| Onorevoli Deputati! - La norma di cui all'articolo 1 tende
a conservare nel conto dei residui del capitolo 6872 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995
le disponibilità allocate nel predetto capitolo, da ultimo,
con il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, ed
occorrenti per il finanziamento di alcuni progetti
finalizzati, approvati e resi esecutivi da corrispondenti
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emessi nel
corso dell'anno 1995.
Per effetto del perfezionamento dei suddetti decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dei
progetti, il cui impegno di spesa - di durata ultrannuale -
riguarda gli esercizi finanziari 1995 e 1996, sono già state
assunte obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi ed
avviati (per alcuni già conclusi i primi stati di avanzamento)
i relativi lavori.
Il suddetto capitolo di bilancio non ha consentito, per la
giurisprudenza intervenuta in merito da parte della Corte dei
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conti, l'utilizzazione in un unico anno delle risorse
necessarie alla integrale copertura finanziaria dei decreti di
approvazione dei citati progetti. Decreti che, come già detto,
hanno natura pluriennale (1995-1996).
Da ciò l'esigenza di mantenere la previsione di spesa in
conto residui per il 1996, così da consentire che all'impegno,
già assunto nei confronti dei terzi con i richiamati decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, corrisponda la
possibilità di assumere il correlativo impegno contabile.
La norma proposta integra, pertanto, quale doveroso
completamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1,
comma 61, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di
razionalizzazione della finanza pubblica).
Le somme da conservare in conto residui che si riferiscono
ai suddetti progetti ammontano a lire 23.351.330.000, a fronte
di disponibilità complessive del capitolo 6872 di lire
120.590.506.000, e pertanto la relativa differenza di lire
97.239.176.000 andrà in ogni caso in economia in ottemperanza
alla richiamata norma del provvedimento collegato alla legge
finanziaria 1996.
La norma di cui all'articolo 2 tende a conservare nel
conto dei residui del capitolo 1166 della Presidenza del
Consiglio dei ministri le disponibilità di lire 2.402.000.000
derivanti dall'esercizio 1995. Detta conservazione
consentirebbe all'Autorità per l'informatica di svolgere i
propri compiti istituzionali con un grado minimo di
operatività, anche per far fronte alle esigenze connesse alla
realizzazione della "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" nel corso del 1996.
Il provvedimento, non comportando nuovi oneri, non
necessita di relazione tecnica.
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