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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4524
DDL0244-0069
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.69 (che inizia a pag.55 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
...N. 2327, d'iniziativa dei deputati Veltri ed altri
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
           (Riammissione in servizio dei dipendenti
             condannati, inquisiti e sospesi). 
     1.  I dirigenti condannati in primo grado o che abbiano
  patteggiato la pena per uno dei reati contro la pubblica
  amministrazione per i quali è prevista la reclusione non
  inferiore al massimo di due anni, qualora riammessi in
  servizio, non possono assumere o mantenere l'incarico di
  segretario generale nelle amministrazioni pubbliche; non
  possono dirigere dipartimenti, direzioni generali, divisioni,
  servizi, uffici, reparti e strutture equiparate; non possono
  svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi
  livello; non possono far parte di alcun organo collegiale a
  rilevanza interna ed esterna; non possono far parte di organi
  che esercitano funzioni giurisdizionali o disciplinari, né
  possono esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici
  della pubblica amministrazione o dei cittadini.
     2.  I dipendenti non appartenenti alle qualifiche
  dirigenziali, condannati in primo grado o che abbiano
  patteggiato la pena per uno dei reati contro la pubblica
  amministrazione per i quali è prevista la pena non inferiore
  al massimo di due anni, se riammessi in servizio, sono addetti
  comunque a funzioni ed uffici diversi da quelli cui erano
  addetti all'atto della commissione del reato, anche in una
  sede di servizio, situata in un comune diverso, individuata,
  secondo la disponibilità dell'amministrazione,
  prioritariamente nel medesimo ambito provinciale, poi in
  quello regionale o in quello nazionale.  Se non è possibile
  impiegare i dipendenti secondo i criteri sopra indicati, gli
  stessi sono posti in mobilità obbligatoria.  I dipendenti non
  appartenenti alle qualifiche dirigenziali sono esclusi dalle
  procedure di selezione per l'accesso alle qualifiche
  dirigenziali per la durata di dieci anni dalla condanna di
  primo grado.
     3.  I dipendenti, dirigenti e non, sospesi
  cautelativamente, se al termine della sospensione cautelare,
  sono stati riammessi in servizio prima della sentenza di
  assoluzione o di condanna secondo le norme di legge,
  regolamentari o contrattuali applicabili, sono addetti
  comunque a funzioni, uffici e sedi diversi da quelli ai quali
  erano addetti all'atto della sospensione.  Inoltre, per dieci
  anni, dalla condanna di primo grado, i dirigenti non possono
  essere nominati dirigenti generali e se dirigenti generali,
  non possono ricoprire incarichi retribuiti anche se connessi
  con la funzione rivestita.
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0069 TIPDOC=P DOCTIT=0058 COMM= FPD PAGINIZ=0055 RIGINIZ=033 PAGFIN=0055 RIGFIN=077 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=55 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0069 TIPDOCP DOCTIT0058 NDOC0058



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