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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4549
DDL0244-0094
Relazione Camera n. 244-A (DDL13-244-A)
(suddiviso in 96 Unità Documento)
Unità Documento n.94 (che inizia a pag.66 dello stampato)
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A. TESTIPDL
...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A, C2610A.
...N. 2610, d'iniziativa dei deputati Piscitello ed altri
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Servizio centrale di garanzia del buon funzionamento
             della pubblica amministrazione). 
     1.  E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, il Servizio
  centrale di garanzia del buon funzionamento della pubblica
  amministrazione, di seguito denominato "Servizio" con i
  seguenti compiti:
       a)  vigilare sull'attuazione dell'articolo 3 del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, richiamando, mediante segnalazioni, le
  amministrazioni e gli enti alla corretta applicazione del
  medesimo articolo;
       b)  raccogliere ed elaborare tutte le informazioni
  relative all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione
  amministrativa provenienti dai servizi di controllo interno
  delle amministrazioni pubbliche e degli enti, di cui
  all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, e successive modificazioni;
       c)  sulla base dei risultati, predisporre per il
  Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, gli
  schemi di direttive sulle procedure e sugli  standard  di
  qualità del controllo;
       d)  vigilare sull'applicazione delle direttive di
  cui alla lettera  c),  richiamando, mediante segnalazioni,
  i servizi di controllo alla corretta applicazione;
       e)  segnalare al Ministro per la funzione pubblica
  e gli affari regionali i casi di reiterato malfunzionamento
  dei servizi di controllo e di cattivo andamento dell'azione
  pubblica;
       f)  raccogliere in copia autentica ed elaborare
  tutte le dichiarazioni redatte ai sensi dell'articolo 2 della
  legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni.
     2.  Annualmente, in allegato alla relazione previsionale e
  programmatica sullo stato della pubblica amministrazione, il
  Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
  presenta al Parlamento una relazione sull'attività del
  Servizio.  La relazione deve contenere: i risultati
  dell'attività di vigilanza di cui alle lettere  a), b)  e
  d)  del comma 1; le segnalazioni inviate dal Servizio ai
  sensi delle lettere  a), b)  ed  e)  del comma 1; le
  direttive adottate; gli elenchi dei soggetti tenuti a redigere
  le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 luglio
  1982, n. 441.
     3.  Il Parlamento, in base alla relazione previsionale e
  programmatica sullo stato della pubblica amministrazione,
  approva, entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento di
  valutazione e di indirizzo.
     4.  Il Servizio è presieduto da un magistrato della Corte
  di cassazione ed è composto da due magistrati della Corte dei
  conti, due magistrati del Consiglio di Stato, un ispettore
  generale del Ministero delle finanze e due dirigenti generali
  dello Stato.  I componenti del Servizio sono nominati dal
  Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
 
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  del Consiglio dei ministri, e restano in carica cinque
  anni.
     5.  Il Servizio si avvale di non più di cinquanta
  dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
  collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
  ordinamenti.  Le spese di funzionamento sono a carico di un
  apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di
  previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
     6.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono stabilite le norme concernenti
  l'organizzazione e il funzionamento del Servizio.
     7.  Nel primo comma dell'articolo 27 della legge 29 marzo
  1983, n. 93, e successive modificazioni, dopo il numero 5) è
  inserito il seguente:
       "5- bis)  il controllo sulla trasparenza e
  l'imparzialità dell'azione amministrativa e la relativa
  attività di indirizzo;".
 
DATA=970306 FASCID=DDL13-244-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0244 TOTPAG=0067 TOTDOC=0096 NDOC=0094 TIPDOC=P DOCTIT=0084 COMM= PD PAGINIZ=0066 RIGINIZ=022 PAGFIN=0067 RIGFIN=019 UPAG=SI PAGEIN=66 PAGEFIN=67 SORTRES= SORTDDL=024400A00 FASCIDC=13DDL0244 A SORTNAV=0024400A000 00000 ZZDDLC244A NDOC0094 TIPDOCP DOCTIT0084 NDOC0084



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