| (Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento
della pubblica amministrazione).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, il Servizio
centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica
amministrazione, di seguito denominato "Servizio" con i
seguenti compiti:
a) vigilare sull'attuazione dell'articolo 3 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, richiamando, mediante segnalazioni, le
amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del
medesimo articolo;
b) raccogliere ed elaborare tutte le informazioni
relative all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione
amministrativa provenienti dai servizi di controllo interno
delle amministrazioni pubbliche e degli enti, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
c) sulla base dei risultati, predisporre per il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, gli
schemi di direttive sulle procedure e sugli standard di
qualità del controllo;
d) vigilare sull'applicazione delle direttive di
cui alla lettera c), richiamando, mediante segnalazioni,
i servizi di controllo alla corretta applicazione;
e) segnalare al Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali i casi di reiterato malfunzionamento
dei servizi di controllo e di cattivo andamento dell'azione
pubblica;
f) raccogliere in copia autentica ed elaborare
tutte le dichiarazioni redatte ai sensi dell'articolo 2 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni.
2. Annualmente, in allegato alla relazione previsionale e
programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
presenta al Parlamento una relazione sull'attività del
Servizio. La relazione deve contenere: i risultati
dell'attività di vigilanza di cui alle lettere a), b) e
d) del comma 1; le segnalazioni inviate dal Servizio ai
sensi delle lettere a), b) ed e) del comma 1; le
direttive adottate; gli elenchi dei soggetti tenuti a redigere
le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio
1982, n. 441.
3. Il Parlamento, in base alla relazione previsionale e
programmatica sullo stato della pubblica amministrazione,
approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento di
valutazione e di indirizzo.
4. Il Servizio è presieduto da un magistrato della Corte
di cassazione ed è composto da due magistrati della Corte dei
conti, due magistrati del Consiglio di Stato, un ispettore
generale del Ministero delle finanze e due dirigenti generali
dello Stato. I componenti del Servizio sono nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
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del Consiglio dei ministri, e restano in carica cinque
anni.
5. Il Servizio si avvale di non più di cinquanta
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Le spese di funzionamento sono a carico di un
apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le norme concernenti
l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.
7. Nel primo comma dell'articolo 27 della legge 29 marzo
1983, n. 93, e successive modificazioni, dopo il numero 5) è
inserito il seguente:
"5- bis) il controllo sulla trasparenza e
l'imparzialità dell'azione amministrativa e la relativa
attività di indirizzo;".
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