| (Disposizioni in materia di lavori pubblici).
1. All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3- bis. Il termine per la trasmissione dei conti di
cui all'articolo 60, comma 1, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, relativamente alle attività demandate al
commissario ad acta di cui al comma precedente scade
alla data di cessazione delle stesse.".
2. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato al
completamento funzionale delle opere infrastrutturali da
realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo
39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76.
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