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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4540
DDL0244-0085
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.85 (che inizia a pag.63 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
...N. 2610, d'iniziativa dei deputati Piscitello ed altri
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
                        (Corruzione).
     1.  L'articolo 317 del codice penale sostituito dal
  seguente:
     "Art. 317. -  (Corruzione). -  Il pubblico ufficiale o
  l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per
  sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la
  promessa in relazione al compimento, all'omissione o al
  ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero di un atto
  contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alla
  sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito
  con la reclusione da quattro a dodici anni.  La condanna
  comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".
     2.  L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 318. -  (Pene per il corruttore). -  La pena
  stabilita dall'articolo 317 si applica anche a chiunque dà o
  promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un
  incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non
  dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo
  di un atto di ufficio o comunque in relazione alla sua
  qualità, alle sue funzioni o alla sua attività".
     3.  Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il
  seguente:
     "Art. 318- bis.  -  (Circostanze aggravanti). -
  La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla
  metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare
  di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da
  un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
     La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla
  metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei
  soggetti di cui al primo comma".
     4.  L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 319. -  (Riparazione a favore
  dell'amministrazione). -  La sentenza di condanna o quella
  di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per i
  reati di cui agli articoli 317 e 318, comportano il pagamento
  di una multa fino al triplo delle somme indebitamente versate
  o percepite.
     Al pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o
  giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel
  cui interesse è stato commesso il reato".
     5.  Gli articoli 319- bis,  319- ter  e 320 del
  codice penale sono abrogati.
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0085 TIPDOC=P DOCTIT=0084 COMM= PD PAGINIZ=0063 RIGINIZ=007 PAGFIN=0063 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=63 PAGEFIN=63 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0085 TIPDOCP DOCTIT0084 NDOC0084



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