| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
TESTIPDL
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| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
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| (Riammissione in servizio dei dipendenti
condannati, inquisiti e sospesi).
1. I dirigenti condannati in primo grado o che abbiano
patteggiato la pena per uno dei reati contro la pubblica
amministrazione per i quali è prevista la reclusione non
inferiore al massimo di due anni, qualora riammessi in
servizio, non possono assumere o mantenere l'incarico di
segretario generale nelle amministrazioni pubbliche; non
possono dirigere dipartimenti, direzioni generali, divisioni,
servizi, uffici, reparti e strutture equiparate; non possono
svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi
livello; non possono far parte di alcun organo collegiale a
rilevanza interna ed esterna; non possono far parte di organi
che esercitano funzioni giurisdizionali o disciplinari, né
possono esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici
della pubblica amministrazione o dei cittadini.
2. I dipendenti non appartenenti alle qualifiche
dirigenziali, condannati in primo grado o che abbiano
patteggiato la pena per uno dei reati contro la pubblica
amministrazione per i quali è prevista la pena non inferiore
al massimo di due anni, se riammessi in servizio, sono addetti
comunque a funzioni ed uffici diversi da quelli cui erano
addetti all'atto della commissione del reato, anche in una
sede di servizio, situata in un comune diverso, individuata,
secondo la disponibilità dell'amministrazione,
prioritariamente nel medesimo ambito provinciale, poi in
quello regionale o in quello nazionale. Se non è possibile
impiegare i dipendenti secondo i criteri sopra indicati, gli
stessi sono posti in mobilità obbligatoria. I dipendenti non
appartenenti alle qualifiche dirigenziali sono esclusi dalle
procedure di selezione per l'accesso alle qualifiche
dirigenziali per la durata di dieci anni dalla condanna di
primo grado.
3. I dipendenti, dirigenti e non, sospesi
cautelativamente, se al termine della sospensione cautelare,
sono stati riammessi in servizio prima della sentenza di
assoluzione o di condanna secondo le norme di legge,
regolamentari o contrattuali applicabili, sono addetti
comunque a funzioni, uffici e sedi diversi da quelli ai quali
erano addetti all'atto della sospensione. Inoltre, per dieci
anni, dalla condanna di primo grado, i dirigenti non possono
essere nominati dirigenti generali e se dirigenti generali,
non possono ricoprire incarichi retribuiti anche se connessi
con la funzione rivestita.
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