| 1. E' istituita l'Autorità per la tutela della legalità e
della trasparenza nella pubblica amministrazione, di seguito
denominata "Autorità", con sede in Roma.
2. Al fine di prevenire i fenomeni di illegalità nella
pubblica amministrazione, l'Autorità raccoglie ed elabora le
informazioni ed i dati relativi, sia avvalendosi delle notizie
provenienti dalle amministrazioni pubbliche, secondo quanto
disposto dall'articolo 7, sia verificando l'osservanza degli
obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento da parte
dei dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale, di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni. Ciascuna amministrazione
pubblica può, inoltre, chiedere che l'Autorità estenda la
propria attività anche a specifiche categorie di dipendenti
appartenenti a qualifiche non dirigenziali, nonché alle
persone estranee all'amministrazione indicate all'articolo 5,
comma 4, qualora ciò risulti opportuno in relazione alla
particolare posizione rivestita da tali soggetti.
3. L'Autorità è organo amministrativo e di alta consulenza
del Parlamento, del Governo e della pubblica amministrazione,
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e
da cinque membri.
4. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa
tra loro, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951,
n. 392, con qualifica non inferiore a consigliere di
Cassazione od equiparata, o tra avvocati dello Stato in
servizio da almeno dieci anni, nonché tra professori
universitari ordinari nelle discipline giuridiche.
5. Entro trenta giorni dalla nomina del presidente, o
dalla vacanza del posto, i cinque membri dell'Autorità sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
presidente dell'Autorità, uno tra il personale di cui alla
legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a
consigliere di corte d'appello o equiparata, uno tra avvocati
e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni,
uno tra i dirigenti generali di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, uno tra gli ufficiali superiori dell'Arma dei
carabinieri o del Corpo della guardia di finanza con grado non
inferiore a generale di brigata e uno tra professori
universitari ordinari nelle discipline giuridiche.
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