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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


450
DDL0029-0014
Progetto di legge Camera n. 29 - testo presentato - (DDL13-29)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C29. TESTIPDL
...C29.
...Decreto-legge 2 aprile 1996, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1996.. Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonché misure di promozione dell'occupazione.
Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC29 ZZ13 ZZDL ZZPR
  (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica
                         dirigenziale
              e sostegno alla piccola impresa).
      1.  Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e
  della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono
  stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di
  azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo
  svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni,
  di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti
  il cui rapporto di lavoro sia cessato.
      2.  Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed
  ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di
  lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso,
  per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50
  per cento della contribuzione dovuta agli istituti di
  previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei
  limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi
  annui a decorrere dall'anno 1995.  Ai fini della concessione
  del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra
  l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle
  predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti
  di cui al comma 1.  Le convenzioni sono stipulate secondo gli
  obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un
  programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, sentite le predette parti sociali a livello
  nazionale.  L'erogazione dei benefici avviene mediante
  conguaglio.  Al termine di ciascun anno gli istituti
  previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.
      3.  La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può
  essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie
  ed in coerenza con le finalità promozionali del presente
  articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale.
 
DATA=960403 FASCID=DDL13-29 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0029 TOTPAG=0029 TOTDOC=0018 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0026 RIGINIZ=021 PAGFIN=0026 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=002900 00 FASCIDC=13DDL0029 SORTNAV=0002900 000 00000 ZZDDLC29 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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