| (Compiti e poteri dell'Autorità).
1. L'Autorità raccoglie ed elabora le informazioni e i
dati provenienti dalle amministrazioni e dai privati e
verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte
dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di tutte le
amministrazioni civili e dei dirigenti delle amministrazioni
militari, del personale con trattamento superiore delle
amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e
nel IX livello di tutte le amministrazioni civili e militari,
e del personale del VII livello dei comuni con popolazione
inferiore a 30 mila abitanti, adibito all'istruttoria delle
pratiche urbanistiche ed edilizie, dei contratti e degli
appalti e al rilascio delle licenze commerciali. Ai fini della
presente legge, il personale sottoposto al controllo
dell'Autorità è quello in servizio presso tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le
loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale. Ciascuna amministrazione può
inoltre richiedere all'Autorità di estendere la propria
attività anche a specifiche categorie di dipendenti con
qualifiche inferiori. E' escluso dal controllo dell'Autorità
il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.
2. L'Autorità svolge d'ufficio o su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli Ministri o
dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario e a statuto
speciale, le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e
periferici delle amministrazioni elencate al comma 1;
b) esegue indagini patrimoniali sui dipendenti in
servizio presso le amministrazioni di cui al comma 1, tenendo
conto anche del loro tenore di vita. Le indagini patrimoniali
possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza o
di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche elencate al comma 1; a terzi,
persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai
quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano
come prestanome dei suddetti dipendenti; a soggetti estranei
alle amministrazioni, i quali partecipano a comitati, organi
consultivi e qualsiasi altro organo collegiale delle
amministrazioni e a coloro che abbiano ricevuto incarichi di
qualsiasi natura da soggetti pubblici. Per prossimi congiunti
si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma,
del codice penale;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche,
all'amministrazione postale, alle banche, alle società di
intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società
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autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari,
alle società di gestione di fondi comuni di investimento
mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti
assicurativi e alle società Montetitoli Spa, di cui alla legge
19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i
rapporti intrattenuti con i soggetti elencati al comma 1,
nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello
svolgimento delle indagini previste alla lettera b). Le
notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro
i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli
incompleti o infedeli, possono essere acquisiti direttamente
anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale, con le
modalità previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da garantire la
riservatezza dei terzi;
d) richiede informazioni e documenti all'autorità
giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che
disciplinano il segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire
notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli
accertamenti e delle indagini previste alla lettera
b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
prevista dall'articolo 9;
g) richiede all'amministrazione finanziaria,
civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali
occorrenti ai fini delle indagini;
h) utilizza, nei limiti della presente legge, i
dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe
tributaria attraverso uno specifico collegamento;
i) corrisponde con tutte le amministrazioni
pubbliche e chiede ad esse notizie utili allo svolgimento dei
propri compiti;
l) esercita ogni altra attività utile alla
prevenzione della illegalità e di ogni altra disfunzione della
pubblica amministrazione.
3. L'autorità, per svolgere le sue funzioni, può avvalersi
degli uffici ed organi ispettivi delle amministrazioni
pubbliche, dei nuclei di valutazione e dei servizi per i
controlli interni previsti dall'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del servizio ispettivo
della Banca d'Italia.
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