| 1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5
luglio 1982, n. 441, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge, sono rese altresì da tutti i restanti soggetti
indicati nell'articolo 1 della presente legge e sono
depositate presso le segreterie dei rispettivi organi di
controllo. Nei casi di nomine sottoposte al controllo del
Parlamento, le dichiarazioni devono essere depositate presso
la Presidenza delle due Camere.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono annualmente
verificate dal servizio centrale degli ispettori tributari di
cui all'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia
direttamente sia attraverso gli ispettori compartimentali
competenti per territorio ai sensi della lettera a) del
secondo comma del medesimo articolo 9.
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