| (Recupero contributi agricoli).
1. Il termine per la regolarizzazione prevista
dall'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, è differito al 31
marzo 1996. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i
procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi
agricoli unificati. La regolarizzazione è ammessa per le
posizioni debitorie relative agli anni 1995 e precedenti in
scadenza entro la data del 31 gennaio 1996. La domanda di
regolarizzazione, a pena di inammissibilità della stessa, è
corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma
pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si
sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini
della regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa
vigente alla predetta data. Il versamento del rimanente
importo dovuto è effettuato, per l'anno 1996, in tre rate
trimestrali decorrenti dal 10 giugno 1996 e, successivamente,
in rate quadrimestrali consecutive, in numero non superiore a
23, decorrenti dal 10 aprile 1997. Per quanto non diversamente
disposto continua a trovare applicazione la disciplina di cui
al citato articolo 18, commi 6 e seguenti, e i termini di cui
al comma 11 del medesimo articolo 18 della citata legge n. 724
del 1994, sono differiti al 31 dicembre 1995. Il riferimento
all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo articolo 18 è
adeguato all'anno 1996.
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2. Per i soggetti che hanno proceduto alla
regolarizzazione entro il 31 dicembre 1995, il termine di
pagamento della seconda rata è fissato al 10 giugno 1996 e gli
interessi di differimento decorrono dal termine di pagamento
della terza rata. Le somme eventualmente versate in eccedenza
all'atto del pagamento della prima rata, rispetto alle
modalità di calcolo stabilite dal comma 1, sono detratte dagli
importi relativi alle rate successive.
3. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione
degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento
della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio
1995.
4. In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e
seguenti, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
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