione sulla spesa o
sulle entrate dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, ai dirigenti ed amministratori delle unità sanitarie
locali;
h) ai titolari di qualsiasi carica la cui nomina
sia di pertinenza del Governo ovvero sia sottoposta a
controllo del Parlamento;
i) ai membri del Consiglio superiore della
magistratura e agli appartenti alla magistratura.
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