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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4457
DDL0244-0002
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli colleghi! - Un sistema politico si regge se, in
  quanto e fino a quando possa contare sul consenso di una larga
  maggioranza dei consociati intorno a valori riconosciuti
  comuni, al di là delle divisioni che pure attraversano il
  corpo sociale, in dipendenza dai contrastanti interessi e
  dalle diverse opinioni politiche.  Tali valori, in uno Stato
  non confessionale e non etico, quale quello contemporaneo,
  trovano espressione nella generalizzata osservanza delle
  regole poste dall'ordinamento giuridico.
     Quando si scopra che tale osservanza subisce eccezioni
  vistose che coinvolgono, entro un esteso sistema di
  illegalità, molti di coloro che sono preposti alla guida delle
  istituzioni pubbliche e della pubblica amministrazione, nonché
  numerosi e potenti gruppi economici, si determinano rischi per
  la tenuta del sistema politico democratico e per la stessa
  unità del Paese.
     La fitta trama di corruttela, emersa a seguito dell'opera
  della magistratura, ha travolto larghe e significative parti
  della classe dirigente italiana, gravemente minato la fiducia
  dei cittadini nelle istituzioni, generalizzato il dubbio che
  il potere politico sia esercitato non nell'interesse generale,
  ma a vantaggio di pochi.
     Per queste considerazioni, l'istituzione della Commissione
  Speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per
  la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione,
  deliberata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella
  seduta del 26 settembre 1996, rappresenta un primo
  significativo tentativo di riavviare un rapporto positivo tra
  organi della rappresentanza politica e cittadini.  Dopo la
  citata delibera assembleare del settembre scorso, il
  Presidente della Camera ha costituito, con suo decreto, un
  Comitato di studio formato dai professori Cassese, Arcidiacono
  e Pizzorno, con il compito di svolgere un'analisi sul fenomeno
  della corruzione e di indicare orientamenti per l'intervento
  legislativo, tenendo conto delle caratteristiche del sistema
  delle imprese, nonché delle principali esperienze straniere in
  materia.  Il Comitato ha depositato il rapporto richiesto il 23
  ottobre 1996, data coincidente con quella in cui si è tenuta
  la seduta per l'insediamento della Commissione speciale.
     La Commissione, dopo avere avviato una discussione di
  carattere generale sulla complessa e delicata materia
  assegnatale, ha deciso di procedere ad una audizione informale
  del citato Comitato, che si è svolta il 28 novembre scorso.
     La Commissione, peraltro, pur consapevole che l'ulteriore
  approfondimento dell'attività conoscitiva avrebbe potuto
  essere di notevole utilità, vi ha rinunciato, sia perché il
  contenuto del rapporto del Comitato è stato unanimemente
  riconosciuto non solo assai utile, ma sufficiente, in questa
  fase, a fornire orientamenti definiti, sia perché ulteriori
  audizioni avrebbero impedito che venisse rispettato il breve
  termine assegnato alla Commissione per i propri lavori,
  termine fissato al 31 gennaio 1997 e successivamente prorogato
  al 15 febbraio dello stesso anno.
     Alla Commissione sono stati assegnati i progetti di legge
  recanti misure per la prevenzione e repressione dei fenomeni
  di corruzione presentati alla Camera entro il 31 ottobre 1996,
  complessivamente in numero di venti.  In relazione al contenuto
  dei diversi progetti, si sono distinti quattro temi
 
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  principali: controllo della legalità e della trasparenza della
  pubblica amministrazione, trasparenza dell'attività politica e
  rapporto tra questa e l'attività economica, attività
  contrattuale della pubblica amministrazione, norme penali in
  tema di reati contro la pubblica amministrazione e rapporto
  tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei
  confronti dei pubblici dipendenti.
     La Commissione ha svolto un esame congiunto dei progetti
  di legge assegnati secondo la partizione indicata ed ha quindi
  individuato i temi a cui dare priorità in considerazione di
  quanto appariva realisticamente possibile fare entro i
  ristretti tempi a sua disposizione, resi ancora più esigui dal
  contemporaneo svolgersi in Assemblea della discussione sui
  disegni di legge finanziaria e di bilancio per il 1997.
     In particolare, la Commissione ha deciso di considerare
  prioritarie le misure atte a prevenire la corruzione e di
  puntare, pertanto, a definire un'autorità garante del
  controllo della legalità e trasparenza della pubblica
  amministrazione, la trasparenza dell'attività politica e la
  disciplina dell'attività lobbistica, la pubblicità
  dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, il
  rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare a
  carico dei pubblici dipendenti.
     Sui temi di particolare delicatezza e complessità sono
  stati nominati più relatori tanto di maggioranza che di
  opposizione, sia per rendere più celere l'esame delle materie,
  sia e ancor di più, in considerazione del fatto che nella
  lotta ai fenomeni di corruzione occorre, per quanto sia
  possibile, perseguire la massima unità tra le forze
  politiche.
     Su ognuno dei temi indicati è stato portato a termine
  l'esame in sede referente.  La Commissione poi, al fine di
  rendere più agile l'esame delle proposte, ha deciso di
  presentare all'Assemblea invece che quattro testi distinti, un
  unico testo organico comprendente i primi tre, variamente
  interconnessi e tutti volti ad introdurre misure di
  prevenzione, e di conservare, invece, una sua autonomia al
  quarto, dato il suo evidente intrecciarsi con la materia
  penalistica.
     Si è, infine, deciso di mantenere anche per l'Assemblea la
  stessa pluralità di relatori che ha caratterizzato i lavori
  della Commissione, al fine di non perdere nella discussione i
  preziosi apporti di equilibrio e di dottrina che ciascuno di
  essi ha profuso.
     Il lavoro svolto dalla Commissione non esaurisce certo
  quanto è necessario fare, sul piano legislativo, al fine di
  comporre un organico complesso di norme per combattere
  vittoriosamente il devastante fenomeno della corruzione.  Si
  tratta solo di un primo passo, su cui l'Assemblea è chiamata a
  decidere.  Altre e non meno importanti questioni restano da
  disciplinare; in relazione ad esse si rende necessario
  svolgere, nel modo e con gli strumenti che l'Assemblea riterrà
  più opportuni, quel paziente lavoro di approfondimento e di
  elaborazione che la loro complessità e delicatezza
  richiedono.
       CAPI I e V  - Le vicende di tangentopoli hanno
  dimostrato che le aree di illegalità, di scarsa trasparenza e
  di inefficienza nella pubblica amministrazione sono ampie e
  persistono nonostante le inchieste della magistratura.
     Vittime di questa situazione sono in primo luogo i
  cittadini e le imprese.
     Infatti, se la illegalità è tanto diffusa e la trasparenza
  così evanescente, parlare di buongoverno, corretta
  amministrazione e certezza del diritto è pura finzione.
     I danni prodotti dalla corruzione diffusa nel nostro
  Paese, purtroppo, non sono stati né censiti né valutati
  appieno.  Pertanto, vale la pena ricordarli in sintesi,
  partendo da una affermazione del governatore della Banca
  d'Italia Fazio, il quale, il 31 maggio del 1993, di fronte
  all'assemblea della Confindustria ha detto: "Forme di
  corruzione diffusa nei rapporti tra imprese e sfera pubblica
  hanno gonfiato la spesa, leso il buon funzionamento del
  mercato, ostacolato la selezione dei fornitori e dei prodotti
  migliori.  L'entità di questa tassazione impropria, che da
  ultimo ricade sui cittadini è di una gravità che sgomenta".
 
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     La corruzione, quindi, e si rileva anche dalla relazione
  dei "tre saggi" Cassese, Arcidiacono e Pizzorno, che la
  Commissione ha condiviso ed ha adottato come utile base di
  partenza per il suo lavoro, danneggia l'economia del Paese
  perché viola le regole del mercato e limita la concorrenza
  economica; le finanze dello Stato perché gonfiando i prezzi
  delle opere e dei beni e servizi dilata la spesa pubblica e il
  debito pubblico; i cittadini perché diventa una vera e propria
  tassa aggiuntiva.
     I costi della corruzione di cui il paese sta pagando le
  conseguenze, tradotti in cifre, sono stati stimati in migliaia
  di miliardi all'anno di costi diretti derivanti dal pagamento
  di tangenti, pari all'1 per cento del prodotto interno lordo e
  al 9 per cento circa del deficit di bilancio.
     Più gravi e preoccupanti dei costi diretti sono quelli
  indiretti.  Essi riguardano la crisi dei partiti, le
  disfunzioni delle istituzioni, l'indebolimento del patto
  sociale; il costo delle opere pubbliche e dei beni e servizi;
  l'evasione fiscale e, soprattutto, l'inefficienza della
  pubblica amministrazione.
     Riguardo alle opere pubbliche, al costo diretto deve
  essere aggiunto quello di decine di migliaia di opere inutili,
  malcostruite, fatte di materiali scadenti, non sempre
  completate e utilizzate, messe in cantiere solo perché si
  potevano fare affari illeciti.  Al punto che spesso le
  decisioni erano imposte alle amministrazioni dall'esterno.  E
  anche quando le opere servivano e tutto sembrava avvenisse
  regolarmente, i prezzi degli appalti erano gonfiati, la
  costruzione durava anni e la revisione dei prezzi e le perizie
  suppletive si accumulavano decuplicando o aumentando di venti
  volte il costo iniziale previsto.  Tanto che secondo gli
  analisti i costi delle nostre strade, ferrovie e centrali
  elettriche sono pari al doppio di quelli di altri paesi.
  Tra i costi indiretti della corruzione è da ricordare
  anche l'evasione fiscale.  La falsificazione dei bilanci dei
  maggiori gruppi, quasi sempre certificati come corretti da
  grandi società internazionali e la costituzione di fondi neri,
  sono state largamente praticate.
     Né va sottovalutato il costo dei controlli che la
  corruzione diffusa comporta dal momento che per controllare un
  sistema di corruzione di vaste proporzioni è necessario un
  esercito di magistrati, finanzieri, carabinieri, impiegati
  della giustizia.
     Ma forse, le conseguenze più gravi, oltre che nelle
  istituzioni, il sistema di corruzione le produce nella
  pubblica amministrazione perché:
        incrina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e
  negli amministratori;
        debilita le migliori energie all'interno dell'apparato
  burocratico, posto che sapere che funzionari corrotti la fanno
  franca genera frustrazione sia negli amministratori che nei
  dipendenti onesti, perché sentono di essere osservati e
  sospettati anche loro dai cittadini;
        peggiora i livelli di professionalità dei funzionari e
  di efficienza degli uffici e dei servizi perché ciò che conta
  non è più il merito, la rapidità delle risposte, la
  trasparenza, il controllo, ma la tangente.  Funzionari corrotti
  sono disponibili a firmare qualsiasi cosa che il corruttore
  gli presenti;
        favorisce lo smantellamento degli apparati tecnici e il
  ricorso alle consulenze esterne con la conseguenza di
  appesantire i bilanci delle amministrazioni, favorire le
  lottizzazioni degli incarichi e rendere impossibili i
  controlli soprattutto nei casi di privatizzazione dei
  servizi;
       induce altra corruzione.
     La corruzione della vita pubblica non è un problema solo
  italiano, ma riguarda, anche se non in modo patologico come il
  nostro paese, tutte le grandi democrazie.
     A questo proposito è bene ricordare le prese di posizione
  più recenti di autorevoli consessi internazionali, nei quali
  particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di
  definire regole comuni di intervento.
     Il Congresso internazionale sulla criminalità economica
  tenutosi a Cambridge dall'8 al 13 settembre 1996, richiamando
 
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  l'attenzione sulla legislazione degli Stati Uniti che persegue
  con rigore la corruzione internazionale praticata dalle
  imprese americane operanti all'estero, ha insistito sulla
  necessità che gli altri paesi industrializzati facciano
  altrettanto, mentre oggi permettono di detrarre dalla denunzia
  dei redditi persino le tangenti versate.
     La dichiarazione delle Nazioni Unite del dicembre 1996 si
  muove nella medesima direzione.  Essa invita gli Stati membri
  "ad assumere iniziative efficaci e concrete per combattere
  ogni forma di corruzione".
     Per quanto riguarda le misure adottate da altri paesi a
  democrazia consolidata per tenere al riparo dalla corruzione
  la pubblica amministrazione riportiamo alcuni esempi.
     In Francia i funzionari pubblici sono obbligati a
  risarcire i danni che il Ministro delle finanze rileva tramite
  i suoi ispettori. e se condannati dalla Corte dei conti, non
  pagano, vengono destituiti e perdono la pensione.  Inoltre
  iniziano il lavoro versando una cauzione in denaro, immobili
  e, in parte, coperta da un'assicurazione.  La cauzione viene
  restituita a fine lavoro dopo una sentenza di accertamento dei
  conti.  Inoltre lo Stato ha una sorta di diritto di prelazione
  su tutti i beni, compresi quelli della moglie, acquistati dopo
  l'entrata in servizio del dipendente.
     Dal 1993 in poi, il Parlamento e il Governo, preoccupati
  per quanto emergeva dalle inchieste della magistratura nel
  nostro paese, hanno accentuato l'azione contro la corruzione
  approvando la legge istitutiva del "Servizio centrale di
 
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  prevenzione della corruzione" e sei proposte di legge in
  materia di "Trasparenza della vita pubblica e di
  corruzione".
     Negli Stati Uniti ogni Agenzia federale e statale ha un
  corpo di ispettori.  I funzionari pubblici devono dichiarare
  redditi, patrimoni, partecipazioni azionarie e regali.  Il
  funzionario che dichiara il falso viene sospeso o licenziato,
  indipendentemente da una condanna penale, perché
  l'Amministrazione di appartenenza giudica i suoi comportamenti
  non conformi agli  standards  di correttezza previsti.
     Inoltre, sono stati istituiti servizi di prevenzione della
  corruzione: alcuni hanno avuto compiti specifici e limitati
  nel tempo come l'Office of Inspector Generale della New York
  Cyti School Construction Authority, altri come in Francia,
  Australia e Hong-Kong sono permanenti.
     In particolare l'ICAC Australiana (Indipendent commission
  against corruption), del tutto indipendente e che risponde
  solo al Parlamento, svolge opera di prevenzione intervenendo
  negli uffici pubblici se ravvisa comportamenti che possono
  favorire fatti di corruzione; esamina le leggi, gli atti
  amministrativi e le procedure per eliminare possibili varchi
  alla corruzione; consiglia i funzionari pubblici.  Ha il potere
  di costituire vere e proprie  task force  per intervenire
  in casi specifici.
     In Inghilterra è stato costituito il "Comitato sullo
  standard  della vita pubblica" con i medesimi
  obiettivi.
     Nel nostro paese, la gravità della situazione è stata
  evidenziata dalle inchieste della magistratura, che hanno
  coinvolto migliaia di politici e amministratori, molti dei
  quali hanno pagato e di pubblici funzionari i quali, il più
  delle volte, sono ritornati ai loro posti nonostante le
  condanne e i patteggiamenti delle pene.
     Per ovviare a questa situazione nell'amministrazione
  finanziaria, il Governo Berlusconi, il 18 luglio del 1994 ha
  approvato con decreto legge, l'istituzione dello Staf
  (Servizio tutela amministrazione finanziaria) con il compito
  di controllare i 130.000 dipendenti pubblici, civili e
  militari, del ministero delle finanze.
     Il decreto-legge è stato reiterato ben 11 volte e poi
  lasciato decadere.
     Le ragioni principali della rinuncia sono state motivate,
  in Commissione e in Assemblea, dalla necessità di estendere il
  controllo a tutti i dipendenti pubblici e non solo a quelli
  dell'amministrazione finanziaria e di sottrarre il servizio al
  controllo del Governo.
     Il presente testo unificato accoglie la richiesta di
  garanzia di imparzialità, di trasparenza e di prevenzione
  della corruzione che proviene da vasti settori del Parlamento
  e del Paese e ne affida il compito ad un'autorità indipendente
  ed autonoma dal potere esecutivo e dagli altri poteri dello
  Stato.  Che un intervento non occasionale nella pubblica
  amministrazione, d'altronde fosse necessario, emerge dalla
  relazione della Corte dei conti, depositata il 10 gennaio
  1996, sui "comportamenti attivi od omissivi tenuti dalle
  Amministrazioni dello Stato in presenza delle fattispecie
  penali previste dall'articolo 85 del decreto del Presidente
  della Repubblica n.3 del 1957 (testo unico delle disposizioni
  concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e
  dall'articolo 1 comma 1 della legge 18-1-1992 n.16, nel
  periodo che va dal 1 gennaio 1989 al 31 maggio 1994".
     I dati riferiti alla Corte e che riportiamo in sintesi,
  riguardano le sole amministrazioni statali e sono calcolati
  per difetto.  Quindi, se si considerano regioni, enti locali ed
  USL la situazione è davvero preoccupante.
     Nel quadriennio considerato, le sentenze passate in
  giudicato per i reati commessi da dipendenti dei ministeri
  sono state 1673; quelle soggette a gravame 571; i rinvii a
  giudizio 1521.  Innanzitutto v'è da dire che i ministeri più
  esposti sono stati quelli delle finanze, di grazia e
  giustizia, e della pubblica istruzione.  Per quanto riguarda i
  procedimenti disciplinari aperti i dati forniti dalla Corte
  sono i seguenti: su 1171 sentenze passate in giudicato sono
  stati aperti solo 894 provvedimenti disciplinari.  Nello stesso
  periodo su 2775 procedimenti penali avviati e definiti sono
  state disposte 1174 sospensioni cautelari e su 1882
  sospensioni cautelari facoltative o obbligatorie sono stati
  aperti 543 procedimenti disciplinari.
     La Corte nel commentare i dati di per sé eloquenti rileva
  che:
        le sospensioni cautelari si protraggono a lungo e
  provocano vacanze di organico, sostituzioni, reggenze;
        le amministrazioni di fronte agli stessi reati adottano
  provvedimenti radicalmente diversi;
        i controlli interni previsti dall'articolo 20 del
  decreto legislativo n.29 del 1993 sono inesistenti;
        la gradualità sanzionatoria prevista dalle sentenze
  della Corte costituzionale è rimasta "pura declamazione" tanto
  che i dipendenti del ministero delle finanze accusati di
  corruzione e concussione e condannati o che hanno patteggiato
  la pena sono stati reintegrati dall'Amministrazione nelle
  medesime funzioni rivestite prima del procedimento penale;
        a quattro mesi dall'entrata in vigore del contatto
  collettivo di lavoro per nessuna Amministrazione dello Stato
  risulta costituito il collegio arbitrale per cui tutte le
  sanzioni rimangono sospese a tempo indeterminato;
        pur essendo stato prescritto alle Amministrazioni di
  tenere e aggiornare la rilevazione dei dati relativi ai
  dipendenti sottoposti a procedimenti penali, salvo il
  Ministero delle finanze, nessun altro sembra avere
  provveduto.
     Anche l'indagine della Corte dei conti rileva dunque che
  nella Pubblica Amministrazione controlli e sanzioni sono di
  fatto evanescenti.  Pertanto, da una parte si delinque tanto si
  sa di farla franca e dall'altra le condizioni che si creano
  umiliano profondamente i dipendenti onesti, capaci e
  meritevoli i quali costituiscono la stragrande maggioranza del
  personale dipendente e hanno tutto l'interesse a non essere
  confusi con coloro che violano il giuramento di fedeltà allo
  Stato e rompono il rapporto di fiducia con l'Amministrazione
  di appartenenza.
     Circa le ragioni della crisi della nostra amministrazione,
  sembra utile ricordare che, secondo il rapporto presentato
  alla Commissione speciale dal "Comitato dei tre saggi", la
  confusione di ruoli tra personale politico e personale
  burocratico è tra le principali cause della corruzione: in
  tale rapporto si evidenzia infatti che le parti optano più
  favorevolmente per la negoziazione piuttosto che per il
  controllo.
 
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     Si nota, che se, da una parte, la collaborazione dei
  burocrati è indispensabile per l'attuazione dei provvedimenti
  propiziati dagli amministratori elettivi, questi ultimi
  esercitano poteri rilevanti riguardo all'organizzazione degli
  uffici e alle possibilità di carriera.
     Nello stesso rapporto, si evidenzia, quanto
  all'illustrazione dei rimedi, che essi devono essere
  individuati sulla base dei principi costituzionali, cui si è
  fatto riferimento: il principio di imparzialità, il principio
  per cui i funzionari sono al servizio esclusivo della Nazione,
  il principio dell'obbligo di fedeltà e di svolgimento delle
  funzioni con onore e disciplina, quello, infine, per cui i
  dipendenti pubblici sono direttamente responsabili degli atti
  compiuti in violazione dei diritti sul piano penale, civile e
  amministrativo.
     A tale riguardo, si prospetta la necessità di sottrarre la
  selezione e la carriera dei dipendenti pubblici al controllo
  della politica.  Infatti, nel rapporto si dà peculiare rilievo
  al fatto per cui la politicità indotta nell'amministrazione
  facilita la potenziale partecipazione del pubblico dipendente
  al fenomeno di corruzione sia attivamente, con il
  consequenziale perseguimento di vantaggi diretti, sia
  consentendo ai politici la commissione dei reati, con il
  conseguimento di vantaggi indiretti.
     Solo il rigoroso rispetto del principio meritocratico,
  garantito sia nella fase della selezione, sia in quello dello
  svolgimento della carriera, costituisce premessa
  indispensabile per interrompere la solida commistione che,
  come detto, costituisce l' humus  fertile per la
  diffusione del fenomeno.
     Ed è proprio tali canoni che la proposta in esame richiama
  esplicitamente con il rinvio all'articolo 97 della
  Costituzione contenuto nell'articolo 1 del testo in esame.
     L'articolo 2 individua la struttura dell'istituendo
  organo, costituito da sette membri, nominati con decreto del
  Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti delle
  due Camere.
     L'articolo 4 del testo in esame definisce le funzioni
  svolte dal Garante: nel corso dell'esame in sede referente la
  Commissione ha deciso di introdurre in tale articolo norme che
  pongono a disposizione del Garante strumenti mediante i quali,
  con un sinergico e continuativo collegamento e coordinamento
  con tutte le amministrazioni pubbliche, tale Ufficio sia in
  grado di acquisire tutte le notizie e gli elementi utili per
  la composizione di un quadro informativo quanto più ampio
  possibile mediante il quale svolgere un'azione efficace di
  vigilanza, controllo e accertamento, presupposto
  indispensabile per una reale funzione di prevenzione dei
  fenomeni di corruzione finalizzata a garantire la
  realizzazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed
  imparzialità dell'azione amministrativa.
     Oltre all'acquisizione di informazioni, e anche tramite
  quelle raccolte, l'Ufficio esegue accertamenti
  sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di
  ufficio da parte dei dirigenti pubblici e del personale delle
  qualifiche funzionali di VIII e IX livello di tutte le
  amministrazioni pubbliche, anche militari, verificando altresì
  il rispetto delle leggi e dei regolamenti, in ragione del
  primario ed inderogabile principio di legalità che regola
  l'intera attività amministrativa in base al primato della
  legge sancito dall'ordinamento costituzionale.
     La lettera  b)  del comma 2 dell'articolo 4 del testo
  in esame conferisce altresì al Garante il compito di vigilare
  sull'attuazione del principio di piena conoscibilità
  dell'azione amministrativa, richiamando, a tale riguardo, la
  legge n. 241 del 1990.
     Si ritiene dunque che il disposto della lettera  b)
  comporti non solo l'obbligo di tutte le amministrazioni di
  comunicare al Garante le informazioni e i documenti richiesti,
  ma anche quello di rispettare le prescrizioni contenute
  nell'articolo 22 della legge sul procedimento amministrativo
  in tema di diritto di accesso, entrambi aspetti funzionali al
  perseguimento del fine della piena trasparenza.
     E' altresì opportuno sottolineare che si prevede, inoltre,
  un potere sostitutivo del Garante nell'adozione delle misure
  organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
 
                              Pag. 10
 
  disposizioni in materia di autocertificazione e di
  presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a
  pubbliche amministrazioni, obbligo sancito a carico di queste
  dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 241, rispetto al
  quale molte amministrazioni risultano ancora inadempienti.
     La lettera  c)  conferisce al Garante un potere
  particolarmente incisivo, quale quello di compiere ispezioni
  presso gli organi centrali e periferici delle pubbliche
  amministrazioni: tali ispezioni devono essere ritenute
  prerogative funzionali all'esercizio dei poteri di
  accertamento, verifica e segnalazione rimessi al Garante
  stesso.
     La lettera  d)  contiene una previsione
  particolarmente rilevante quanto ai poteri di accertamento
  sulle situazioni patrimoniali dei soggetti che esercitano
  pubbliche funzioni, indicati all'articolo 11: i membri del
  Governo, i consiglieri regionali, i presidenti e i membri
  delle giunte regionali, i consiglieri provinciali, i
  presidenti e i membri delle giunte provinciali, i consiglieri
  comunali, i sindaci e i membri delle giunte comunali dei
  capoluoghi di provincia e dei comuni con popolazione superiore
  ai venticinquemila abitanti, nonché i dirigenti e i pubblici
  impiegati inquadrati nell'VIII e IX livello o formalmente
  assegnati allo svolgimento di mansioni superiori.
     Ad integrazione dei poteri conferiti con la previsione di
  cui alla lettera  d),  è inoltre sancito il potere del
  Garante non solo di richiedere alle amministrazioni pubbliche
  e ai soggetti privati, anche persone giuridiche e società, che
  gestiscano beni mobili e titoli dei dirigenti e dei pubblici
  dipendenti appartenenti alla VIII e IX qualifica funzionale,
  copia della documentazione dei rapporti con questi ultimi
  intrattenuti e ogni altra notizia e informazione utile per lo
  svolgimento delle ispezioni, ma anche il potere, ove tali
  documenti o informazioni non vengano trasmessi nel termine
  stabilito, di acquisirli direttamente mediante perquisizioni e
  sequestri autorizzati dall'autorità giudiziaria.
     Il Garante è altresì preposto alla tenuta dei registri
  previsti dall'articolo 21 inerenti alle persone, alle
  associazioni e alle società che svolgono attività di relazione
  per fini non istituzionali o di interesse generale con i
  membri delle assemblee legislative e con i responsabili degli
  organismi amministrativi.  Tali registri sono istituiti presso
  gli Uffici di Presidenza delle due Camere.  In merito ad essi
  si rinvia alla parte della relazione riguardante il capo
  III.
     L'Ufficio del Garante deve inoltre verificare le relazioni
  cui sono tenuti, all'inizio di ogni singola attività, gli
  iscritti nei registri, inerenti alle finalità della loro
  azione, alle persone contattate e da contattare, nonché ai
  mezzi che intendono impiegare e alla previsione di spesa.  Tale
  relazione è altresì prevista a consuntivo delle attività
  medesime.  In merito, ancora, si rinvia alla parte della
  relazione inerente al capo III.
     Ancora, il Garante è competente a comminare le sanzioni
  previste per l'omessa iscrizione nei registri di cui si è
  detto.
     Infine, l'articolo 4, al comma 3, provvede ad abrogare
  l'articolo 27 della legge n. 241 del 1990: tale disposizione
  inerisce all'istituzione della Commissione per l'accesso ai
  documenti amministrativi.
     L'articolo 5 del testo in esame istituisce l'anagrafe
  patrimoniale per il controllo sulle situazioni patrimoniali di
  coloro che svolgono pubbliche funzioni, gli stessi, che come
  si vedrà nel prosieguo, sono tenuti alla dichiarazione
  patrimoniale, o  disclosure,  con esclusione dei membri
  del Parlamento, per i quali esiste già un'anagrafe
  patrimoniale istituita con legge del 1982.
     Quanto all'articolo 6, esso istituzionalizza il
  coordinamento tra il Garante, l'autorità giudiziaria e le
  amministrazioni, ove dagli accertamenti compiuti si evidenzino
  fatti rilevanti ai fini della responsabilità civile,
  amministrativa e penale dei soggetti sottoposti al controllo
  del Garante medesimo: questi ne darà comunicazione alle
  autorità amministrative competenti a svolgere il procedimento
  disciplinare e all'autorità giudiziaria.
     Il potere sostitutivo del Garante, rispetto alle
  amministrazioni competenti, in caso di inerzia prolungata per
  tre mesi, si è ritenuto opportuno definirlo solo per la fase
 
                              Pag. 11
 
  attinente alla promozione del procedimento disciplinare che
  comunque dovrà svolgersi presso l'amministrazione
  competente.
     L'articolo 9 prevede l'adozione delle norme attuative
  della legge mediante uno o più regolamenti adottati dal
  Governo, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 17,
  comma 1, della legge n. 400 del 1988.
     L'articolo 10 istituzionalizza e regola le forme di
  raccordo tra il Garante, il Parlamento, il Governo e le
  pubbliche amministrazioni.
     Per ciò che riguarda i rapporti con le due Camere, e con
  il Governo, il Garante ha l'onere di presentare annualmente
  una relazione sullo stato dell'amministrazione pubblica nonché
  sui procedimenti disciplinari e penali a carico del personale
  sottoposto al suo controllo; esso è inoltre tenuto a fornire
  alle Commissioni parlamentari i dati e le informazioni di cui
  queste facciano richiesta.
     L'attività di impulso del nuovo organo consiste nel
  segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri
  l'opportunità di adottare disposizioni normative e le misure
  amministrative e organizzative idonee a prevenire la
  corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione
  nonché la tutela dei diritti dei cittadini.  Tale opera di
  segnalazione è altresì rivolta agli organi delle singole
  pubbliche amministrazioni.
  Il Garante svolge altresì, a favore dei pubblici
  dipendenti, attività di consulenza per garantire la
  legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e trasparenza
  dell'azione amministrativa.
       CAPI II e III -  I capi II e III del testo unificato
  - che reca misure per la prevenzione dei fenomeni di
  corruzione - riguardano rispettivamente "norme per la
  trasparenza dell'attività politica e amministrativa" e
  "disciplina delle attività di relazione, per fini non
  istituzionali o di interesse generale, con i membri delle
  assemblee legislative e con i responsabili degli organismi
  amministrativi".
     Le norme raggruppate nel capo II intendono assicurare la
  conoscenza della situazione reddituale e patrimoniale delle
  rappresentanze elettive e di tutte le cariche dell'apparato
  dello Stato che, con le loro decisioni, indirizzano
  consistenti flussi di spesa.  Il capo II contempla anche le
  sanzioni per l'evasione dall'obbligo di presentazione delle
  dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
     Il capo III disciplina le attività di relazione e di
  influenza che vengono esercitate, non a fini istituzionali o
  per interesse generale, ma per avanzare proposte di
  provvedimenti o per ottenere provvedimenti dal legislatore o
  dai pubblici amministratori in favore di determinate persone o
  gruppi di persone o categorie o società.
     I capi II e III integrano le norme contenute nel capo I
  che istituisce l'autorità garante della legalità e della
  trasparenza della pubblica amministrazione.
     La disciplina generale è completata dalle norme contenute
  nel capo IV, per la pubblicità e la trasparenza dell'attività
  contrattuale della pubblica amministrazione.
     Tutte queste misure, nella loro organica correlazione,
  rappresentano un deterrente che si presta a prevenire la
  corruzione, a contenerla, a smascherarla più facilmente e si
  iscrivono compiutamente nel contesto degli indirizzi suggeriti
  nel rapporto dei "tre saggi" costituiti in comitato con
  decreto dell'onorevole Presidente della Camera dei
  deputati.
     L'esame dettagliato delle norme contenute nei capi II e
  III consente di porre in evidenza le significative innovazioni
  che la disciplina comporta in materia di trasparenza
  dell'attività politica e di quella della pubblica
  amministrazione.
     L'articolo 11 indica i soggetti obbligati, in ragione dei
  loro incarichi, a rendere nota, a mezzo di una dichiarazione,
  la propria situazione reddituale e patrimoniale.  Essi sono
  stati individuati come di seguito:
       i membri del Parlamento e del Governo;
       i membri dei consigli e i presidenti e i membri delle
  giunte regionali;
 
                              Pag. 12
 
       i membri dei consigli e i presidenti e i membri delle
  giunte provinciali;
       i membri dei consigli, i sindaci e i membri e delle
  giunte comunali dei comuni con popolazione superiore a
  venticinquemila abitanti;
       i direttori generali dei ministeri, i prefetti e tutti i
  dirigenti dell'amministrazione civile e militare dello
  Stato;
       gli amministratori degli enti e delle società nominati
  dal Governo o che, comunque, dirigano o gestiscono organismi
  nei quali lo Stato o altri enti pubblici partecipano con un
  capitale superiore al 20 per cento;
       i membri delle magistrature di ogni ordine e grado, del
  Consiglio superiore delle magistratura e degli altri organismi
  di garanzia;
       i docenti universitari di ruolo.
     Rispetto alla normativa in atto vigente - e, cioè, alla
  legge 5 luglio 1982, n. 441 - la platea degli obbligati a
  dichiarare la propria situazione reddituale e patrimoniale
  risulta significativamente allargata.
  Innanzitutto, l'articolo 11 del testo unificato al vostro
  esame sana opportunamente la discrasia che si era determinata
  tra consiglieri provinciali e comunali e le rispettive giunte.
  Le richiamate norme attualmente vigenti in materia obbligano
  alla dichiarazione soltanto i consiglieri comunali e
  provinciali, in quanto, al momento del varo di quella
  normativa, i sindaci, i presidenti di provincia e gli
  assessori degli enti locali venivano eletti nel seno dei
  rispettivi consigli.  Dopo la riforma della legge elettorale
  degli enti locali, i sindaci e i presidenti delle
  amministrazioni provinciali sono eletti direttamente dai
  cittadini ed essi stessi nominano gli assessori al di fuori
  dei rispettivi consigli, cosicché i vertici delle
  amministrazioni comunali e provinciali non erano più
  ricompresi dalla legge tra i soggetti obbligati alla
  dichiarazione della situazione reddituale e patrimoniale.
     Con l'articolo 11 si estende, in secondo luogo, l'obbligo
  di rendere la dichiarazione anche agli amministratori dei
  comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti,
  quando, in forza della legislazione vigente, tale obbligo
  riguarda gli amministratori dei comuni con popolazione
  superiore a cinquantamila abitanti.
     In terzo luogo, l'articolo 11 estende l'obbligo della
  dichiarazione a tutte le posizioni apicali della pubblica
  amministrazione - statale, regionale, provinciale e comunale -
  che gestiscono risorse pubbliche nonché a tutto il personale
  inquadrato nell'VIII e IX livello o che comunque svolge le
  corrispondenti mansioni in tutte le amministrazioni dello
  Stato.
     In quarto luogo, l'articolo 11 estende l'obbligo della
  dichiarazione per la pubblicità della propria situazione
  reddituale e patrimoniale a tutti gli amministratori degli
  enti e delle società che comunque vedano la mano pubblica
  partecipare al capitale in misura superiore al 20 per
  cento.
     In quinto luogo, l'articolo 11 include, tra gli obbligati
  a rendere la dichiarazione sulla situazione reddituale e
  patrimoniale, i rappresentanti del terzo potere, le
  magistrature di ogni ordine e grado e i rispettivi organismi
  di garanzia preposti alla salvaguardia della loro autonomia ed
  indipendenza.
     Il significativo allargamento della platea previsto
  dall'articolo 11 intende rispondere a quella esigenza di
  trasparenza in tutti gli ambiti della vita pubblica, più
  profondamente e universalmente avvertita dopo che è diventato
  evidente che l'infezione della corruzione si è estesa, negli
  ultimi anni, ben oltre le rappresentanze politiche, ha pervaso
  la pubblica amministrazione ed ha attecchito anche in
  delicatissimi organismi, come appunto la magistratura.  Per
  restituire piena fiducia nello Stato ai cittadini, è opportuno
  che la trasparenza sia assicurata a tutto campo.  Fra i
  componenti del Consiglio superiore della magistratura resta
  escluso dagli obblighi previsti dal presente testo il
  Presidente della Repubblica, in quanto il suo alto incarico è
  coperto da garanzie costituzionali.
 
                              Pag. 13
 
     L'articolo 12 stabilisce le modalità attraverso le quali i
  parlamentari e i membri del Governo debbano rendere nota la
  propria situazione reddituale e patrimoniale, nonché le spese
  sostenute per la campagna elettorale.
     Con il primo comma di detto articolo 12 innanzi tutto, gli
  eletti al Parlamento sono obbligati, entro tre mesi dalla loro
  elezione, a depositare la copia dell'ultima dichiarazione dei
  redditi all'Ufficio di Presidenza della Camera di cui fanno
  parte.
     In secondo luogo, essi sono obbligati a rendere
  all'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza una
  dichiarazione sul proprio patrimonio nonché sui rapporti di
  deposito intrattenuti, con qualsivoglia tramite, con aziende
  di credito in Italia e all'estero.
     In terzo luogo, essi sono obbligati a rendere una
  dichiarazione sulle spese e sulle obbligazioni assunte durante
  la campagna elettorale.
     In forza del secondo comma dell'articolo 12, anche i
  senatori di diritto, nominati ai sensi dell'articolo 59 della
  Costituzione della Repubblica Italiana, soggiacciono, entro
  tre mesi dell'avvenuta nomina o dalla cessazione dell'ufficio
  di Presidente della Repubblica, all'obbligo di presentazione
  delle dichiarazioni sulla propria situazione reddituale e
  patrimoniale, da depositare presso l'Ufficio di presidenza del
  Senato della Repubblica.
     Il terzo comma dell'articolo 12 stabilisce l'obbligo dei
  membri del Governo - Ministri e sottosegretari - che non
  facciano parte del Parlamento di presentare le dichiarazioni
  sulla propria situazione reddituale e patrimoniale all'Ufficio
  di Presidenza del Senato della Repubblica.
     Il quarto comma dell'articolo 12 prevede che i
  parlamentari e i membri del Governo debbano presentare le
  suddette dichiarazioni anche in ordine ai redditi e alla
  situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei
  figli.
     Il quinto comma dell'articolo 12 prevede l'obbligo per i
  parlamentari, i senatori di diritto e i membri del Governo che
  non facciano parte delle Camere di reiterare annualmente le
  dichiarazioni relative alla propria situazione reddituale e
  patrimoniale fino all'anno successivo a quello di cessazione
  dalla carica.
     Rispetto alla normativa in atto vigente, la prima novità
  di rilievo è data dalla previsione dell'obbligo di presentare
  la dichiarazione concernente i rapporti di deposito anche con
  le aziende di credito estere, di cui al punto  b)
  dell'articolo 12.
     In secondo luogo, sempre come innovazione rispetto alla
  normativa vigente, nell'articolo 12 del testo unificato
  oggetto dell'esame è prevista l'annualità delle dichiarazioni,
  che per i parlamentari e per i membri del Governo si estende
  fino all'anno successivo di cessazione dalla carica.
     La normativa vigente resta invariata per quanto riguarda
  le dichiarazioni delle spese sostenute nella campagna
  elettorale.  Viene mantenuto l'obbligo - previsto dall'articolo
  4 della legge 18 novembre 1981, numero 659 - di rendere
  pubblici i soggetti che hanno contribuito alle spese
  elettorali con somme superiori a cinque milioni di lire o con
  servizi di valore superiore a tale importo.  Tra l'esigenza
  della tutela della riservatezza di chi vuole contribuire alle
  spese elettorali e quella della trasparenza della vita
  politica, non v'è dubbio che sia la seconda a prevalere, vista
  la delicatezza delle questioni che questo aspetto
  dell'attività politica solleva.
     L'articolo 13 del testo unificato sottoposto al vostro
  esame determina gli adempimenti che devono essere assolti
  degli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della
  Camera dei Deputati nel caso di ritardato deposito delle
  dichiarazioni da parte di parlamentari o di membri del Governo
  che non siano parlamentari.
     Con il primo comma di detto articolo 13 si stabilisce che
  in caso di mancato deposito delle dichiarazioni di cui al
  precedente articolo 12 della presente legge nei termini
  stabiliti, l'Ufficio di Presidenza competente è tenuto a
  diffidare l'inadempiente, invitandolo a giustificare il
  ritardo, e a fissare un nuovo termine perentorio per la
  presentazione delle suddette dichiarazioni reddituali e
  patrimoniali.
 
                              Pag. 14
 
     Con il secondo comma di detto articolo 13 si stabilisce
  che la presentazione delle dichiarazioni in ritardo o in modo
  incompleto, dopo la scadenza del termine prorogato ai sensi
  del precedente comma venga sanzionata con la pubblicità dei
  nominativi degli inadempienti.
     L'articolo 14 stabilisce le sanzioni da comminare ai
  parlamentari ed ai membri del Governo che non facciano parte
  delle Camere nel caso di omessa presentazione delle
  dichiarazioni di cui al precedente articolo 12.
     Con il primo comma di detto articolo 14, si sanziona il
  mancato rispetto del termine, fissato ai sensi dell'articolo
  13 per la presentazione delle dichiarazioni di cui
  all'articolo 12, con la sospensione, fino alla presentazione
  delle dichiarazioni e comunque per non oltre tre mesi, decisa
  dalla Camera di appartenenza secondo il proprio regolamento.
  La decadenza viene dichiarata dalla Camera di appartenenza del
  parlamentare inadempiente, secondo il proprio regolamento, se,
  scaduta la sospensione, il parlamentare inadempiente persista
  nel non presentare le dichiarazioni.
     Con il secondo comma di detto articolo 14, si stabilisce
  che in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni
  reddituali e patrimoniali da parte del Presidente del
  Consiglio di ministri o di ministri, i presidenti del Senato
  della Repubblica e della Camera dei deputati debbano
  informarne le rispettive assemblee.
     Infine, con il terzo comma di detto articolo 14 si
  determina la decadenza, con decreto del Presidente della
  Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
  Ministri, dei sottosegretari di Stato che abbiano omesso di
  presentare le dichiarazioni reddituali e patrimoniali nel
  termine prorogato ai sensi dell'articolo 13.
     Si è ritenuto di non prevedere la pubblicità delle
  dichiarazioni sulle situazioni patrimoniali degli obbligati,
  essendo le dichiarazioni sui redditi pubbliche per legge.
     Una norma che introducesse tale obbligo si porrebbe al
  limite della legittimità costituzionale, in quanto sembrerebbe
  in conflitto con l'articolo 3 della Costituzione che vuole
  tutti i cittadini eguali di fronte alla legge.  Essa
  confliggerebbe anche con il diritto alla riservatezza, che
  pure viene solennemente affermato come costitutivo della
  persona, e rischierebbe di funzionare come un disincentivo per
  la partecipazione alla vita politica.  Molti, infatti, possono
  essere i motivi leciti e giustificabili per i quali diverse
  categorie di cittadini non desiderino rendere pubblica la
  propria situazione patrimoniale.  Infine, la vastità della
  platea degli obbligati - diverse migliaia di persone -
  renderebbe impossibile l'effettiva pubblicità di tutte le
  dichiarazioni.  L'attenzione si concentrerebbe fatalmente sulle
  posizioni più rilevanti per reddito o per carica ricoperta e
  si creerebbe un'ulteriore discriminazione all'interno della
  categoria degli obbligati.
     Per tutte queste motivazioni, è sembrato più opportuno
  prevedere la pubblicità dei nominativi degli inadempienti come
  sanzione da comminare nel caso di presentazione in ritardo o
  in modo incompleto delle dichiarazioni reddituali e
  patrimoniali da parte di obbligati.
     La graduazione delle misure sanzionatorie ha portato, poi,
  a prevedere la sospensione del parlamentare in caso di mancata
  presentazione delle dichiarazioni fino all'adempimento
  dell'obbligo e comunque per non oltre tre mesi.
     Infine, la sanzione estrema della decadenza dalla carica è
  stata prevista in caso di persistenza del comportamento
  omissivo.
     L'articolo 15 assegna ulteriori compiti agli Uffici di
  Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei
  deputati in materia di verifiche delle dichiarazioni
  reddituali e patrimoniali presentate dai parlamentari e dai
  membri del Governo che non facciano parte delle Camere.
     Con il primo comma di detto articolo 15, si attribuisce
  agli Uffici di Presidenza delle Camere l'obbligo di verificare
  le dichiarazioni presentate dai parlamentari.
     In forza del secondo comma di detto articolo 15, gli
  Uffici di Presidenza delle Camere, qualora dalle verifiche
  svolte sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali dei
  parlamentari e dei membri del Governo che non siano
 
                              Pag. 15
 
  parlamentari emergano palesi incongruenze o comunque la
  motivata necessità di un ulteriore approfondimento, sono
  tenuti a trasmettere tali dichiarazioni al Garante della
  legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione
  per un'ulteriore verifica da effettuarsi con i mezzi
  consentiti dalla legge istitutiva del Garante stesso.  Prima di
  decidere la trasmissione degli atti al Garante, l'Ufficio di
  Presidenza competente sente l'interessato e tiene conto delle
  sue controdeduzioni.
     Il terzo comma di detto articolo 15 stabilisce che, entro
  tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di cui
  all'articolo 12 da sottoporre a verifica, il Garante della
  legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione
  trasmette all'Ufficio di presidenza della Camera competente
  una relazione contenente gli accertamenti effettuati.
     In forza del quarto comma dell'articolo articolo 15 viene
  comminata, ai sensi del regolamento della Camera di
  appartenenza, la sanzione della decadenza dalla carica per i
  parlamentari le cui dichiarazioni siano risultate, a seguito
  delle verifiche, gravemente infedeli, perché sono state
  occultate variazioni sostanziali della situazione
  patrimoniale.  In tali casi, inoltre, gli atti vengono
  trasmessi alle autorità competenti.
     Con il quinto comma dell'articolo 15 si sanzionano le
  dichiarazioni infedeli che occultino significative variazioni
  sostanziali della situazione patrimoniale rese da membri del
  Governo.  Con le stesse procedure previste per le dichiarazioni
  presentate in ritardo o in modo incompleto dai membri del
  Governo (commi 2 e 3 dell'articolo 14), i Presidenti del
  Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ne
  informano le assemblee e la decadenza dalla carica viene
  dichiarata dal Presidente della Repubblica, sentito il
  Presidente del Consiglio dei ministri.
     Gli obblighi dei parlamentari e le eventuali relative
  sanzioni sono stati lasciati nella piena competenza del foro
  interno del Parlamento, a difesa della sua centralità, della
  sua indipendenza e della sua libertà e nel rispetto del
  dettato costituzionale (articolo 66 della Costituzione della
  Repubblica Italiana).  E' stato, tuttavia, previsto con il
  primo comma dell'articolo 14, che il Parlamento possa
  avvalersi del Garante della legalità e della trasparenza della
 
                              Pag. 16
 
  pubblica amministrazione per le verifiche delle dichiarazioni
  in caso di evidente incongruità delle stesse o quando comunque
  le verifiche si dimostrino necessarie.
     La decadenza dei parlamentari e dei sottosegretari di
  Stato che non abbiano presentato le proprie dichiarazioni
  reddituali e patrimoniali o le abbiano presentato in modo
  infedele è una significativa innovazione, idonea a costituire
  un adeguato deterrente.  In forza della normativa in vigore,
  tale estrema sanzione della decadenza dalla carica è prevista
  soltanto per i parlamentari e soltanto nel caso delle
  violazioni relative alle spese elettorali.
     L'articolo 16, al primo comma, stabilisce la competenza
  del Garante della legalità e della trasparenza della pubblica
  amministrazione a ricevere le dichiarazioni reddituali e
  patrimoniali che devono essere rese da tutti i soggetti
  indicati dal primo comma dell'articolo 12, ad eccezione dei
  parlamentari e dei membri del Governo.
     Con il secondo comma di detto articolo 16, si determina
  l'obbligo di presentare dette dichiarazioni entro tre mesi
  dall'assunzione della carica o dell'ufficio e di rinnovarle
  annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione
  della carica o di cessazione del rapporto di pubblico
  impiego.
     L'articolo 17 della proposta di legge all'esame fissa i
  compiti del Garante della legalità e della trasparenza della
  pubblica amministrazione in caso di ritardata presentazione
  delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali da parte di
  qualcuno dei soggetti obbligati.
     Con il primo comma dell'articolo 17 il Garante della
  legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione è
  chiamato a diffidare gli inadempienti ed a fissare un nuovo
  termine perentorio e non più prorogabile per la presentazione
  delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
     In forza del secondo comma dell'articolo 17, il Garante
  della legalità e della trasparenza della pubblica
  amministrazione rende pubblici, quale sanzione, i nomi di
  coloro che abbiano presentato le dichiarazioni in ritardo o in
  modo incompleto.
     Con il terzo comma dell'articolo 17, si commina, come
  ulteriore sanzione per il ritardato deposito delle
  dichiarazioni, l'annotazione nel fascicolo personale per tutti
  gli obbligati che siano anche dipendenti della pubblica
  amministrazione.
     Con l'articolo 18 si commina la decadenza dalla carica o
  dal mandato ricoperti e la risoluzione del contratto di
  pubblico impiego per i pubblici dipendenti per i soggetti che
  obbligati dalla legge a farlo, abbiano omesso di presentare le
  dichiarazioni reddituali e patrimoniali e si determinano gli
  adempimenti a cui, in tali casi, sono tenuti il Garante della
  legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione o
  le assemblee elettive o le amministrazioni alle quali
  appartengano i soggetti inadempienti.
     Il Garante della legalità e della trasparenza della
  pubblica amministrazione è tenuto a trasmettere gli atti per
  competenza; le assemblee elettive o le amministrazioni sono
  tenute a dichiarare la decadenza della carica o dall'incarico
  ricoperti o la risoluzione del contratto di pubblico
  impiego.
     L'articolo 19, al primo comma, demanda al Garante della
  legalità e della trasparenza della pubblica amministrazione la
  competenza a verificare, annualmente, le dichiarazioni rese
  dai soggetti obbligati.
     Al secondo comma di detto articolo 19 si dispone che la
  presentazione di dichiarazioni che occultino variazioni
  sostanziali della situazione patrimoniale sia punita con la
  decadenza dalla carica o con la risoluzione del contratto di
  pubblico impiego per i pubblici dipendenti.  La competenza ad
  irrogare dette sanzioni è disciplinata come nei casi previsti
  del precedente articolo 18.  Gli atti relativi vengono
  trasmessi alle autorità competenti.
     Anche per queste norme siamo in presenza di pregnanti
  innovazioni, con l'introduzione di apprezzabili deterrenti per
  chi ometta di ottemperare alla legge, che si estendono, nei
  casi più gravi - la mancata presentazione delle dichiarazioni
  nonostante la diffida o la presentazioni di dichiarazioni
  mendaci -, alla decadenza dalla carica o dall'incarico
  ricoperti e, per i dipendenti pubblici, alla risoluzione del
  rapporto di impiego.
     Il capo III, con gli articoli 21, 22, 23 e 24, disciplina
  il fenomeno delle  lobbies,  l'attività, cioè, volta a
  perseguire interessi di privati, non riconducibili a quelli
  generali o a fini istituzionali, attraverso relazioni o
  influenze esercitate sugli organismi preposti alla formazione
  della legislazione o all'amministrazione.
     Si tratta di un tema molto delicato sotto diversi profili,
  come è stato messo in evidenza dal rapporto del "Comitato dei
  saggi", istituito con decreto dell'onorevole Presidente della
  Camera dei deputati.
     La delicatezza del tema si evidenzia, innanzi tutto sotto
  il profilo costituzionale.  L'articolo 67 della Carta
  costituzionale, infatti, stabilisce che ogni parlamentare
  "rappresenta la Nazione e esercita le sue funzioni senza
  vincoli di mandato".  Dunque, ancorché gli interessi perseguiti
  attraverso l'attività di  lobbying  siano leciti, resta
  comunque il rischio di un possibile conflitto fra l'interesse
  di parte e quello generale.
     In secondo luogo, l'attività di  lobbying  è di grande
  complessità perché essa può celare un occulto condizionamento
  del parlamentare che può essere indotto a sostenere un
  provvedimento non per libero convincimento, ma, ad esempio,
  per il timore di scontentare fasce consistenti del suo
  elettorato.
     In terzo luogo, l'attività di  lobbying  resta di
  estrema scabrosità perché essa può camuffare una vera e
  propria forma di corruzione.
     Ciò nonostante, ignorare l'esistenza del fenomeno rischia
  di essere estremamente dannoso e controproducente.
     In democrazia, lo scambio tra elettori ed eletti, quando
  riguarda interessi leciti, è in qualche misura connaturale
  alla funzione stessa di rappresentanza.
 
                              Pag. 17
 
    L'attività di  lobbying  si manifesta in tutte le
  società politiche che governano realtà complesse,
  caratterizzate da interessi frammentati, ma, non per questo,
  immeritevoli di tutela.  Sapere quando un provvedimento,
  legislativo o amministrativo che sia, non riguarda gli
  interessi generali ma attiene, piuttosto, a fini particolari è
  di estremo interesse per il controllo sulle attività degli
  eletti e, più in generale della pubblica amministrazione.
     L'attività di  lobbying  caratterizza anche tutte le
  società politiche dei paesi industrializzati, per la
  consistenza degli vantaggi in gioco e per la presenza di
  interessi che travalicano i confini di un solo paese e
  intersecano trasversalmente molteplici realtà statali.
  Conoscere la natura di questi interessi, le poste che sono in
  giuoco, i soggetti che li rappresentano, ancor più se si
  tratta di interessi non nazionali, può allora costituire
  l'antidoto rispetto all'adozione di provvedimenti di cui
  restano ignorate o oscure ai più le concrete finalità.  Tanto
  più se si tiene conto che l'attività di  lobbying  può
  anche avvenire in modo subdolo, ad esempio attraverso saggi e
  o articoli pubblicati su autorevoli mezzi di stampa o con
  informazioni tendenziose, diffuse con i mezzi delle
  comunicazioni di massa.  Non a caso il maggiore fra i paesi
  industrializzati, gli USA, ha ritenuto di dover disciplinare
  per legge l'attività di  lobbying  già da mezzo secolo.
     L'articolo 21 introduce, al primo comma, l'istituzione dei
  registri delle  lobbies  presso gli uffici di Presidenza
  del Senato, e della Camera dei deputati e presso il Garante
  della legalità e della trasparenza della pubblica
  amministrazione.
     Il secondo comma dell'articolo 21 stabilisce che sono
  tenuti ad iscriversi in tali registri tutti coloro, persone
  fisiche o società, che si propongono di influenzare l'attività
  legislativa e o amministrativa in favore di leciti interessi
  di privati, in ragione dell'ambito di influenza in cui
  intendono operare.  In sostanza, l'attività di  lobbying
  richiede l'iscrizione nei registri di uno o di tutti e due i
  rami del Parlamento, quando essa viene operata a livello
  legislativo, nonché l'iscrizione nel registro tenuto dal
  Garante della legalità e della trasparenza della pubblica
  amministrazione quando essa viene operata a livello
  amministrativo.
     Il terzo comma dell'articolo 21 vieta ai parlamentari, ai
  dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli amministratori
  degli enti pubblici e delle società nelle quali lo Stato
  partecipa al capitale in misura superiore al 20 per cento, nei
  tre anni successivi alla cessazione del mandato, della carica
  o dell'ufficio ricoperti, e ai giornalisti iscritti
  all'Associazione della stampa parlamentare di svolgere
  attività di  lobbying.
     Il quarto comma dell'articolo 21 fissa i contenuti delle
  registrazioni, in modo da assicurare completa trasparenza su
  coloro che intendono svolgere tale attività.
     Tali norme sono intese ad assicurare la riconoscibilità
  dei soggetti che svolgono attività di  lobbying,  in modo
  che chi è chiamato ad assumere una decisione sia sempre in
  grado di stabilire se è stato oggetto di contatti e di
  informazioni tendenti al perseguimento di un preciso scopo.  La
  disposizione che vieta ai giornalisti della stampa
  parlamentare e a coloro che sono stati membri delle Camere o
  che hanno svolto compiti dirigenziali nella pubblica
  amministrazione o negli enti statali o nelle società a
  prevalente capitale dello Stato di svolgere attività di
  lobbying  per un congruo periodo di tempo dalla
  cessazione del mandato o dell'incarico è intesa, invece, ad
  evitare che l'attività di  lobbying  possa essere
  intestata a soggetti che, in ragione delle loro precedenti
  funzioni, siano stati troppo contigui a coloro che sono
  chiamati ad assumere le decisioni.  Questi ultimi, infatti,
  debbono sempre poter discernere tra il contatto interessato e
  quello che non si propone un fine immediato.
     L'articolo 22 si prefigge lo scopo di portare alla luce il
  contenuto dell'attività di  lobbying,  nella convinzione
  che la sua trasparenza costituisca un deterrente per le
  attività illecite.
 
                              Pag. 18
 
     Il primo comma dell'articolo 22 introduce l'obbligo del
  lobbista  di depositare una preventiva relazione su ogni
  singola attività di  lobbying  intrapresa.
     Il secondo comma dell'articolo 22 stabilisce l'obbligo del
  lobbista  di depositare una relazione a consuntivo di
  ogni attività di  lobbying  conclusa.
     Il terzo comma dell'articolo 22 fissa l'obbligo del
  lobbista  di depositare annualmente una relazione
  complessiva sull'attività di lobbying svolta.
     L'articolo 23, è ancora indirizzato ad assicurare la più
  assoluta trasparenza all'attività di  lobbying.
     Il primo comma dell'articolo 23, stabilisce la pubblicità
  dei registri delle  lobbying  e delle relazioni depositate
  dai  lobbisti.
     Il secondo comma attribuisce al Garante il compito di
  verificare la completezza e la veridicità delle relazioni
  depositate; attribuisce inoltre alle autorità competenti alla
  tenuta dei registri il compito di redigere una relazione
  annuale su tutte le attività di  lobbying  svoltesi nel
  periodo.
     L'articolo 24 prevede le sanzioni amministrative per le
  violazioni del disposto di cui agli articoli precedenti.
     Il primo comma dell'articolo 24 determina la sanzione
  amministrativa da 5 a 100 milioni di lire per l'omessa
  iscrizione nei registri delle  lobbying.
     Il secondo comma dell'articolo 24 fissa la sanzione
  amministrativa fino a 50 milioni di lire per l'incompletezza
  delle relazioni depositate.
     Il terzo comma dell'articolo 24 commina anche
  l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di
  lobbying,  quando ricorrano i casi di omessa iscrizione
  nel registro o di deposito di relazione incompleta.
     Il quarto comma dell'articolo 24 fissa la competenza del
  Garante della legalità e della trasparenza della pubblica
  amministrazione - al quale gli Uffici di Presidenza del Senato
  della Repubblica e della Camera dei deputati trasmettono gli
  atti quando ne ricorrano gli estremi - a comminare le sanzioni
  di cui ai precedenti commi.
     Il sistema sanzionatorio amministrativo ancorato alle
  competenze del Garante della legalità e della trasparenza
  della pubblica amministrazione sembra il più idoneo a
  garantire il rispetto della normativa.  Infatti, è ovvio che le
  norme relative alle attività di  lobbying,  contenute nel
  presente testo, non si propongano di rendere legali quei
  comportamenti, come la corruzione, che sono sanzionati
  gravemente dal codice penale, ma, piuttosto, di stabilire il
  quadro normativo di attività legali.  Il fare emergere queste
  attività, ancorandole a regole precise contribuisce anche a
  stabilire con certezza ciò che lecito fare e ciò che, invece,
  non è comunque lecito fare.
       CAPO IV -  Il presente capo riconduce in un unico
  strumento di pubblicità, a diffusione nazionale, tutta
  l'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, degli
  enti pubblici economici e delle società per azioni a
  prevalente capitale pubblico, allo scopo di garantire la
  concorrenza e la trasparenza nelle operazioni e di facilitare
  l'informazione e il controllo del mercato pubblico.
     La normativa nazionale sugli appalti pubblici, negli
  ultimi anni, anche sotto la pressione delle direttive
  comunitarie che hanno imposto misure di trasparenza e di
  controllo dell'attività contrattuale, ha apportato sostanziali
  modifiche sia nei procedimenti che nei metodi di
  aggiudicazione delle gare.
  Tuttavia la mancata istituzione dell'Autorità per la
  vigilanza sui lavori pubblici, legata all'emanazione del
  regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, come
  modificata dalla legge n. 216 del 1995, rende difficile sia
  l'adozione di mezzi efficaci contro la corruzione della
  pubblica amministrazione sia l'attuazione completa degli
  obblighi comunitari sulla trasparenza e la pubblicità,
  prolungando la fase transitoria in attesa delle norme
  attuative e lasciando ampi margini per eludere le normative
  attuali, in difetto dell'attività di controllo all'interno
  dell'amministrazione pubblica.
     Sono infatti tuttora ricorrenti: fatti di prassi
  amministrativa volti a favorire le imprese locali; scelte
 
                              Pag. 19
 
  arbitrarie dei progettisti per i servizi di progettazione
  sotto soglia; sovrapposizioni tra la figura del responsabile
  del procedimento e del progettista o del direttore dei lavori;
  mancanza di separazione netta tra i soggetti coinvolti nella
  fase di progettazione e quelli coinvolti nella realizzazione
  dell'opera.
  Inoltre, nel settore degli appalti, sono rimaste ancora
  aperte alcune questioni importanti ai fini della trasparenza,
  come la disciplina delle società di ingegneria, la
  programmazione, la qualificazione delle imprese, le operazioni
  di collaudo delle opere, la definizione esaustiva delle
  competenze della stessa Autorità di vigilanza, tutte questioni
  che dovrà affrontare la Commissione ambiente, territorio e
  lavori pubblici nella definitiva riforma della legge
  quadro.
     Le norme del presente capo intendono risolvere in maniera
  autonoma la parte relativa alla pubblicità dell'attività
  contrattuale della pubblica amministrazione, ritenendo la
  corretta informazione un fattore fondamentale per impedire
  fenomeni di corruzione e garantire la trasparenza e la
  concorrenza nel mercato pubblico.
  In particolare si prevede l'istituzione di un Bollettino
  ufficiale dell'attività contrattuale, che costituisce una
  parte speciale della  Gazzetta Ufficiale  e che è in grado
  di fornire una radiografia completa del mercato nazionale per
  i contratti di qualsiasi importo, dai bandi di gara per le
  concessioni e gli appalti di lavori pubblici alla vendita di
  beni mobili e immobili e dagli avvisi delle richieste di
  domande di partecipazione alle gare alle deliberazioni delle
  amministrazioni dello Stato intese a conferire incarichi di
  progettazione o di consulenza.  L'orientamento infatti della
  Commissione è stato quello di comprendere in un'unica forma di
  pubblicità omogenea e a livello nazionale tutta l'attività
  contrattuale pubblica, compresa quella dei lavori, servizi e
  forniture riguardanti i cosiddetti settori esclusi e compresi
  gli avvisi e i bandi di gara relativi a contratti dall'importo
  medio-basso che oggi vengono pubblicizzati in modo
  frammentario e solo a livello locale.
     Proprio per garantire l'efficacia dello strumento, la
  Commissione, dopo un ampio dibattito, andando oltre la
  normativa vigente e la stessa legge n. 109 del 1994, ha
  previsto la nullità degli atti di aggiudicazione o di
  conferimento di incarichi, dei contratti e delle altre
  operazioni di mercato, come sanzione per l'omessa
  pubblicazione nel Bollettino degli avvisi o dei bandi di gara,
  legando la decorrenza dei termini per la presentazione delle
  offerte alla data della pubblicazione medesima.
     Sono stati comunque fatti salvi gli obblighi comunitari di
  pubblicità, nonché le forme di pubblicità sui quotidiani
  previste dalla normativa vigente, ritenendo la pubblicità
  sugli organi di stampa uno strumento essenziale, in grado di
  garantire a tutti i livelli la trasparenza delle operazioni,
  in quanto raggiunge tutti i cittadini, condizione alla quale
  il Bollettino non è in grado di sopperire.
  L'abrogazione dell'articolo 29 della legge n. 109 del
  1994, e successive modificazioni, si è resa necessaria per
  evitare sovrapposizioni, in quanto tale articolo rimanda al
  regolamento di attuazione della legge n. 109, non ancora
  emanato, il compito di disciplinare le forme di pubblicità
  relative ad appalti e concessioni di lavori pubblici,
  contrapponendosi, in realtà, al presente testo che intende
  ricondurre in un un'unica disciplina tutte le forme di
  pubblicità di ogni attività contrattuale della pubblica
  amministrazione.
  L'articolo 26 detta i criteri per l'emanazione di un
  apposito regolamento che dovrà definire, previo parere delle
  competenti Commissioni parlamentari, tutte le modalità e i
  tempi di pubblicazione degli avvisi nel Bollettino, nel
  rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli
  appalti, e stabilire specifici schemi per le inserzioni, che
  saranno gratuite per le amministrazioni e autofinanziate con
  la vendita degli abbonamenti.
     Merita particolare attenzione, ai fini della trasparenza
  delle operazioni, la disposizione che rende obbligatoria la
  pubblicazione nel Bollettino, secondo le modalità stabilite
  dal regolamento, anche degli avvisi dei risultati
 
                              Pag. 20
 
  dell'aggiudicazione, indipendentemente dalla procedura
  utilizzata per la scelta del contraente e quindi compresi i
  lavori eventualmente aggiudicati con il ricorso alla
  trattativa privata.  In questo modo il Bollettino si trasforma
  in un vero strumento di controllo dell'attività contrattuale
  della pubblica amministrazione, a servizio e in stretto
  rapporto con l'Autorità e l'Osservatorio dei lavori
  pubblici.
     Il presente testo, come elaborato dalla Commissione
  speciale, intende abbattere i limiti attuali della normativa
  vigente in tema di pubblicità e di trasparenza del mercato
  pubblico, attraverso l'istituzione di uno strumento di
  informazione a livello nazionale in grado di fornire il quadro
  preciso dell'intero mercato pubblico, e di diventare quindi un
  supporto fondamentale sia per gli operatori privati, sia per
  la pubblica amministrazione, nonché - come si è detto - uno
  strumento indispensabile di controllo di tutta l'attività
  contrattuale della pubblica amministrazione.
  SERRA, VELTRI, BONITO, LI CALZI e MARTINELLI,
  relatori.
 
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