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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4468
DDL0244-0013
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
...Testo unificato della Commissione. Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione.
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
              (Collaborazione con il Parlamento
                      e con il Governo).
     1.  Entro il 30 aprile di ciascun anno il Garante
  presenta al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati
  e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo
  stato dell'amministrazione pubblica, nonché sui procedimenti
  penali e disciplinari a carico del personale sottoposto al
  controllo del Garante stesso.  Il Garante fornisce alle
  Commissioni parlamentari i dati e le informazioni da queste
  richiesti, anche nel corso delle audizioni svolte a norma dei
  regolamenti delle due Camere.
     2.  Il Garante può segnalare al Presidente del
  Consiglio dei ministri
  l'opportunità di adottare disposizioni normative, nonché
  misure amministrative e organizzative idonee a prevenire il
  fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione e a
  garantire la piena conoscibilità dell'azione amministrativa e
  la tutela dei diritti del cittadino.
     3.  Il Garante, su richiesta del Presidente del Consiglio
  dei ministri, ovvero di amministrazioni ed enti pubblici
  interessati, esprime pareri sulle iniziative normative di
 
                              Pag. 29
 
  rispettiva competenza e sui problemi riguardanti le proprie
  finalità istituzionali.
     4.  Il Garante, se ne
  ravvisa l'opportunità, segnala agli organi delle pubbliche
  amministrazioni le iniziative necessarie per rimuovere o
  prevenire il fenomeno della corruzione nella pubblica
  amministrazione.
     5.  Il Garante, se richiesto,
  fornisce ai pubblici dipendenti la consulenza necessaria per
  assicurare la legittimità, l'imparzialità, il buon andamento e
  la trasparenza nella azione amministrativa.
     6.  Il Garante può chiedere, per il perseguimento delle
  proprie finalità istituzionali, informazioni e dati agli
  organismi  dell'Unione europea e delle Nazioni Unite,
  avvalendosi   delle rappresentanze diplomatiche.
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0028 RIGINIZ=013 PAGFIN=0029 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=28 PAGEFIN=29 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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