| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
TESTIPDL
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| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
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| (Collaborazione con il Parlamento
e con il Governo).
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante
presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati
e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti
penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al
controllo del Garante stesso. Il Garante fornisce alle
Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste
richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei
regolamenti delle due Camere.
2. Il Garante può segnalare al Presidente del
Consiglio dei ministri
l'opportunità di adottare disposizioni normative, nonché
misure amministrative e organizzative idonee a prevenire il
fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a
garantire la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e
la tutela dei diritti del cittadino.
3. Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici
interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di
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rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie
finalità istituzionali.
4. Il Garante, se ne
ravvisa l'opportunità, segnala agli organi delle pubbliche
amministrazioni le iniziative necessarie per rimuovere o
prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica
amministrazione.
5. Il Garante, se richiesto,
fornisce ai pubblici dipendenti la consulenza necessaria per
assicurare la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e
la trasparenza nella azione amministrativa.
6. Il Garante può chiedere, per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli
organismi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite,
avvalendosi delle rappresentanze diplomatiche.
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