| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
TESTIPDL
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| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
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| 1. Presso l'Autorità è istituita l'anagrafe patrimoniale
dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 5, alla quale
tali soggetti devono periodicamente comunicare, secondo
termini, modalità e criteri determinati dall'Autorità con i
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regolamenti di cui all'articolo 10, i dati e le notizie
concernenti la situazione patrimoniale e le disponibilità del
nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da
parte del coniuge non separato e dei figli conviventi, anche
per il tramite di società od enti, di attività afferenti i
settori affidati alla cura dell'amministrazione cui appartiene
il congiunto dipendente pubblico.
2. L'inosservanza delle disposizioni inerenti la
comunicazione di dati all'anagrafe patrimoniale di cui al
comma 1, costituisce grave inadempienza dei doveri di fedeltà
del dipendente ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento di
appartenenza, ovvero è causa, per gli estranei alle
amministrazioni pubbliche, di decadenza immediata
dall'incarico di cui all'articolo 5, comma 4.
3. L'Autorità acquisisce elementi, dati, informazioni e
notizie anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe
tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri
sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa
vigente, ed aggiorna, in base a tali documentazioni, le
posizioni dell'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 10 sono
individuate le categorie dei dipendenti pubblici tenute a
comunicare i dati all'anagrafe patrimoniale di cui al comma 1,
secondo criteri che tengono conto della qualifica, della
funzione e delle mansioni espletate, delle amministrazioni
pubbliche o degli enti di appartenenza, della dislocazione
territoriale nonché di una pianificazione temporale delle
acquisizioni dei dati.
5. Con i regolamenti di cui all'articolo 10 sono dettate
le modalità di accesso ai sistemi informativi, le modalità
procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai
sistemi da parte esclusivamente del presidente e dei membri
dell'Autorità, nonché dei soggetti di cui al comma 2
dell'articolo 7. Restano ferme le disposizioni vigenti
relative al trattamento ed alla riservatezza dei dati
personali, previste dai rispettivi ordinamenti.
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