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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


446
DDL0029-0010
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.. Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZDL ZZPR
               (Recupero contributi agricoli).
      1.  Il termine per la regolarizzazione prevista
  dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre
  1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 31
  marzo 1996.  Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i
  procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi
  agricoli unificati.  La regolarizzazione è ammessa per le
  posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti in
  scadenza entro la data del 31 gennaio 1996.  La domanda di
  regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è
  corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma
  pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si
  sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini
  della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa
  vigente alla predetta data.  Il versamento del rimanente
  importo dovuto è effettuato, per l'anno 1996, in tre rate
  trimestrali decorrenti dal 10 giugno 1996 e, successivamente,
  in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a
  23, decorrenti dal 10 aprile 1997.  Per quanto non diversamente
  disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui
  al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui
  al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724
  del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1995.  Il riferimento
  all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 è
  adeguato all'anno 1996.
 
                              Pag. 22
 
      2.  Per i soggetti che hanno proceduto alla
  regolarizzazione entro il 31 dicembre 1995, il termine di
  pagamento della seconda rata è fissato al 10 giugno 1996 e gli
  interessi di differimento decorrono dal termine di pagamento
  della terza rata.  Le somme eventualmente versate in eccedenza
  all'atto del pagamento della prima rata, rispetto alle
  modalità di calcolo stabilite dal comma 1, sono detratte dagli
  importi relativi alle rate successive.
      3.  Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione
  degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento
  della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della
  legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio
  1995.
      4.  In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e
  seguenti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
  6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
  389.
 
DATA=960403 FASCID=DDL13-29 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0029 TOTPAG=0029 TOTDOC=0018 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0021 RIGINIZ=030 PAGFIN=0022 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=002900 00 FASCIDC=13DDL0029 SORTNAV=0002900 000 00000 ZZDDLC29 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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