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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


448
DDL0029-0012
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.. Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Misure straordinarie per la promozione del lavoro
                           autonomo
               nelle regioni del Mezzogiorno).
      1.  Per favorire la diffusione di forme di lavoro
  autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a.,
  costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.
  95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica
 
                              Pag. 25
 
  di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate
  da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui
  all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
      2.  I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi
  a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata
  di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente
  verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono
  trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia
  di gestione.  La struttura e l'impostazione delle attività
  formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione
  europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
      3.  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio
  decreto criteri e modalità di concessione delle
  agevolazioni.
      4.  Per le finalità di cui al comma 1 la Società per
  l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la
  cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista
  tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
         a)  fino a trenta milioni a fondo perduto, per
  l'acquisto, documentato, di attrezzature;
         b)  fino a venti milioni di prestito, restituibile
  in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento,
  mediante iscrizione di privilegio speciale;
         c)  fino a dieci milioni, a fondo perduto, per
  spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
         d)  l'affiancamento di un tutor specializzato.
      5.  Per l'attuazione del presente articolo la Società per
  l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita
  convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza
  sociale e del tesoro.
      6.  Per le finalità di cui al presente articolo è
  autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di
  lire 50 miliardi per l'anno 1996.  Le predette somme possono
  essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento
  nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
      7.  I titolari delle indennità di mobilità ammessi al
  corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con
  il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23
  luglio 1991, n. 223.
 
DATA=960403 FASCID=DDL13-29 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0029 TOTPAG=0029 TOTDOC=0018 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0024 RIGINIZ=047 PAGFIN=0025 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=25 SORTRES= SORTDDL=002900 00 FASCIDC=13DDL0029 SORTNAV=0002900 000 00000 ZZDDLC29 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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