| (Possesso ingiustificato di valori).
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nei
confronti degli imputati per i reati previsti dagli articoli
314, primo comma, 317, 318, 323, secondo comma, 326, terzo
comma, 640, secondo comma, numero 1), 640- bis, 648,
648- bis e 648- ter del codice penale, su richiesta
del pubblico ministero, il giudice può disporre, con decreto
motivato, il sequestro preventivo del denaro, dei beni o altre
utilità di cui l'imputato anche per interposta persona, fisica
o giuridica, risulta essere titolare o dei quali ha la
disponibilità a qualsiasi titolo.
2. Sono esclusi dal sequestro i redditi e i beni
dichiarati ai fini delle imposte sul reddito, nonché quelli
per i quali l'imputato può giustificare la legittima
provenienza. Per il procedimento e le impugnazioni si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3- bis e
3- ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
3. Per la disciplina relativa alla amministrazione dei
beni sequestrati si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 2- septies e 2- octies della legge 31
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maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, nonché
l'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.
282.
4. Nei casi di condanna, ivi compresa l'applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, è sempre disposta la confisca dei beni
sequestrati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
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