| 1. La mancata presentazione nei termini della
dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982,
n. 441, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge,
comporta l'immediata decadenza dalla carica elettiva, o
dall'incarico politico, giudiziario o amministrativo, ovvero,
nel caso di dipendenti pubblici, il collocamento in
aspettativa senza assegni. I dipendenti pubblici possono
rientrare in servizio, regolarizzando la loro posizione entro
tre mesi dalla data in cui sono stati posti in aspettativa.
L'ulteriore ritardo comporta la cessazione del rapporto di
impiego. In ogni caso la mancata presentazione nei termini
delle dichiarazioni viene annotata nel fascicolo personale.
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