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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4530
DDL0244-0075
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.75 (che inizia a pag.57 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
...N. 2586, d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Fragalà
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente
  dall'Autorità, la cui pianta organica è approvata con decreto
 
                              Pag. 58
 
  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e
  su parere conforme del presidente dell'Autorità.  Nella pianta
  organica è previsto il numero dei posti che non può, comunque,
  eccedere le 350 unità.
     2.  In sede di prima applicazione della presente legge, il
  personale dell'Autorità è scelto tra il personale civile e
  militare dello Stato, secondo criteri individuati nel
  regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.  Il personale
  dell'Autorità è posto fuori dei ruoli dell'amministrazione di
  provenienza ed il suo servizio presso l'Autorità è considerato
  a tutti gli effetti di legge quale servizio prestato presso la
  stessa amministrazione.
     3.  In via ordinaria, l'assunzione del personale
  dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione
  delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi
  dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
  successive modificazioni.
     4.  Il trattamento giuridico ed economico del personale
  dell'Autorità e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti,
  per l'intera durata della carica, ai sensi dell'articolo 4,
  comma 1, in base ai criteri fissati dal contratto nazionale
  collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto
  conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
  dell'Autorità.
     5.  Al funzionamento dei servizi e degli uffici
  dell'Autorità sovrintende un segretario generale, che ne
  risponde al presidente, e che è nominato dal Presidente del
  Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
  ministri, su designazione del presidente dell'Autorità, tra il
  personale delle amministrazioni dello Stato con qualifica non
  inferiore a dirigente generale di livello C.
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0075 TIPDOC=P DOCTIT=0073 COMM= PD PAGINIZ=0057 RIGINIZ=068 PAGFIN=0058 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=57 PAGEFIN=58 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0075 TIPDOCP DOCTIT0073 NDOC0073



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