| 1. La presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, resa in modo
incompleto o mendace è punita, sempre che il fatto non
costituisca più grave reato, oltre che con l'immediata
decadenza da qualsiasi incarico ai sensi dell'articolo 4 della
presente legge, con la multa da 200 a 500 milioni di lire, con
l'interdizione per cinque anni dall'elettorato passivo e con
il divieto di ricoprire incarichi pubblici per lo stesso
periodo.
| |