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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


447
DDL0029-0011
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.. Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZDL ZZPR
           (Tirocini formativi e di orientamento).
      1.  Al fine di agevolare le scelte professionali mediante
  la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse
  iniziative di tirocinio pratico e di esperienza a favore di
  soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
  della legge 31 dicembre 1962, n.1859.
      2.  Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed
  attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
  associazioni sindacali, da:
         a)  università;
         b)  provveditorati agli studi;
         c)  istituzioni scolastiche statali e istituzioni
  scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con
  valore legale;
         d)  centri pubblici di formazione e/o
  orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in
  regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21
  dicembre 1978, n. 845;
         e)  agenzie regionali per l'impiego e uffici
  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale;
         f)  comunità terapeutiche e cooperative
  sociali.
      3.  Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di
  cui al comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati,
  dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro
  territorialmente competente nonché alle rappresentanze
  sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi
  locali delle confederazioni sindacali maggiormente
  rappresentative.  I rapporti che i datori di lavoro privati e
  pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai sensi
  del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.
 
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      4.  I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i
  tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante
  convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
  contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità
  civile.  Essi garantiscono la presenza di un tutor come
  responsabile didattico ed organizzativo delle attività.
      5.  I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati
  nell'ambito di attività di formazione professionale, sono
  disciplinati dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n.
  845, e dalla normativa regionale.  Qualora la normativa
  regionale non indichi limiti di durata, ai predetti tirocini
  si applicano i limiti indicati al comma 6, lettera
  b).
      6.  I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito
  di progetti di orientamento e di formazione.  Essi sono
  realizzati entro i limiti e con le modalità di seguito
  indicate:
         a)  per gli utenti in formazione scolastica,
  compresi gli utenti in uscita, hanno durata non superiore a
  tre mesi e vengono promossi dalle strutture scolastiche,
  formative e/o di orientamento;
         b)  per gli utenti in attesa di occupazione ovvero
  inoccupati, disoccupati, in mobilità, hanno durata non
  superiore a quattro mesi, sono svolti in specifico ruolo o
  ambito lavorativo e vengono promossi dalle strutture di cui al
  comma 2, lettere d), e)  ed f);
         c)  per gli studenti universitari, compresi coloro
  che frequentano corsi per diplomi universitari di primo grado,
  o per coloro che hanno concluso i relativi studi da non più di
  un anno, hanno durata non superiore a sei mesi e vengono
  promossi dalle università e dai centri di orientamento;
         d)  per gli utenti forniti di diploma di
  istruzione secondaria superiore che frequentino corsi
  post-secondari di perfezionamento o specializzazione hanno
  durata non superiore a sei mesi.  Questi corsi sono istituiti
  sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica o le
  singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione
  alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
  rappresentative a livello nazionale e degli ordini
  professionali.  Mediante la stipula di accordi o convenzioni
  con l'università le attività di formazione svolte nei corsi
  possono valere come crediti formativi utili ai fini della
  prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al
  conseguimento dei diplomi universitari.
      7.  I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati
  sino al doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i
  soggetti portatori di handicap.  La commissione regionale per
  l'impiego può disporre che, per specifici progetti relativi ai
  predetti lavoratori, la durata del tirocinio sia incrementata
  sino ad un massimo di ventiquattro mesi.  I soggetti portatori
  di handicap che svolgono il tirocinio sono computabili ai fini
  dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale previsto dalla
  legge 2 aprile 1968, n. 482.
 
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      8.  I tirocini sono svolti sulla base di apposite
  convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i
  datori di lavoro, pubblici e privati.  Esse devono:
         a)  fare esplicito riferimento ad un progetto
  formativo e/o di orientamento;
         b)  indicare il nominativo del tutor aziendale e
  di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il
  tirocinio;
         c)  indicare il periodo di svolgimento e la durata
  del tirocinio;
         d)  indicare gli estremi identificativi delle
  assicurazioni di cui al comma 4.
      9.  Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle
  relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini
  comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia,
  anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto
  compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai
  cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da
  definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica
  istruzione e dell'interno.
      10.  Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18
  dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, ed il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
  ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 dicembre 1984, n. 863.
      11.  Nei limiti e secondo le modalità determinate con
  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  gli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di
  tirocinio previsti dal presente articolo a favore di giovani
  del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse del centro e
  del nord possono essere ammessi al rimborso totale o parziale
  ivi compresi, nel caso in cui i predetti progetti lo
  prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta
  dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane.  Alle
  finalità del presente comma si provvede nei limiti delle
  risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del
  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12.
      12.  Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti
  lavoratori hanno diritto ad usufruire di una sospensione del
  rapporto di lavoro, nei termini e con le modalità previsti
  dalla contrattazione collettiva.  La sostituzione del
  lavoratore giustifica l'assunzione con contratto di lavoro a
  termine.
 
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