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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4545
DDL0244-0090
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.90 (che inizia a pag.64 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
...N. 2610, d'iniziativa dei deputati Piscitello ed altri
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
                (Cause di non punibilità). 
     1.  L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal
  seguente:
     "Art. 321. -  (Causa di non punibilità per la
  corruzione). -  Non è punibile chi, avendo commesso i reati
  di cui agli articoli 317 e 318, spontaneamente li denunci
  prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel
  registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del
  fatto, fornendo le indicazioni necessarie per l'individuazione
  degli altri responsabili e dei beneficiari.
     La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione
  dell'autorità giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto.
  E' comunque sempre disposta l'interdizione dai pubblici
  uffici".
     2.  All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è
  aggiunto, in fine, il seguente comma:
       "Le sanzioni previste dal terzo comma non si applicano
  nei confronti di chi spontaneamente denunzi la violazione
  prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel
  registro generale ed entro sei mesi dalla commissione del
  fatto, fornendo le indicazioni necessarie per l'individuazione
 
                              Pag. 65
 
  degli altri resppnsabili e dei beneficiari.  La non punibilità
  è subordinata alla messa a disposizione dell'autorità
  giudiziaria di una somma pari a quanto ricevuto.  E' comunque
  sempre disposta l'interdizione dai pubblici uffici".
     3.  Alle cause di non punibilità previste dai commi 1 e 2
  si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste
  dagli articoli da 408 a 414 del codice di procedura penale
     4.  In sede di prima applicazione le disposizioni del
  presente articolo sono estese ai reati indicati nei commi 1 e
  2, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
  presente legge e denunziati entro il termine ultimo di sei
  mesi dalla stessa data.
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0090 TIPDOC=P DOCTIT=0084 COMM= PD PAGINIZ=0064 RIGINIZ=047 PAGFIN=0065 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=64 PAGEFIN=65 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0090 TIPDOCP DOCTIT0084 NDOC0084



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