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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4612
DDL0244-0002
Relazione Camera n. 244 ter A (DDL13-244-ter-A)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C244terA, C403terA, C780terA, C1417terA, C1628terA, C2327terA, C2576terA, C2586terA, C2610terA, C4594A. TESTIPDL
...C244terA, C403terA, C780terA, C1417terA, C1628terA, C2327terA, C2576terA, C2586terA, C2610terA, C4594A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC244s3A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli colleghi! - La proposta di legge che disciplina
  le attività di relazione si fonda sulla premessa precisa che
  non si tratta di reprimere e neppure soltanto di contenere
  un'attività intrinsecamente illecita ed irredimibile, da
  vedersi necessariamente come pesantemente gravata dal
  sospetto.
     L'attività di relazione caratterizza, al giorno d'oggi, le
  grandi democrazie per due ordine di motivi.
     Dalle decisioni assunte in sede rappresentativa dipendono
  spesso interessi di grande rilievo che, tuttavia, non possono
  iscriversi tra quelli generali.
     In sede rappresentativa, talora, si devono assumere
  decisioni ad alto contenuto tecnico delle quali rischia di non
  essere ben considerata tutta la portata.
     Le attività di relazione, occasionali o sistematiche,
  sono, dunque, finalizzate a perseguire fini leciti ma non di
  interesse generale ed è utile alla stessa democrazia che sia
  conosciuto ogni aspetto del problema oggetto di valutazione e
  di decisione.
     La disciplina delle attività di relazione, pertanto,
  afferma il principio della loro liceità ed esige soltanto che
  esse si svolgano in piena trasparenza, all'internodi un
  sistema che preveda un serio controllo.
     L'articolo 1 istituisce presso gli Uffici di Presidenza
  del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i
  registri delle attività di relazione con i componenti delle
  Assemblee legislative.  E' istituito anche, presso la
  Presidenza del Consiglio dei ministri, il registro delle
  attività di relazione con i titolari di pubbliche funzioni.
     Lo stesso articolo stabilisce che tali registri siano
  pubblici.
     L'articolo 2 definisce l'attività di relazione e determina
  puntualmente le esclusioni dalla disciplina.  E' attività di
  relazione ogni informazione, orale o scritta, resa da singoli
  o da associati, ai parlamentari, al Governo, ai dirigenti
  della pubblica amministrazione.
     Non danno, invece, luogo ad attività assoggettabili alla
  disciplina quelle svolte per interesse pubblico, sociale o
  umanitario, quelle delle organizzazioni sindacali e di
  categoria, le comunicazioni scritte ed orali rivolte
  indistintamente al pubblico, le dichiarazioni rese in incontri
  ed audizioni con il Governo o con le Commissioni e i Comitati
  parlamentari.  Tali esclusioni si fondano
  sull'incontrovertibile presupposto che si tratta comunque di
  attività pubbliche, delle quali chiunque può avere
  contezza.
     L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di iscrizione nei
  registri per tutti coloro che svolgono attività di
  relazione.
     Poiché il fine della disciplina è di rendere trasparente
  l'attività di relazione, l'iscrizione nei registri è il primo
  dei due soli obblighi cui devono sottoporsi coloro che la
  esercitano.
     Lo stesso articolo fa divieto di iscrizione nei registri,
  nei tre anni successivi alla scadenza del loro mandato, ai
  componenti delle due Camere e a tutti coloro che hanno
  rivestito cariche dirigenziali nella pubblica amministrazione,
  nel parastato e negli enti statali.  Il divieto di iscrizione
  si estende anche ai giornalisti iscritti all'Associazione
  della stampa parlamentare.  Si intende in tal modo evitare una
  discutibile commistione di funzioni.  Sono esclusi da questo
 
                               Pag. 3
 
  divieto coloro che, prima di accedere a cariche o nomine
  pubbliche, svolgevano attività di relazione, nell'intento di
  salvaguardare la loro professionalità.
     Inoltre, l'articolo 3 determina con precisione
  l'esclusione dall'obbligo di iscrizione nei registri per i
  pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, per
  i dirigenti politici, per i giornalisti nell'esercizio della
  loro professione, per i diplomatici stranieri, per i
  rappresentanti degli enti ecclesiastici e delle confessioni
  religiose.  Si tratta di categorie di persone per le quali
  l'attività di relazione è strettamente connessa alle loro
  funzioni e che da tutti possono essere riconosciute nello
  svolgimento delle stesse.
     Sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione nei
  registri coloro i quali svolgono attività di relazione in modo
  del tutto sporadico.  Si ritiene, infatti, che non sia utile
  gravare di obblighi chi non eserciti l'attività di relazione
  in modo continuativo.  Anzi un eccesso di regolamentazione
  potrebbe allontanare da un rapporto diretto con i
  rappresentanti dei pubblici poteri un certo numero di
  cittadini e ciò non è nell'interesse della democrazia.
     L'articolo 4 stabilisce il contenuto dei registri.  In essi
  vanno annotati le generalità e i recapiti di chi svolge
  l'attività di relazione e di chi ha interesse nella stessa
  attività, la descrizione dell'attività svolta e che si intende
  svolgere, i soggetti istituzionali contattati e che si
  intendono contattare.
     L'articolo 5 introduce il secondo degli obblighi che è
  tenuto a rispettare chiunque svolga attività di relazione.
  Tale obbligo consiste nel depositare presso gli uffici cui
  spetta la tenuta dei registri una relazione semestrale
  sull'attività svolta, sugli obiettivi conseguiti, sui mezzi
  impiegati, sulle spese sostenute.  Inoltre, le relazioni devono
  dar conto delle persone o degli enti che sono stati
  rappresentati nell'attività di relazione, delle eventuali
  variazioni intervenute, del numero dei dipendenti o
  collaboratori impiegati in tale attività e del numero dei
  soggetti istituzionali contattati.  Si richiede, in sostanza,
  di fornire informazioni essenziali, non vessatorie, ma utili a
  rendere pubbliche e trasparenti le attività di relazione.
     L'articolo 6 stabilisce gli adempimenti cui sono tenuti
  gli uffici che tengono i registri delle attività di relazione.
  Essi possono disporre verifiche sulla documentazione
  presentata.  La Presidenza del Consiglio, di sua iniziativa o
  su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Camere, verifica
  la completezza e la veridicità delle relazioni depositate
  dagli obbligati.  Gli stessi uffici redigono, alla fine di ogni
  anno, relazioni riassuntive di tutte le attività di relazione
  svolte e le rendono pubbliche.
     L'articolo 7 disciplina le sanzioni per le violazioni di
  cui alla presente legge.  Tali violazioni possono essere:
  l'omessa iscrizione nei registri, il mancato deposito delle
  relazioni, la non ottemperanza alla richiesta di fornire
  ulteriori dati.  Le violazioni vengono punite con sanzioni
  amministrative, graduate in relazione alla loro gravità.
     L'esclusione delle sanzioni dalla previsione penalistica
  risponde alla logica complessiva che ispira la proposta di
  legge.  La disciplina, infatti, mira a stabilire che la sola
  condizione alle quale devono sottostare le attività di
  relazione è quella della loro trasparenza.  L'eventuale
  violazione dà, quindi, luogo ad un comportamento non corretto
  da sanzionare efficacemente, ma non configura la fattispecie
  di un reato punibile penalmente.
     L'articolo 8, nel rispetto dell'autonomia delle regioni,
  determina il loro obbligo a disciplinare sulla base dei
  principi che ispirano la presente legge, le attività di
  relazione con le assemblee e con le giunte regionali,
  provinciali e comunali.
     L'articolo 9 contiene norme transitorie, con le quali si
  dispone che gli uffici cui spetta la tenuta dei registri
  provvedano ad attivare i servizi idonei a far applicare la
  nuova disciplina e si fissa entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della legge la scadenza degli obblighi in
  sede di prima applicazione.
 
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     La disciplina proposta è agile e facilmente applicabile
  perché non contiene alcuna regola tesa a penalizzare
  l'attività di relazione.  Le norme contenute nella presente
  proposta di legge sono utili a separare agli occhi della
  pubblica opinione le attività di relazione svolte con serietà
  e con trasparenza da ogni altro rapporto equivoco e che,
  perciò, non può svolgersi alla luce del sole.
     La proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame ed
  alla vostra approvazione, colma una lacuna.  L'assenza di
  disciplina per attività così delicate come quelle di relazione
  è stata e può essere causa di fraintendimenti e di
  degenerazioni, ai quali si ovvia efficacemente con le norme
  proposte.
  LI CALZI,  Relatore.
 
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