| 1. L'Autorità svolge d'ufficio, ovvero su richiesta del
Presidente del Consiglio dei ministri o dei singoli Ministri,
le seguenti funzioni:
a) compie ispezioni presso gli organi centrali e
periferici delle amministrazioni dello Stato e delle altre
pubbliche amministrazioni;
b) esegue indagini patrimoniali sul personale
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo l, comma
2, tenendo anche conto del loro tenore di vita;
c) richiede alle amministrazioni pubbliche,
all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società
di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle
società autorizzate al collocamento a domicilio di valori
mobiliari, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti
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assicurativi ed alla società Monte Titoli spa, di cui alla
legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione
inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al
presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile
ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera
b). Le notizie ed i dati richiesti, qualora non siano
trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi
concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli od
incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche
mediante perquisizioni e sequestri, autorizzati dal
procuratore della Repubblica competente per territorio, con le
modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da assicurare la
riservatezza dei terzi;
d) richiede informazioni o documenti all'Autorità
giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il
segreto delle indagini;
e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire
notizie, informazioni e documenti utili ai fini degli
accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);
f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe
istituita all'articolo 9;
g) richiede alle amministrazioni finanziaria,
civile e militare, le verifiche ed i controlli fiscali
occorrenti ai fini delle proprie indagini;
h) utilizza, nei limiti di cui alla presente
legge, i dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe
tributaria, attraverso uno specifico collegamento;
i) è in collegamento con tutte le amministrazioni
pubbliche e può richiedere alle stesse notizie ed informazioni
utili allo svolgimento dei propri compiti;
l) esercita ogni altra attività utile alla
prevenzione dell'illegalità e di ogni altra disfunzione nella
pubblica amministrazione.
2. Qualora dalle indagini e dagli accertamenti di cui al
comma 1 emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità
penale, amministrativo-contabile, disciplinare o comunque
relativa al corretto adempimento degli obblighi di servizio e
dei doveri d'ufficio, l'Autorità ne dà tempestiva
comunicazione agli organi di rispettiva competenza.
3. Le indagini patrimoniali effettuate dall'Autorità
possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi
congiunti, di cui all'articolo 307, ultimo comma, del codice
penale, dei dipendenti delle amministrazioni statali, nonché a
terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto
ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano
come prestanome dei suddetti dipendenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai soggetti che partecipano a comitati, organi
consultivi ed a qualsiasi altro organo collegiale, comunque
denominato, delle amministrazioni pubbliche, ancorché non
appartenenti a queste ultime, con esclusione del personale di
cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, nonché a coloro che
hanno ricevuto incarichi, di qualsiasi natura, da parte di
soggetti pubblici.
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