| (Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441).
1. Il titolo della legge 5 luglio 1982, n. 441 è
sostituito dal seguente: "Disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, di
cariche direttive di alcuni enti, del personale dirigenziale e
dei magistrati".
2. I numeri 3), 4), e 5) del primo comma dell'articolo 1
della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
3) ai membri delle giunte regionali, provinciali e
comunali;
4) ai sindaci;
5) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali dei
comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti".
3. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 2 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:
"1) una dichiarazione concernente i diritti reali su
beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri o
posseduti all'estero; i rapporti di credito con aziende
creditizie italiane ed estere, con l'amministrazione postale,
con società fiduciarie, con intermediari finanziari; i
prestiti ed i mutui ricevuti; l'entità dei titoli di Stato,
nonché dei valori mobiliari emessi da enti pubblici e società,
posseduti; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";".
4. Al primo comma dell'articolo 12 della legge 5 luglio
1982, n .441, sono aggiunti i seguenti numeri:
"5- bis) al personale dirigenziale od equiparato
delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti
locali;
5- ter) al personale dirigenziale od equiparato di
cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
5. Dopo l'articolo 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è
inserito il seguente:
"Art. 14- bis. - 1. Decorsi tre mesi dal
termine previsto dall'articolo 3, l'inosservanza degli
obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 da parte dei soggetti
individuati nell'articolo 1 e nell'articolo 12, primo comma,
numeri 1), 2), 3), 4) e 5), comporta la decadenza dalle
funzioni e dalla carica ricoperte; l'inosservanza da parte
soggetti individuati ai sensi dell'articolo 12, primo comma,
numeri 5- bis) e 5- ter), comporta il collocamento
in aspettativa senza assegni, salvo l'avvio di un procedimento
disciplinare".
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