| 1. Le disponibilità del fondo da ripartire per il
finanziamento delle attività previste dagli articoli 3, 12 e
13 del decreto del Presidente della Repubblica 1^ febbraio
1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre
1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno
approvato e reso esecutivi i progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, nonché a quelli occorrenti per il funzionamento
del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa
definizione delle procedure di controllo e valutazione dei
progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere
ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti
capitoli di bilancio nell'anno successivo.
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2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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