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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4517
DDL0244-0062
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.62 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
...N. 2327, d'iniziativa dei deputati Veltri ed altri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
             (Compiti e poteri dell'Autorità). 
     1.  L'Autorità raccoglie ed elabora le informazioni e i
  dati provenienti dalle amministrazioni e dai privati e
  verifica l'osservanza delle leggi e dei regolamenti da parte
  dei dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di tutte le
  amministrazioni civili e dei dirigenti delle amministrazioni
  militari, del personale con trattamento superiore delle
  amministrazioni militari, del personale inquadrato nell'VIII e
  nel IX livello di tutte le amministrazioni civili e militari,
  e del personale del VII livello dei comuni con popolazione
  inferiore a 30 mila abitanti, adibito all'istruttoria delle
  pratiche urbanistiche ed edilizie, dei contratti e degli
  appalti e al rilascio delle licenze commerciali.  Ai fini della
  presente legge, il personale sottoposto al controllo
  dell'Autorità è quello in servizio presso tutte le
  amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le
  scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
  aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento
  autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità
  montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
  universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, le
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le
  loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali,
  regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti
  del Servizio sanitario nazionale.  Ciascuna amministrazione può
  inoltre richiedere all'Autorità di estendere la propria
  attività anche a specifiche categorie di dipendenti con
  qualifiche inferiori.  E' escluso dal controllo dell'Autorità
  il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.
     2.  L'Autorità svolge d'ufficio o su richiesta del
  Presidente del Consiglio dei ministri, dei singoli Ministri o
  dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario e a statuto
  speciale, le seguenti funzioni:
         a)  compie ispezioni presso gli organi centrali e
  periferici delle amministrazioni elencate al comma 1;
         b)  esegue indagini patrimoniali sui dipendenti in
  servizio presso le amministrazioni di cui al comma 1, tenendo
  conto anche del loro tenore di vita.  Le indagini patrimoniali
  possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore
  della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza o
  di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti delle
  amministrazioni pubbliche elencate al comma 1; a terzi,
  persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai
  quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano
  come prestanome dei suddetti dipendenti; a soggetti estranei
  alle amministrazioni, i quali partecipano a comitati, organi
  consultivi e qualsiasi altro organo collegiale delle
  amministrazioni e a coloro che abbiano ricevuto incarichi di
  qualsiasi natura da soggetti pubblici.  Per prossimi congiunti
  si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma,
  del codice penale;
         c)  richiede alle amministrazioni pubbliche,
  all'amministrazione postale, alle banche, alle società di
  intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società
 
                              Pag. 53
 
  autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari,
  alle società di gestione di fondi comuni di investimento
  mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti
  assicurativi e alle società Montetitoli Spa, di cui alla legge
  19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i
  rapporti intrattenuti con i soggetti elencati al comma 1,
  nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello
  svolgimento delle indagini previste alla lettera  b).  Le
  notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro
  i termini fissati o vi siano elementi concreti per ritenerli
  incompleti o infedeli, possono essere acquisiti direttamente
  anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal
  procuratore della Repubblica presso il tribunale, con le
  modalità previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
  modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da garantire la
  riservatezza dei terzi;
         d)  richiede informazioni e documenti all'autorità
  giudiziaria, fermo restando il rispetto delle norme che
  disciplinano il segreto delle indagini;
         e)  può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire
  notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli
  accertamenti e delle indagini previste alla lettera
  b);
         f)  cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
  prevista dall'articolo 9;
         g)  richiede all'amministrazione finanziaria,
  civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali
  occorrenti ai fini delle indagini;
         h)  utilizza, nei limiti della presente legge, i
  dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe
  tributaria attraverso uno specifico collegamento;
         i)  corrisponde con tutte le amministrazioni
  pubbliche e chiede ad esse notizie utili allo svolgimento dei
  propri compiti;
         l)  esercita ogni altra attività utile alla
  prevenzione della illegalità e di ogni altra disfunzione della
  pubblica amministrazione.
     3.  L'autorità, per svolgere le sue funzioni, può avvalersi
  degli uffici ed organi ispettivi delle amministrazioni
  pubbliche, dei nuclei di valutazione e dei servizi per i
  controlli interni previsti dall'articolo 20 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del servizio ispettivo
  della Banca d'Italia.
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0062 TIPDOC=P DOCTIT=0058 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=019 PAGFIN=0053 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=53 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0062 TIPDOCP DOCTIT0058 NDOC0058



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