| (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle
aree
ad alto tasso di disoccupazione).
1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:
" 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b),
sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero
da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
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convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per
l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per
l'impiego.".
2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:
" 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri
fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.".
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre,
in considerazione della specificità, anche territoriale,
dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi
compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare,
l'età anagrafica e il luogo di residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono
realizzati fino all'anno 1998.
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