| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
TESTIPDL
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| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
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| (Istituzione del Bollettino ufficiale dell'attività
contrattuale della pubblica amministrazione).
1. E' istituito il Bollettino ufficiale dell'attività
contrattuale della pubblica amministrazione,al fine di
assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato
pubblico.
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2. Il Bollettino di cui al comma 1
costituisce una serie speciale della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e contiene tutti gli avvisi e i
bandi di gara, nonché gli avvisi dei risultati delle
aggiudicazioni e gli avvisi delle richieste di domande di
partecipazione, relativi alle concessioni di lavori pubblici
di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, agli appalti pubblici per lavori, servizi e
forniture di beni, compresi quelli riguardanti i cosiddetti
settori esclusi, alle alienazioni ed agli acquisti di beni
mobili e immobili e a qualsiasi altra operazione di mercato
eseguita dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti
pubblici economici e dalle società per azioni a prevalente
capitale pubblico. Il Bollettino contiene altresì avvisi
relativi agli atti con i quali le amministrazioni, gli enti e
le società suddetti deliberano le modalità per il conferimento
di incarichi professionali o di consulenza.
3. La mancata pubblicazione nel Bollettino di cui al
comma 1 degli avvisi e dei bandi di cui al comma 2 è causa di
nullità dell'atto di aggiudicazione o di conferimento
dell'incarico e degli altri atti di cui al medesimo comma 2.
Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai
modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 26. I
termini per la presentazione delle offerte e delle domande di
partecipazione, stabiliti dalle leggi vigenti, decorrono dalla
data della pubblicazione degli avvisi o dei bandi nel
Bollettino di cui al comma 1.
4. Per gli atti di cui al comma 2, ogni forma di
pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana prevista dalla legislazione vigente deve aver luogo
attraverso il Bollettino di cui al comma 1. E' fatta salva
ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalla normativa
vigente, ivi compresa la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee. E' abrogato l'articolo 29
della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
5. La pubblicazione del Bollettino di cui al comma 1
deve aver luogo tre volte alla settimana e l'inserzione deve
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essere gratuita per le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 2.
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