| (Misure straordinarie per la promozione del lavoro
autonomo
nelle regioni del Mezzogiorno).
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro
autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a.,
costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.
95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica
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di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate
da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui
all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi
a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata
di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente
verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono
trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia
di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività
formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione
europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio
decreto criteri e modalità di concessione delle
agevolazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per
l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la
cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista
tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per
l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile
in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento,
mediante iscrizione di privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per
spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per
l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita
convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di
lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono
essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento
nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al
corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con
il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
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