| (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
dirigenziale
e sostegno alla piccola impresa).
1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono
stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di
azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo
svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni,
di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti
il cui rapporto di lavoro sia cessato.
2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed
ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di
lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso,
per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50
per cento della contribuzione dovuta agli istituti di
previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei
limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione
del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra
l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle
predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti
di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli
obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un
programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le predette parti sociali a livello
nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante
conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti
previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
3. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può
essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie
ed in coerenza con le finalità promozionali del presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
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