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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4528
DDL0244-0073
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.73 (che inizia a pag.57 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
Pag. 57 N. 2586, d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Fragalà
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  E' istituita l'Autorità per la tutela della legalità e
  della trasparenza nella pubblica amministrazione, di seguito
  denominata "Autorità", con sede in Roma.
     2.  Al fine di prevenire i fenomeni di illegalità nella
  pubblica amministrazione, l'Autorità raccoglie ed elabora le
  informazioni ed i dati relativi, sia avvalendosi delle notizie
  provenienti dalle amministrazioni pubbliche, secondo quanto
  disposto dall'articolo 7, sia verificando l'osservanza degli
  obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento da parte
  dei dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale, di cui
  all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, e successive modificazioni.  Ciascuna amministrazione
  pubblica può, inoltre, chiedere che l'Autorità estenda la
  propria attività anche a specifiche categorie di dipendenti
  appartenenti a qualifiche non dirigenziali, nonché alle
  persone estranee all'amministrazione indicate all'articolo 5,
  comma 4, qualora ciò risulti opportuno in relazione alla
  particolare posizione rivestita da tali soggetti.
     3.  L'Autorità è organo amministrativo e di alta consulenza
  del Parlamento, del Governo e della pubblica amministrazione,
  opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
  valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e
  da cinque membri.
     4.  Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del
  Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti del
  Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa
  tra loro, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951,
  n. 392, con qualifica non inferiore a consigliere di
  Cassazione od equiparata, o tra avvocati dello Stato in
  servizio da almeno dieci anni, nonché tra professori
  universitari ordinari nelle discipline giuridiche.
     5.  Entro trenta giorni dalla nomina del presidente, o
  dalla vacanza del posto, i cinque membri dell'Autorità sono
  nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
  presidente dell'Autorità, uno tra il personale di cui alla
  legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a
  consigliere di corte d'appello o equiparata, uno tra avvocati
  e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni,
  uno tra i dirigenti generali di cui all'articolo 15 del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, uno tra gli ufficiali superiori dell'Arma dei
  carabinieri o del Corpo della guardia di finanza con grado non
  inferiore a generale di brigata e uno tra professori
  universitari ordinari nelle discipline giuridiche.
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0073 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0057 RIGINIZ=001 PAGFIN=0057 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=57 PAGEFIN=57 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0073 TIPDOCL DOCTIT0073 NDOC0073



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