| Articolo 1, comma 4.
Per quanto concerne l'articolo 1, comma 4, le somme
anticipate dal Ministero dell'interno per il trattamento
economico del personale degli enti locali dissestati posto in
mobilità trovano copertura mediante il fondo ordinario. Ai
sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è previsto ogni anno sul fondo
ordinario un accantonamento di lire 100 miliardi, di cui parte
destinato per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Successivamente tale somma è stata incrementata per il 1994 di
lire 78,6 miliardi e per il 1995 di lire 129,6 miliardi.
L'onere valutato per l'anticipazione del trattamento di
mobilità è di circa lire 92,5 miliardi annui.
Tale importo è stato determinato nel seguente modo: gli
enti che hanno posto il personale in mobilità sono 91 per
complessivi 2.570 dipendenti, e, pertanto, è stata calcolata
la retribuzione media equivalente a tale personale pari a lire
40 milioni lordi annui. In conseguenza l'onere complessivo
annuo ammonta a lire 102,8 miliardi; anticipando il 90 per
cento di tale somma si ottiene un onere pari a lire 92,5
miliardi.
Articolo 5, comma 2.
Il convenzionamento, con contratti di diritto privato, di
19 unità di personale fino all'espletamento delle procedure
concorsuali comporta un onere finanziario annuo complessivo
lordo di lire 901.680.308 come da seguente dimostrazione:
Stipendio lordo........ L. 686.925.980
Indennità cosiddetta "di Presidenza" L. 139.835.916
Straordinario.......... L. 74.918.412
Articolo 11.
In relazione alla previsione riguardante la fruizione
gratuita del servizio mensa da parte del personale docente
della scuola al quale è affidata la vigilanza sugli alunni
durante il tempo di refezione, per i mesi da settembre a
dicembre 1995, il relativo onere finanziario è di lire 26
miliardi. Questo è stato calcolato rapportando l'onere
complessivo di lire 88 miliardi, determinato per l'intero anno
scolastico (vedi Atto Camera 1040), alla frazione di anno
presa in considerazione dalla disposizione.
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