Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


463
DDL0031-0002
Progetto di legge Camera n. 31 - testo presentato - (DDL13-31)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C31. TESTIPDL
...C31.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC31 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge reitera il
  decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38.
     Il provvedimento di urgenza si compone di tredici articoli
  e intende assolvere a esigenze fondamentali riferite al
  personale degli enti locali nonché a dettare alcune norme per
  il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali e
  delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.  Comprende,
  altresì, una norma tendente ad evitare che si prescrivano al
  13 giugno 1995 le azioni per il risarcimento dei danni causati
  dai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e
  dei disciolti enti ospedalieri.
     In concreto, si tratta di assicurare una sistemazione del
  personale degli enti che abbiano dichiarato il dissesto fino
  al 31 dicembre 1993 e di adeguare la normativa concernente la
  rilevazione dei carichi di lavoro per la definizione delle
  piante organiche e le assunzioni di personale per quegli enti
  che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.
     In ordine al primo aspetto provvede l'articolo 1 del
  presente decreto-legge per fronteggiare gli inconvenienti che
 
                               Pag. 2
 
  derivano dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, che si sono rivelati come elementi di
  rigidità per la sistemazione del personale degli enti locali
  che hanno dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993.
     In particolare, in base alla citata normativa, il
  personale degli enti dissestati non può trovare collocazione
  mediante il procedimento di mobilità, in quanto le dotazioni
  organiche delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
  sono state provvisoriamente determinate sulla base di posti
  coperti al 31 agosto 1993.
     Un'ulteriore difficoltà deriva dalla disposizione del
  comma 14, ultima parte, dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, introdotto dal comma 1 dell'articolo 2
  del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, che per il
  personale dipendente dagli enti locali che hanno dichiarato il
  dissesto ha applicato i nuovi istituti previsti dalla medesima
  legge n. 537 del 1993 ed ha quindi sostituito al sistema della
  mobilità l'istituto dell'immediata messa in disponibilità, con
  l'eventualità della cessazione del rapporto di lavoro.
     In pratica, il comma 1 dell'articolo 1 consente che ai
  comuni che hanno dichiarato il dissesto anteriormente al 1^
  gennaio 1994 ed hanno ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di
  bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1994, continuino
  ad applicarsi le precedenti disposizioni con l'applicazione
  del regime di mobilità mediante l'assegnazione definitiva ad
  altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti o
  in alternativa con il riassorbimento da parte dello stesso
  ente locale dei posti resisi comunque disponibili per
  cessazione dal servizio.
     Il successivo comma 2, fino a quando perdura lo stato di
  dissesto, stabilisce la non applicazione della norma prevista
  dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  503, per la prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo
  massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il
  collocamento a riposo.
     Il comma 3, interpretando l'articolo 15, comma 5, del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.
  378, attribuisce il contributo erariale per il trattamento
  economico del personale in mobilità anche agli enti che fanno
  rientrare in organico il personale stesso.
     I commi 4 e 5 permettono di anticipare ai comuni
  dissestati il 90 per cento dei fondi già accantonati relativi
  al personale posto in mobilità.  Le disposizioni di cui ai
  predetti commi non comportano oneri aggiuntivi e permettono ad
  alcuni enti locali dissestati di poter pagare i relativi
  stipendi a detto personale che non li percepisce da alcuni
  mesi.
     L'articolo 2 introduce modifiche alle procedure di
  mobilità stabilite dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
  68, e stabilisce il principio che, alla collocazione del
  personale degli enti locali in posizione di esubero, si
  provvede presso gli enti locali, che necessitano di personale,
  aventi sede nell'ambito della medesima regione e definisce le
  relative procedure da applicare.
     Il comma 2 dell'articolo 16- bis del decreto-legge 18
  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
  19 marzo 1993, n. 68, così come modificato, prevede che gli
  enti locali delle regioni nelle quali si trovino enti che
  hanno dichiarato il dissesto danno comunicazione dei posti
  vacanti al Dipartimento della funzione pubblica che, entro
  sessanta giorni, comunicherà il personale da trasferire.
  Decorso tale termine gli enti locali potranno avviare le
  procedure di assunzione.
     Per quanto concerne, poi, l'articolo 3 del presente
  decreto-legge, si vuole portare a compimento il disegno
  normativo già delineato con l'articolo 45 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale si
  prevedeva che fossero sottoposti, a decorrere dal 1^ gennaio
  1994, ai controlli centrali, previsti dalle vigenti norme
  sulle piante organiche e sulle assunzioni di personale,
  esclusivamente gli enti locali in situazioni strutturalmente
  deficitarie, così come definite dallo stesso decreto
  legislativo.
 
                               Pag. 3
 
     Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 3, comma
  11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in modo tale che gli
  enti locali in equilibrio finanziario possano assumere
  personale, per coprire il 50 per cento dei posti resisi
  vacanti successivamente al 31 agosto 1993, e assumere
  personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro
  autonomo fino alla rideterminazione delle nuove dotazioni
  organiche.
     Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000
  abitanti possono procedere alla predetta rideterminazione
  senza rilevazione dei carichi di lavoro, in considerazione
  delle loro limitate strutture organizzative.
     Gli enti locali, invece, con popolazione superiore a
  15.000 abitanti, devono procedere alla predetta
  rideterminazione delle dotazioni organiche previa rilevazione
  dei carichi di lavoro con idonea metodologia approvata dalla
  giunta, che ne attesta nel medesimo atto anche la congruità.
  Anche le IPAB sono esonerate dalla rilevazione dei carichi di
  lavoro.
     Si stabilisce, inoltre, introducendo il comma 11- bis
  dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993, che gli enti
  locali non strutturalmente deficitari possono assumere
  personale per i concorsi già banditi al 31 agosto 1993, e, in
  attesa delle nuove rideterminazioni organiche, coprire il 50
  per cento del turn-over successivo a tale data.
     Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge tende a fare
  chiarezza sulla facoltà di assunzione degli enti locali che
  non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, di cui
  all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  504, stabilendo che, qualora dispongano di idonee risorse
  finanziarie, gli stessi, nell'ambito delle vacanze organiche,
  possono assumere personale senza alcun limite, una volta
  esaurite le procedure di cui al precedente comma.
     Il comma 3 dà la possibilità ai sopracitati enti di poter
  applicare le disposizioni di cui all'articolo 4- bis del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a
  prescindere dalle valutazioni dei carichi di lavoro e prevede
  che gli stessi enti possano continuare ad utilizzare per
  progetti finalizzati tale personale fino al 31 dicembre
  1995.
     Il successivo comma 4 prevede la non applicabilità per gli
  enti non strutturalmente deficitari dei commi da 47 a 52
  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativi
  alle procedure di disponibilità.
     L'articolo 4 autorizza gli enti locali, in caso di
  sospensione cautelare di un impiegato sottoposto a
  procedimento penale, ad effettuare assunzioni a tempo
  determinato al fine di coprire le temporanee vacanze.
     L'articolo 5, intervenendo sui progetti finalizzati già
  instaurati, ne permette la proroga fino al 31 dicembre 1995.
  Al comma 2 è prevista inoltre la proroga fino al 31 dicembre
  1996 dei contratti a tempo determinato previsti dalla legge 28
  ottobre 1986, n. 730.
     L'articolo 6 prevede, altresì, che in deroga al disposto
  dell'articolo 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993, le
  graduatorie concorsuali rimangano efficaci per un termine di
  tre anni dalla data di approvazione.
     L'articolo 7, che ha carattere transitorio e derogatorio
  in attesa della riforma generale dell'ordinamento dei
  segretari comunali e provinciali in attuazione della legge n.
  142 del 1990, si propone di salvaguardare l'efficacia delle
  procedure concorsuali già avviate in conformità alla specifica
  normativa riferita ai segretari comunali e provinciali, al
  fine di evitare ulteriori differimenti dei tempi di copertura
  di numerose sedi di segreterie comunali e viene incontro,
  pertanto, alle attese ed alle pressanti sollecitazioni delle
  amministrazioni locali interessate.
     Con il comma 2, in attesa dell'emanazione del regolamento
  e del successivo espletamento del concorso per il
  conseguimento dell'idoneità a partecipare ai predetti
  procedimenti concorsuali a singola sede, si provvede a
  sospendere l'indizione dei concorsi per la copertura delle
  sedi di segreteria generale di seconda classe fino
  all'approvazione della graduatoria del primo concorso per
 
                               Pag. 4
 
  idoneità previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
  1^ marzo 1996, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per
  assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e
  provinciali".
     Con l'articolo 8 si introduce l'agevolazione, con un
  contributo una tantum  in favore dei comuni per
  l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni da destinare al
  segretario comunale, per superare i problemi di mobilità dei
  segretari comunali che comportano la vacanza di numerose
  segreterie e gli intuibili scompensi organizzativi,
  assicurando nel contempo il pagamento da parte del segretario
  comunale del relativo canone di locazione, ai sensi
  dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
     Con l'articolo 9, comma 1, viene elevato il numero dei
  componenti delle giunte comunali.
     La finalità che si intende raggiungere è quella di
  garantire una maggiore rappresentatività degli organi
  esecutivi e l'assolvimento delle complesse funzioni di governo
  locale, sinora fronteggiate con un numero di assessori
  rivelatosi, nella pratica applicativa, insufficiente.
     Con la modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo 9,
  viene risolto un problema interpretativo relativo all'articolo
  23 della legge n. 81 del 1993 che ha modificato l'articolo 52
  della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativo al numero dei
  componenti delle giunte provinciali.
     L'elevazione del numero dei componenti delle giunte
  provinciali non è indiscriminato, in quanto con la
  disposizione del comma 3 dell'articolo 9 viene garantita a
  ciascun ente, con lo statuto, la facoltà di ridurre fino alla
  metà il numero degli assessori.
     In questo modo è altresì garantita, nell'esplicazione
  dell'autonomia statutaria, la possibilità per ogni ente di
  dotarsi di un numero di assessori congruo in rapporto alle
  esigenze dell'amministrazione.
     Con l'articolo 10 viene istituita la figura del presidente
  del consiglio provinciale, dotando la provincia di una
  articolazione degli organi analoga a quella dei comuni con
  popolazione superiore a 15.000 abitanti.
     In tal modo si attribuisce coerenza al disegno legislativo
  in quanto si uniformano gli organi della provincia a quelli
  dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, enti
  per i quali vige il medesimo sistema elettorale.
     Inoltre viene colmato un vuoto legislativo, estendendo al
  presidente del consiglio provinciale e al presidente del
  consiglio comunale capoluogo di provincia o comunque superiore
  ai 50 mila abitanti la stessa disciplina prevista dalla legge
  27 dicembre 1985, n. 816, per gli assessori provinciali e
  comunali delle stesse classi demografiche.
     Viene altresì inserita, con l'articolo 11, una
  disposizione per la copertura della spesa relativa al servizio
  di mensa scolastica per il periodo settembre-dicembre 1995 a
  favore del personale docente al quale è affidata la vigilanza
  e l'assistenza degli alunni durante il tempo di refezione,
  come previsto dal contratto collettivo del comparto scuola.
     L'articolo 12 tende ad evitare la prescrizione delle
  azioni per il risarcimento dei danni causati dai responsabili
  delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti
  ospedalieri disciolti.
                           *  *  *
     Il testo del provvedimento d'urgenza, che reitera il
  decreto-legge n. 38 del 1996, come già evidenziato, non
  comporta ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato,
  dal momento che consente, tra l'altro, agli enti locali non
  strutturalmente deficitari di procedere, nell'ambito delle
  proprie disponibilità di bilancio, alle assunzioni di
  personale necessario a soddisfare le proprie esigenze
  funzionali.  Del resto gli oneri di cui all'articolo 1, comma
  4, non comportano spese aggiuntive in quanto gli oneri stessi
  erano già stati posti a carico della quota accantonata del
  fondo perequativo mentre quelli di cui all'articolo 8 trovano
  copertura sulle disponibilità attualmente esistenti sul
  capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del
  Ministero dell'interno.
 
DATA=960406 FASCID=DDL13-31 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0031 TOTPAG=0014 TOTDOC=0018 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=020 PAGFIN=0004 RIGFIN=075 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=003100 00 FASCIDC=13DDL0031 SORTNAV=0003100 000 00000 ZZDDLC31 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati