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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4532
DDL0244-0077
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.77 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
...N. 2586, d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Fragalà
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
     1.  L'Autorità svolge d'ufficio, ovvero su richiesta del
  Presidente del Consiglio dei ministri o dei singoli Ministri,
  le seguenti funzioni:
         a)  compie ispezioni presso gli organi centrali e
  periferici delle amministrazioni dello Stato e delle altre
  pubbliche amministrazioni;
         b)  esegue indagini patrimoniali sul personale
  delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo l, comma
  2, tenendo anche conto del loro tenore di vita;
         c)  richiede alle amministrazioni pubbliche,
  all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società
  di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle
  società autorizzate al collocamento a domicilio di valori
  mobiliari, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti
 
                              Pag. 59
 
  assicurativi ed alla società Monte Titoli spa, di cui alla
  legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione
  inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al
  presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile
  ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera
  b).  Le notizie ed i dati richiesti, qualora non siano
  trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi
  concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli od
  incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche
  mediante perquisizioni e sequestri, autorizzati dal
  procuratore della Repubblica competente per territorio, con le
  modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
  modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da assicurare la
  riservatezza dei terzi;
         d)  richiede informazioni o documenti all'Autorità
  giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il
  segreto delle indagini;
         e)  può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire
  notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli
  accertamenti e delle indagini di cui alla lettera  b);
         f)  cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
  istituita all'articolo 9;
         g)  richiede alle amministrazioni finanziaria,
  civile e militare, le verifiche ed i controlli fiscali
  occorrenti ai fini delle proprie indagini;
         h)  utilizza, nei limiti di cui alla presente
  legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe
  tributaria, attraverso uno specifico collegamento;
         i)  è in collegamento con tutte le amministrazioni
  pubbliche e può richiedere alle stesse notizie ed informazioni
  utili allo svolgimento dei propri compiti;
         l)  esercita ogni altra attività utile alla
  prevenzione dell'illegalità e di ogni altra disfunzione nella
  pubblica amministrazione.
     2.  Qualora dalle indagini e dagli accertamenti di cui al
  comma 1 emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità
  penale, amministrativo-contabile, disciplinare o comunque
  relativa al corretto adempimento degli obblighi di servizio e
  dei doveri d'ufficio, l'Autorità ne dà tempestiva
  comunicazione agli organi di rispettiva competenza.
     3.  Le indagini patrimoniali effettuate dall'Autorità
  possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore
  della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi
  congiunti, di cui all'articolo 307, ultimo comma, del codice
  penale, dei dipendenti delle amministrazioni statali, nonché a
  terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto
  ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano
  come prestanome dei suddetti dipendenti.
     4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
  anche ai soggetti che partecipano a comitati, organi
  consultivi ed a qualsiasi altro organo collegiale, comunque
  denominato, delle amministrazioni pubbliche, ancorché non
  appartenenti a queste ultime, con esclusione del personale di
  cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, nonché a coloro che
  hanno ricevuto incarichi, di qualsiasi natura, da parte di
  soggetti pubblici.
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0077 TIPDOC=P DOCTIT=0073 COMM= PD PAGINIZ=0058 RIGINIZ=061 PAGFIN=0059 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=59 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0077 TIPDOCP DOCTIT0073 NDOC0073



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