| Onorevoli Colleghi! - La trasformazione delle
tecnologie belliche, i profondi mutamenti nella organizzazione
delle Nazioni europee e del sistema delle alleanze fra gli
Stati, l'evoluzione del pensiero politico e sociale hanno
determinato nuovi orientamenti nella definizione del concetto
di difesa della Patria; di questa nuova situazione la
Costituzione non può non tener conto nella giusta misura.
Quando nel 1948 la legge fondamentale dello Stato
Repubblicano fu approvata, le strategie militari facevano
prevalente assegnamento, per le operazioni belliche, sulla
potenza espressa dalla quantità dei soldati in campo. La
seconda guerra mondiale aveva già messo in luce l'importanza
dei mezzi tecnici come fattori indispensabili per il
conseguimento delle vittorie militari, questa lezione non era
stata ancora del tutto assorbita dalle gerarchie militari; non
era inoltre ancora ipotizzabile la concezione del soldato come
"tecnico" che il progressivo uso della elettronica nei sistemi
d'arma avrebbe di fatto esaltato. Oggi il soldato in quanto
tale, privo di specializzazione avanzata, è quasi del tutto
inutile per la condotta delle operazioni belliche che vengono
condotte in prevalenza da uomini seduti di fronte a pannelli
elettronici. Ciò vale non solo per l'Aeronautica e per la
Marina, ma anche per l'Esercito, Forza armata più
tradizionale.
In questo scenario quale valore dare al servizio militare
inteso come obbligo rivolto ad una massa di persone che, nel
periodo di ferma, impareranno soltanto a maneggiare un fucile
o tutt'al più un mitra, ed a marciare in ordine chiuso? Quale
sarà l'utilità concreta di un simile soldato nel caso in cui
la Patria fosse minacciata da Stati esteri modernamente
armati? Quasi nessuna.
Ma se è vero che la partecipazione obbligatoria alle Forze
armate è un dovere la cui utilità si è talmente affievolita da
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divenire inutile, non per questo è venuto meno il sacro dovere
di ciascun cittadino di concorrere con tutte le sue forze
fisiche, morali, intellettuali, la sua capacità tecnica alla
difesa della Patria. Di tutti i cittadini, con pari dignità,
uomini o donne.
Quando in Italia è nato lo Stato repubblicano l'idea che
una donna potesse far parte delle Forze armate, svolgendo
compiti uguali a quelle dell'uomo, era del tutto estranea alla
cultura nazionale; esempi di donne combattenti venivano da
altre parti del mondo ma si trattava di casi sporadici. Era
stata dimenticata perfino la pur recente esperienza delle
partecipazioni di numerose donne alla Resistenza al nazismo.
Negli ultimi decenni è cambiata la mentalità corrente riguardo
alla differenziazione dei ruoli sociali fra uomo e donna; una
trasformazione, anzi una evoluzione, tanto rapida da
distruggere molti tabù del passato. Così molte donne anche in
Italia, a similitudine di quanto con sempre maggior frequenza
avviene in altre Nazioni, hanno chiesto di poter vestire la
divisa e di assumere doveri, responsabilità, compiti del tutto
identici e quelli dei colleghi maschi. Inoltre lo stesso
progresso nella tecnologia bellica con la trasformazione del
soldato in tecnico, ha fatto sì che la presunta minor forza
fisica femminile non costituisse più un ostacolo perché
l'attitudine operativa del moderno combattente è valutata
prevalentemente sulla sua capacità di utilizzare gli strumenti
tecnici di cui dispone e non sulla resistenza alla fatica
fisica.
L'ammissione delle donne al servizio militare con pari
opportunità di carriera non può che essere accompagnato dalla
scomparsa della coscrizione obbligatoria per i cittadini
maschi. E' nella logica delle cose; il servizio della Patria
in armi può essere per tutti solo e soltanto un lavoro di alta
specializzazione, una carriera scelta liberamente da coloro
che ritengono di avere una attitudine specifica.
Tutte queste ragioni suggeriscono la necessità che
l'articolo 52 della Costituzione sia modificato.
Queste considerazioni di fondo, valide per il tempo di
pace, non escludono la possibilità che, in caso di guerra,
possa rendersi necessario un generale coinvolgimenento di
tutti i cittadini nella difesa in armi della Patria; ma tale
coinvolgimento non può che essere determinato da valutazioni
pratiche, ecco perché è opportuno attribuire alla legge
ordinaria ogni eventuale decisione circa l'imposizione ai
cittadini della coscrizione obbligatoria.
La modifica dell'articolo 52 della Costituzione è stata
del resto in qualche modo operata in via surrettizia dalla
legge ordinaria che ha riconosciuto il diritto alla obiezione
di coscienza. Parallelamente al riconoscimento dell'obiezione
di coscienza alle armi come diritto da tutelare si è fatta
strada nella mentalità corrente dei cittadini del nostro Stato
democratico l'idea che la Nazione possa essere servita anche
mediante la partecipazione ad un servizio civile socialmente
utile.
La richiesta di sostituire il servizio militare con il
servizio civile sono ogni anno più numerose e sono destinate
ad accrescersi ancora quando diverranno operanti nuovi
strumenti legislativi. Vi sarà perciò una nuova
discriminazione a carico di chi continua ad essere obbligato
al normale servizio alle armi. Inoltre, nel momento in cui
difficoltà tecniche ed organizzative rendono complicata, e
costosa per lo Stato, la creazione di strutture per il
servizio civile, non sembra irragionevole affidare il compito
di servire la Patria in armi soltanto ai volontari uomo o
donna che siano, riservando a tutti gli altri cittadini
l'obbligo morale di partecipare alla difesa di Essa con le
proprie capacità.
Con questa proposta l'articolo 52 della Costituzione viene
pertanto riformulato e riscritto in quattro commi che, non
modificando princìpi che sono alla base dell'attuale
formulazione, cancellano l'obbligo del servizio militare per
tutti i cittadini inteso come precetto costituzionale
lasciando però impregiudicata la facoltà del legislatore di
imporre la coscrizione obbligatoria.
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