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Onorevoli colleghi! - La proposta di legge che disciplina
le attività di relazione si fonda sulla premessa precisa che
non si tratta di reprimere e neppure soltanto di contenere
un'attività intrinsecamente illecita ed irredimibile, da
vedersi necessariamente come pesantemente gravata dal
sospetto.
L'attività di relazione caratterizza, al giorno d'oggi, le
grandi democrazie per due ordine di motivi.
Dalle decisioni assunte in sede rappresentativa dipendono
spesso interessi di grande rilievo che, tuttavia, non possono
iscriversi tra quelli generali.
In sede rappresentativa, talora, si devono assumere
decisioni ad alto contenuto tecnico delle quali rischia di non
essere ben considerata tutta la portata.
Le attività di relazione, occasionali o sistematiche,
sono, dunque, finalizzate a perseguire fini leciti ma non di
interesse generale ed è utile alla stessa democrazia che sia
conosciuto ogni aspetto del problema oggetto di valutazione e
di decisione.
La disciplina delle attività di relazione, pertanto,
afferma il principio della loro liceità ed esige soltanto che
esse si svolgano in piena trasparenza, all'internodi un
sistema che preveda un serio controllo.
L'articolo 1 istituisce presso gli Uffici di Presidenza
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i
registri delle attività di relazione con i componenti delle
Assemblee legislative. E' istituito anche, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il registro delle
attività di relazione con i titolari di pubbliche funzioni.
Lo stesso articolo stabilisce che tali registri siano
pubblici.
L'articolo 2 definisce l'attività di relazione e determina
puntualmente le esclusioni dalla disciplina. E' attività di
relazione ogni informazione, orale o scritta, resa da singoli
o da associati, ai parlamentari, al Governo, ai dirigenti
della pubblica amministrazione.
Non danno, invece, luogo ad attività assoggettabili alla
disciplina quelle svolte per interesse pubblico, sociale o
umanitario, quelle delle organizzazioni sindacali e di
categoria, le comunicazioni scritte ed orali rivolte
indistintamente al pubblico, le dichiarazioni rese in incontri
ed audizioni con il Governo o con le Commissioni e i Comitati
parlamentari. Tali esclusioni si fondano
sull'incontrovertibile presupposto che si tratta comunque di
attività pubbliche, delle quali chiunque può avere
contezza.
L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di iscrizione nei
registri per tutti coloro che svolgono attività di
relazione.
Poiché il fine della disciplina è di rendere trasparente
l'attività di relazione, l'iscrizione nei registri è il primo
dei due soli obblighi cui devono sottoporsi coloro che la
esercitano.
Lo stesso articolo fa divieto di iscrizione nei registri,
nei tre anni successivi alla scadenza del loro mandato, ai
componenti delle due Camere e a tutti coloro che hanno
rivestito cariche dirigenziali nella pubblica amministrazione,
nel parastato e negli enti statali. Il divieto di iscrizione
si estende anche ai giornalisti iscritti all'Associazione
della stampa parlamentare. Si intende in tal modo evitare una
discutibile commistione di funzioni. Sono esclusi da questo
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divieto coloro che, prima di accedere a cariche o nomine
pubbliche, svolgevano attività di relazione, nell'intento di
salvaguardare la loro professionalità.
Inoltre, l'articolo 3 determina con precisione
l'esclusione dall'obbligo di iscrizione nei registri per i
pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, per
i dirigenti politici, per i giornalisti nell'esercizio della
loro professione, per i diplomatici stranieri, per i
rappresentanti degli enti ecclesiastici e delle confessioni
religiose. Si tratta di categorie di persone per le quali
l'attività di relazione è strettamente connessa alle loro
funzioni e che da tutti possono essere riconosciute nello
svolgimento delle stesse.
Sono altresì esclusi dall'obbligo di iscrizione nei
registri coloro i quali svolgono attività di relazione in modo
del tutto sporadico. Si ritiene, infatti, che non sia utile
gravare di obblighi chi non eserciti l'attività di relazione
in modo continuativo. Anzi un eccesso di regolamentazione
potrebbe allontanare da un rapporto diretto con i
rappresentanti dei pubblici poteri un certo numero di
cittadini e ciò non è nell'interesse della democrazia.
L'articolo 4 stabilisce il contenuto dei registri. In essi
vanno annotati le generalità e i recapiti di chi svolge
l'attività di relazione e di chi ha interesse nella stessa
attività, la descrizione dell'attività svolta e che si intende
svolgere, i soggetti istituzionali contattati e che si
intendono contattare.
L'articolo 5 introduce il secondo degli obblighi che è
tenuto a rispettare chiunque svolga attività di relazione.
Tale obbligo consiste nel depositare presso gli uffici cui
spetta la tenuta dei registri una relazione semestrale
sull'attività svolta, sugli obiettivi conseguiti, sui mezzi
impiegati, sulle spese sostenute. Inoltre, le relazioni devono
dar conto delle persone o degli enti che sono stati
rappresentati nell'attività di relazione, delle eventuali
variazioni intervenute, del numero dei dipendenti o
collaboratori impiegati in tale attività e del numero dei
soggetti istituzionali contattati. Si richiede, in sostanza,
di fornire informazioni essenziali, non vessatorie, ma utili a
rendere pubbliche e trasparenti le attività di relazione.
L'articolo 6 stabilisce gli adempimenti cui sono tenuti
gli uffici che tengono i registri delle attività di relazione.
Essi possono disporre verifiche sulla documentazione
presentata. La Presidenza del Consiglio, di sua iniziativa o
su richiesta degli Uffici di Presidenza delle Camere, verifica
la completezza e la veridicità delle relazioni depositate
dagli obbligati. Gli stessi uffici redigono, alla fine di ogni
anno, relazioni riassuntive di tutte le attività di relazione
svolte e le rendono pubbliche.
L'articolo 7 disciplina le sanzioni per le violazioni di
cui alla presente legge. Tali violazioni possono essere:
l'omessa iscrizione nei registri, il mancato deposito delle
relazioni, la non ottemperanza alla richiesta di fornire
ulteriori dati. Le violazioni vengono punite con sanzioni
amministrative, graduate in relazione alla loro gravità.
L'esclusione delle sanzioni dalla previsione penalistica
risponde alla logica complessiva che ispira la proposta di
legge. La disciplina, infatti, mira a stabilire che la sola
condizione alle quale devono sottostare le attività di
relazione è quella della loro trasparenza. L'eventuale
violazione dà, quindi, luogo ad un comportamento non corretto
da sanzionare efficacemente, ma non configura la fattispecie
di un reato punibile penalmente.
L'articolo 8, nel rispetto dell'autonomia delle regioni,
determina il loro obbligo a disciplinare sulla base dei
principi che ispirano la presente legge, le attività di
relazione con le assemblee e con le giunte regionali,
provinciali e comunali.
L'articolo 9 contiene norme transitorie, con le quali si
dispone che gli uffici cui spetta la tenuta dei registri
provvedano ad attivare i servizi idonei a far applicare la
nuova disciplina e si fissa entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge la scadenza degli obblighi in
sede di prima applicazione.
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La disciplina proposta è agile e facilmente applicabile
perché non contiene alcuna regola tesa a penalizzare
l'attività di relazione. Le norme contenute nella presente
proposta di legge sono utili a separare agli occhi della
pubblica opinione le attività di relazione svolte con serietà
e con trasparenza da ogni altro rapporto equivoco e che,
perciò, non può svolgersi alla luce del sole.
La proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame ed
alla vostra approvazione, colma una lacuna. L'assenza di
disciplina per attività così delicate come quelle di relazione
è stata e può essere causa di fraintendimenti e di
degenerazioni, ai quali si ovvia efficacemente con le norme
proposte.
LI CALZI, Relatore.
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