| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge reitera il
decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38.
Il provvedimento di urgenza si compone di tredici articoli
e intende assolvere a esigenze fondamentali riferite al
personale degli enti locali nonché a dettare alcune norme per
il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali e
delle giunte e dei consigli comunali e provinciali. Comprende,
altresì, una norma tendente ad evitare che si prescrivano al
13 giugno 1995 le azioni per il risarcimento dei danni causati
dai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e
dei disciolti enti ospedalieri.
In concreto, si tratta di assicurare una sistemazione del
personale degli enti che abbiano dichiarato il dissesto fino
al 31 dicembre 1993 e di adeguare la normativa concernente la
rilevazione dei carichi di lavoro per la definizione delle
piante organiche e le assunzioni di personale per quegli enti
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.
In ordine al primo aspetto provvede l'articolo 1 del
presente decreto-legge per fronteggiare gli inconvenienti che
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derivano dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, che si sono rivelati come elementi di
rigidità per la sistemazione del personale degli enti locali
che hanno dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993.
In particolare, in base alla citata normativa, il
personale degli enti dissestati non può trovare collocazione
mediante il procedimento di mobilità, in quanto le dotazioni
organiche delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono state provvisoriamente determinate sulla base di posti
coperti al 31 agosto 1993.
Un'ulteriore difficoltà deriva dalla disposizione del
comma 14, ultima parte, dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, che per il
personale dipendente dagli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto ha applicato i nuovi istituti previsti dalla medesima
legge n. 537 del 1993 ed ha quindi sostituito al sistema della
mobilità l'istituto dell'immediata messa in disponibilità, con
l'eventualità della cessazione del rapporto di lavoro.
In pratica, il comma 1 dell'articolo 1 consente che ai
comuni che hanno dichiarato il dissesto anteriormente al 1^
gennaio 1994 ed hanno ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1994, continuino
ad applicarsi le precedenti disposizioni con l'applicazione
del regime di mobilità mediante l'assegnazione definitiva ad
altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti o
in alternativa con il riassorbimento da parte dello stesso
ente locale dei posti resisi comunque disponibili per
cessazione dal servizio.
Il successivo comma 2, fino a quando perdura lo stato di
dissesto, stabilisce la non applicazione della norma prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, per la prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo
massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il
collocamento a riposo.
Il comma 3, interpretando l'articolo 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.
378, attribuisce il contributo erariale per il trattamento
economico del personale in mobilità anche agli enti che fanno
rientrare in organico il personale stesso.
I commi 4 e 5 permettono di anticipare ai comuni
dissestati il 90 per cento dei fondi già accantonati relativi
al personale posto in mobilità. Le disposizioni di cui ai
predetti commi non comportano oneri aggiuntivi e permettono ad
alcuni enti locali dissestati di poter pagare i relativi
stipendi a detto personale che non li percepisce da alcuni
mesi.
L'articolo 2 introduce modifiche alle procedure di
mobilità stabilite dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, e stabilisce il principio che, alla collocazione del
personale degli enti locali in posizione di esubero, si
provvede presso gli enti locali, che necessitano di personale,
aventi sede nell'ambito della medesima regione e definisce le
relative procedure da applicare.
Il comma 2 dell'articolo 16- bis del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, così come modificato, prevede che gli
enti locali delle regioni nelle quali si trovino enti che
hanno dichiarato il dissesto danno comunicazione dei posti
vacanti al Dipartimento della funzione pubblica che, entro
sessanta giorni, comunicherà il personale da trasferire.
Decorso tale termine gli enti locali potranno avviare le
procedure di assunzione.
Per quanto concerne, poi, l'articolo 3 del presente
decreto-legge, si vuole portare a compimento il disegno
normativo già delineato con l'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale si
prevedeva che fossero sottoposti, a decorrere dal 1^ gennaio
1994, ai controlli centrali, previsti dalle vigenti norme
sulle piante organiche e sulle assunzioni di personale,
esclusivamente gli enti locali in situazioni strutturalmente
deficitarie, così come definite dallo stesso decreto
legislativo.
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Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 3, comma
11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in modo tale che gli
enti locali in equilibrio finanziario possano assumere
personale, per coprire il 50 per cento dei posti resisi
vacanti successivamente al 31 agosto 1993, e assumere
personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro
autonomo fino alla rideterminazione delle nuove dotazioni
organiche.
Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000
abitanti possono procedere alla predetta rideterminazione
senza rilevazione dei carichi di lavoro, in considerazione
delle loro limitate strutture organizzative.
Gli enti locali, invece, con popolazione superiore a
15.000 abitanti, devono procedere alla predetta
rideterminazione delle dotazioni organiche previa rilevazione
dei carichi di lavoro con idonea metodologia approvata dalla
giunta, che ne attesta nel medesimo atto anche la congruità.
Anche le IPAB sono esonerate dalla rilevazione dei carichi di
lavoro.
Si stabilisce, inoltre, introducendo il comma 11- bis
dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, che gli enti
locali non strutturalmente deficitari possono assumere
personale per i concorsi già banditi al 31 agosto 1993, e, in
attesa delle nuove rideterminazioni organiche, coprire il 50
per cento del turn-over successivo a tale data.
Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge tende a fare
chiarezza sulla facoltà di assunzione degli enti locali che
non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, stabilendo che, qualora dispongano di idonee risorse
finanziarie, gli stessi, nell'ambito delle vacanze organiche,
possono assumere personale senza alcun limite, una volta
esaurite le procedure di cui al precedente comma.
Il comma 3 dà la possibilità ai sopracitati enti di poter
applicare le disposizioni di cui all'articolo 4- bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a
prescindere dalle valutazioni dei carichi di lavoro e prevede
che gli stessi enti possano continuare ad utilizzare per
progetti finalizzati tale personale fino al 31 dicembre
1995.
Il successivo comma 4 prevede la non applicabilità per gli
enti non strutturalmente deficitari dei commi da 47 a 52
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativi
alle procedure di disponibilità.
L'articolo 4 autorizza gli enti locali, in caso di
sospensione cautelare di un impiegato sottoposto a
procedimento penale, ad effettuare assunzioni a tempo
determinato al fine di coprire le temporanee vacanze.
L'articolo 5, intervenendo sui progetti finalizzati già
instaurati, ne permette la proroga fino al 31 dicembre 1995.
Al comma 2 è prevista inoltre la proroga fino al 31 dicembre
1996 dei contratti a tempo determinato previsti dalla legge 28
ottobre 1986, n. 730.
L'articolo 6 prevede, altresì, che in deroga al disposto
dell'articolo 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993, le
graduatorie concorsuali rimangano efficaci per un termine di
tre anni dalla data di approvazione.
L'articolo 7, che ha carattere transitorio e derogatorio
in attesa della riforma generale dell'ordinamento dei
segretari comunali e provinciali in attuazione della legge n.
142 del 1990, si propone di salvaguardare l'efficacia delle
procedure concorsuali già avviate in conformità alla specifica
normativa riferita ai segretari comunali e provinciali, al
fine di evitare ulteriori differimenti dei tempi di copertura
di numerose sedi di segreterie comunali e viene incontro,
pertanto, alle attese ed alle pressanti sollecitazioni delle
amministrazioni locali interessate.
Con il comma 2, in attesa dell'emanazione del regolamento
e del successivo espletamento del concorso per il
conseguimento dell'idoneità a partecipare ai predetti
procedimenti concorsuali a singola sede, si provvede a
sospendere l'indizione dei concorsi per la copertura delle
sedi di segreteria generale di seconda classe fino
all'approvazione della graduatoria del primo concorso per
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idoneità previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
1^ marzo 1996, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e
provinciali".
Con l'articolo 8 si introduce l'agevolazione, con un
contributo una tantum in favore dei comuni per
l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni da destinare al
segretario comunale, per superare i problemi di mobilità dei
segretari comunali che comportano la vacanza di numerose
segreterie e gli intuibili scompensi organizzativi,
assicurando nel contempo il pagamento da parte del segretario
comunale del relativo canone di locazione, ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
Con l'articolo 9, comma 1, viene elevato il numero dei
componenti delle giunte comunali.
La finalità che si intende raggiungere è quella di
garantire una maggiore rappresentatività degli organi
esecutivi e l'assolvimento delle complesse funzioni di governo
locale, sinora fronteggiate con un numero di assessori
rivelatosi, nella pratica applicativa, insufficiente.
Con la modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo 9,
viene risolto un problema interpretativo relativo all'articolo
23 della legge n. 81 del 1993 che ha modificato l'articolo 52
della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativo al numero dei
componenti delle giunte provinciali.
L'elevazione del numero dei componenti delle giunte
provinciali non è indiscriminato, in quanto con la
disposizione del comma 3 dell'articolo 9 viene garantita a
ciascun ente, con lo statuto, la facoltà di ridurre fino alla
metà il numero degli assessori.
In questo modo è altresì garantita, nell'esplicazione
dell'autonomia statutaria, la possibilità per ogni ente di
dotarsi di un numero di assessori congruo in rapporto alle
esigenze dell'amministrazione.
Con l'articolo 10 viene istituita la figura del presidente
del consiglio provinciale, dotando la provincia di una
articolazione degli organi analoga a quella dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti.
In tal modo si attribuisce coerenza al disegno legislativo
in quanto si uniformano gli organi della provincia a quelli
dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, enti
per i quali vige il medesimo sistema elettorale.
Inoltre viene colmato un vuoto legislativo, estendendo al
presidente del consiglio provinciale e al presidente del
consiglio comunale capoluogo di provincia o comunque superiore
ai 50 mila abitanti la stessa disciplina prevista dalla legge
27 dicembre 1985, n. 816, per gli assessori provinciali e
comunali delle stesse classi demografiche.
Viene altresì inserita, con l'articolo 11, una
disposizione per la copertura della spesa relativa al servizio
di mensa scolastica per il periodo settembre-dicembre 1995 a
favore del personale docente al quale è affidata la vigilanza
e l'assistenza degli alunni durante il tempo di refezione,
come previsto dal contratto collettivo del comparto scuola.
L'articolo 12 tende ad evitare la prescrizione delle
azioni per il risarcimento dei danni causati dai responsabili
delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti
ospedalieri disciolti.
* * *
Il testo del provvedimento d'urgenza, che reitera il
decreto-legge n. 38 del 1996, come già evidenziato, non
comporta ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato,
dal momento che consente, tra l'altro, agli enti locali non
strutturalmente deficitari di procedere, nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio, alle assunzioni di
personale necessario a soddisfare le proprie esigenze
funzionali. Del resto gli oneri di cui all'articolo 1, comma
4, non comportano spese aggiuntive in quanto gli oneri stessi
erano già stati posti a carico della quota accantonata del
fondo perequativo mentre quelli di cui all'articolo 8 trovano
copertura sulle disponibilità attualmente esistenti sul
capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno.
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