| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
TESTIPDL
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| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
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| 1. E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dall'Autorità, la cui pianta organica è approvata con decreto
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del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e
su parere conforme del presidente dell'Autorità. Nella pianta
organica è previsto il numero dei posti che non può, comunque,
eccedere le 350 unità.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il
personale dell'Autorità è scelto tra il personale civile e
militare dello Stato, secondo criteri individuati nel
regolamento di cui all'articolo 4, comma 1. Il personale
dell'Autorità è posto fuori dei ruoli dell'amministrazione di
provenienza ed il suo servizio presso l'Autorità è considerato
a tutti gli effetti di legge quale servizio prestato presso la
stessa amministrazione.
3. In via ordinaria, l'assunzione del personale
dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione
delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni.
4. Il trattamento giuridico ed economico del personale
dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti,
per l'intera durata della carica, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, in base ai criteri fissati dal contratto nazionale
collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
dell'Autorità.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici
dell'Autorità sovrintende un segretario generale, che ne
risponde al presidente, e che è nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su designazione del presidente dell'Autorità, tra il
personale delle amministrazioni dello Stato con qualifica non
inferiore a dirigente generale di livello C.
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