| 1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali
pendenti, alla data di inizio del funzionamento della nuova
provincia, presso la prefettura e gli altri organi
giurisdizionali dello Stato costituiti nell'ambito della
provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti dei comuni
di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi
organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia di
Monza e della Brianza.
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