| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
TESTIPDL
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| ...C244A, C403A, C780A, C1417A, C1628A, C2327A, C2576A, C2586A,
C2610A.
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| (Modifiche al sistema disciplinare dei pubblici
dipendenti).
1. Il primo comma dell'articolo 85 del testo unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, è sostituito dal seguente:
"Escluso il provvedimento disciplinare, l'impiegato è
senz'altro destituito:
a) per condanna, passata in giudicato, per delitti
contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal
capo IV del titolo I del libro secondo del codice penale;
ovvero per i delitti di cui agli articoli 314, 315,
316- bis 317, 323, secondo comma, del codice penale, per
i delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli
articoli 457, 495 e 498 del codice penale, nonché per i
delitti di rapina, estorsione, millantato credito, truffa,
appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
una misura di sicurezza detentiva o della libertà
vigilata".
2. Il primo comma dell'articolo 91 del testo unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, è sostituito dal seguente:
"L'impiegato sottoposto a procedimento per i reati
elencati nella lettera a) del primo comma dell'articolo
85 o soggetto ad ordine di custodia cautelare è immediatamente
sospeso dal servizio; può essere sospeso, per reati diversi da
quelli elencati nel primo comma dell'articolo 85, qualora la
natura dei reati sia particolarmente grave; il provvedimento è
adottato dal capo dell'ufficio".
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