| 1. Fatte salve le sanzioni disciplinari previste dalle
vigenti disposizioni legislative regolamentari e contrattuali,
nonché le disposizioni previste per il personale di cui alla
legge 24 maggio 1951, n. 392, chiunque è stato definitivamente
riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica
amministrazione per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a due anni, ovvero per i
medesimi reati ha beneficiato dell'applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di
procedura penale, qualora riammesso in servizio, non può
assumere o mantenere l'incarico di segretario generale nelle
amministrazioni pubbliche; non può dirigere dipartimenti,
direzioni generali, divisioni, servizi, uffici, reparti e
strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di
alcun tipo ed a qualsiasi livello; non può far parte di alcun
organo collegiale a rilevanza interna ed esterna; non può far
parte di organi che esercitano funzioni giurisdizionali o
giustiziali né può esercitare funzioni di rappresentanza degli
uffici della pubblica amministrazione o dei cittadini.
2. I dipendenti di cui al comma 1, se non appartenenti
alle qualifiche dirigenziali, ove riammessi in servizio, sono
addetti comunque a funzioni ed uffici diversi da quelli cui
erano addetti all'atto della commissione del reato, anche in
sede di servizio situata in comune diverso ed individuata,
secondo le disponibilità dell'amministrazione competente
nell'ordine: nel medesimo ambito provinciale, regionale o
nazionale. Ove non sia possibile assegnare i dipendenti
secondo i criteri del presente comma, gli stessi sono posti in
mobilità obbligatoria e, se non ricollocati entro un anno,
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sono destituiti o licenziati. Se appartenenti alle qualifiche
dirigenziali, ove riammessi in servizio, essi possono
ricoprire esclusivamente funzioni di consigliere ministeriale
o consigliere ministeriale aggiunto, anche in soprannumero,
per un periodo non inferiore a tre anni, alla conclusione del
quale il Ministro competente propone al Presidente del
Consiglio dei ministri l'attribuzione di nuove funzioni
dirigenziali ovvero la messa a disposizione.
3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, se non
dirigenti, sono esclusi, per dieci anni decorrenti dalla
scoperta del reato, da procedure di selezione dirigenziale; se
dirigenti, per dieci anni decorrenti dalla scoperta del reato,
non possono essere nominati dirigenti generali; se dirigenti
generali, per dieci anni decorrenti dalla scoperta del reato,
non possono ricoprire incarichi comunque retribuiti anche se
connessi con la funzione rivestita, nel cui caso i compensi
previsti sono devoluti all'erario.
4. Il dipendente sospeso cautelativamente, qualora al
termine della sospensione cautelare sia stato riammesso in
servizio prima della sentenza definitiva di assoluzione o di
condanna, ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o contrattuali applicabili, è addetto comunque,
in via provvisoria, a funzioni ed ufficio diversi da quelli
cui era addetto all'atto della sospensione o in relazione ai
quali è in corso il procedimento per il quale è stato sospeso,
anche in sede di servizio situata in comune diverso ed
individuata, secondo le disponibilità dell'amministrazione
competente, nell'ordine: nel medesimo ambito provinciale,
regionale o nazionale. All'esito del procedimento penale,
quando il dipendente è riconosciuto non colpevole, è
restituito nella funzione, sede ed ufficio di provenienza, a
seguito di motivato provvedimento del Ministro competente.
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