| (Tirocini formativi e di orientamento).
1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse
iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di
soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n.1859.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed
attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali, da:
a) università;
b) provveditorati agli studi;
c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con
valore legale;
d) centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in
regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845;
e) agenzie regionali per l'impiego e uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
f) comunità terapeutiche e cooperative
sociali.
3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di
cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati,
dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro
territorialmente competente nonché alle rappresentanze
sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi
locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro privati e
pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi
del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.
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4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante
convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità
civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor come
responsabile didattico ed organizzativo delle attività.
5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati
nell'ambito di attività di formazione professionale, sono
disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e dalla normativa regionale. Qualora la normativa
regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini
si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera
b).
6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito
di progetti di orientamento e di formazione. Essi sono
realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito
indicate:
a) per gli utenti in formazione scolastica,
compresi gli utenti in uscita, hanno durata non superiore a
tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche,
formative e/o di orientamento;
b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero
inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non
superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o
ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al
comma 2, lettere d), e) ed f);
c) per gli studenti universitari, compresi coloro
che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado,
o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di
un anno, hanno durata non superiore a sei mesi e vengono
promossi dalle università e dai centri di orientamento;
d) per gli utenti forniti di diploma di
istruzione secondaria superiore che frequentino corsi
post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno
durata non superiore a sei mesi. Questi corsi sono istituiti
sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le
singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione
alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale e degli ordini
professionali. Mediante la stipula di accordi o convenzioni
con l'università le attività di formazione svolte nei corsi
possono valere come crediti formativi utili ai fini della
prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al
conseguimento dei diplomi universitari.
7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati
sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i
soggetti portatori di handicap. La commissione regionale per
l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai
predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata
sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I soggetti portatori
di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla
legge 2 aprile 1968, n. 482.
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8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i
datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:
a) fare esplicito riferimento ad un progetto
formativo e/o di orientamento;
b) indicare il nominativo del tutor aziendale e
di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il
tirocinio;
c) indicare il periodo di svolgimento e la durata
del tirocinio;
d) indicare gli estremi identificativi delle
assicurazioni di cui al comma 4.
9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle
relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini
comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia,
anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto
compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai
cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da
definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione e dell'interno.
10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18
dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863.
11. Nei limiti e secondo le modalità determinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di
tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani
del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e
del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale
ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo
prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta
dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle
finalità del presente comma si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.
12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti
lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del
rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previsti
dalla contrattazione collettiva. La sostituzione del
lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a
termine.
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